La legge europea 2014 (L. 115/2015) limita il regime di non imponibilità IVA sui trasferimenti intra UE di beni per perizie, lavorazioni o manipolazioni usuali
Cosa cambia in materia di IVA dal 18/08/2015:
1) SCAMBI INTRA UE (artt. 38 e 41 DL 331/93)
Sono state modificate le previsioni relative al trasferimento, da IT a UE e viceversa da UE a IT, di beni introdotti per perizie, lavorazioni o manipolazioni usuali, al fine di rendere l’ordinamento interno conforme all’art. 17 par. 2, lett. f) Direttiva 2006/112/CE.
- Ex nuovo art. 38, co.5, lett. a) DL 331/93 sono escluse dalla disciplina degli scambi intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA dell’altro Stato UE solo se il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo dello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato.
- Ex nuovo art. 41, co.3 DL 331/93 sono escluse dalla disciplina degli scambi intra UE, i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta IT, nel territorio dello Stato.
Situazione precedente (fino al 18/08/2015):
- ex vecchio art. 38 co. 5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata ad acquisto intra UE (soggetta a IVA in Italia) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni per perizia, lavorazioni o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato UE di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato UE ovvero fuori del territorio UE; veniva riconosciuto il regime sospensivo anche ai beni che, dopo la lavorazione in Italia, erano inviati in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni erano stati originariamente spediti.
- Analogamente, ex vecchio art. 41, co. 3 DL 331/93 non costituiva operazione assimilata a cessione intra UE, non imponibile IVA, l’invio di beni per perizia, lavorazioni o manipolazioni usuali in altro Stato UE.
Incompatibilità della situazione precedente: confermata dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza Dresser-Rand, cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6/3/2014), che ha stabilito che l’art. 17, par. 2, lett. f) direttiva 2006/112/CE, in materia di scambi Intra UE, deve essere interpretato nel senso che consente di non qualificare come cessione intra UE il trasferimento di un bene in un altro Stato UE solo se tale bene rimanga temporaneamente in questo Stato membro e sia destinato ad essere rispedito, in un momento successivo, nello Stato UE di origine, questo al fine di escludere dal regime delle cessioni intra UE le sole movimentazioni di beni effettuate non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato UE, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato UE di origine.
Per tale motivo era stato aperto un pre-procedura di infrazione contro l’Italia, ora chiuso.
Conseguenze operative della novità dal 18/08/2015