TERRITORIALITA’: approvato decreto MOSS sui servizi e-commerce – come funziona

In materia di servizi e-commerce, servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione, è stato approvato il D.Lgs 42/2015 (decreto MOSS) con le nuove regole IVA che si applicano dal 1° gennaio 2015.

Il D.Lgs. n. 42/2015, che recepisce la direttiva 2008/8/CE (territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta) formalmente, entra in vigore dal 3/5/2015, 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU, e prevede la modifica/ abrogazione/ istituzione dei seguenti articoli:

  • art. 7-sexies lettere f) e g) DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 7-septies lettere h) ed i) DPR 633/1972 (abrogazione)
  • art. 74-quinquies DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 74-sexies DPR 633/1972 (nuovo)
  • art. 74-septies DPR 633/1972 (nuovo)

La regola di territorialità fino al 31/12/2014:

  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente per prestazioni B2B (art.7-ter co.1 lett.a DPR 633/1972).
  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del prestatore per prestazioni B2C (art.7-ter co.1 lett.b DPR 633/1972), con le seguenti deroghe
    • servizi resi da soggetto passivo extra UE a privato italiano, sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-sexies co.1 lett.f-g DPR 633/1972).
    • servizi resi da soggetto passivo italiano a privato extra UE, non sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-septies co.1 lett.h-i DPR 633/1972).

La regola di territorialità dal 01/01/2015:

  • i servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente/fruitore del servizio, sia in caso di B2C che in caso di B2B.

Le implicazioni sono le seguenti:

  • per i servizi B2B nulla cambia
  • Per i servizi B2C si deve distinguere:
    • servizi resi a soggetti privati extra UE nulla cambia
    • servizi resi a soggetti privati UE, gli operatori italiani possono fare due cose in alternativa:
      • identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE dove prestano i loro servizi/ dove risiedono i consumatori
      • esercitare l’opzione per il sistema MOSS, un Mini Sportello Unico dove assolvere agli adempimenti IVA per tutti i Paesi UE dei consumatori direttamente dall’Italia, evitando di identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE.

COME FUNZIONA IL MOSS

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TERRITORIALITA’: approvato il decreto MOSS sui servizi e-commerce e telecomunicazione

Mentre in tutta la UE non si parla (quasi) d’altro da metà 2014, in Italia, dopo “soli” tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, broadcasting ed e-commerce) rese a privati domiciliati o residenti nell’UE (B2C), il governo ha approvato (CdM del 27/03/2015), il D.Lgs che recepisce la disciplina ex art. 58 direttiva 2006/112/CE, riscrivendo in diversi punti il DPR 633/72.

Ex art. 7-sexies lett. f) e g) DPR 633/1972 (deroghe al criterio di tassazione dei servizi B2C ex art. 7-ter co.1 lett. b), si considerano effettuate nello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente:

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