TERRITORIALITA’ SERVIZI: i chiarimenti della CM 37/E/2011 – 2° parte – Deroghe B2B e B2C

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PRESTAZIONI DI SERVIZI : DEROGHE B2B e B2C

A prescindere se il committente sia soggetto passivo IVA o privato, per alcune prestazioni di servizi si applicano regole particolari di tassazione, in buona parte, uguali al passato, anche se da utilizzare in maniera molto più restrittiva (questo è l’orientamento della Corte di Giustizia UE).

SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI – art.7 – quater, co.1, lett. a): sono tassati nel luogo in cui sono situati gli immobili.

Rientrano in questo tipo di servizi:

  • perizie e progettazioni immobiliari,
  • intermediazioni relative alla cessione o alla locazione dell’immobile,

sono escluse:

  • consulenze di avvocati e commercialisti propedeutiche alla conclusione del contratto, ancorchè riferite all’immobile,
  • intermediazioni per prenotazioni alberghiere (che seguono quindi la regola generale)

In merito alla distinzione tra beni mobili e immobili, l’Agenzia chiarisce che si hanno beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o sostenere antieconomici interventi di adattamento, oppure quando  questi siano accatastati.

SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI – art.7 – quater, co.1, lett. b): sono tassati in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, in base a percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto passeggeri.

SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E SIMILI – art. 7-quinquies DPR 633/1972:

Fino al 31 dicembre 2010, sia per i rapporti B2B che per i B2C, tali prestazioni di servizi erano da considerare effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività fossero materialmente svolte nel territorio stesso.

Sono “fiere ed esposizioni” (comprese nei servizi citati) le prestazioni di servizio:

  • rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;
  • resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo;
  • che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera.

Secondo l’Agenzia delle Entrate una prestazione di servizi si considera accessoria qualora sussistano contemporaneamente:

  • un nesso di dipendenza funzionale della prestazione di servizi rispetto all’operazione principale (l’operazione accessoria deve essere posta in essere al fine di integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale, rappresentando per la clientela non un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore);
  • e il requisito soggettivo della necessaria identità dei soggetti che sono parte dell’operazione principale e di quella accessoria (RM  367/E/2008).

In sostanza, per qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria: piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad un’attività artistica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sentenze C-327/94 del 26/09/1996 e C-114/05 del 9/03/2006).

A decorrere dal 1° gennaio 2011, vi sono state alcune modifiche:

  • I servizi resi nei rapporti B2B sono attratti nel criterio base del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso (per i quali il requisito della territorialità sarà sempre individuato sulla base del luogo di materiale esecuzione).

A tale riguardo, l’individuazione dei servizi connessi all’accesso e servizi accessori ai servizi connessi all’accesso è fatta ex artt. 32, co. 1, e 33 del Reg. 282/2011/CE, in base ai quali:

  • i servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazioni “comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”; (compresi il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, esclusa l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d’iscrizione);
  • i servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione (compresi in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma esclusi i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti).

ESEMPIO: l’Agenzia ritiene che debbano essere considerati connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima.

  • I servizi resi nei rapporti B2C vanno secondo il criterio del luogo di effettuazione, quindi non ci sono variazioni rispetto alla disciplina vigente nel 2010 ed è, pertanto, individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio.

Tale criterio si applica sia per i servizi relativi all’organizzazione della manifestazione, sia per le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni).

SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING – art. 7 – quater lett. c) e d) DPR 633/1972

Ex art. 6 Reg. 282/2011/CE tali servizi consistono nella fornitura di cibibevande o entrambi, accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato:

  • i servizi di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore,
  • i servizi di  catering  sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore (v. sentenza Corte di Giustizia C-497/09 e C-499/09 del 10 marzo 2011).

In assenza di servizi di supporto (ad es., la fornitura di stoviglie e la messa a disposizione di personale incaricato del servizio), l’operazione non è considerata servizio di ristorazione o catering, ma come cessione di beni.

Inoltre, anche la fornitura – da parte di una società di catering – di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni o aerei, costituisce una cessione di beni.

servizi di ristorazione e catering, ex art. 7-quater lett. c) e d):

  • diversi da quelli eseguiti a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella UE – si considerano effettuati in Italia se ivi materialmente eseguiti e non si considerano effettuati in Italia se materialmente eseguiti in altro Stato (UE o non UE);
  • eseguiti a bordo di una nave, aereo o treno nel corso della  parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella UE si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in Italia e non si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in altro Stato UE.

Per “parte di trasporto di passeggeri effettuata nella UE“, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della UE tra il luogo di partenza (primo punto di imbarco passeggeri previsto nella UE) e quello di arrivo del trasporto passeggeri (ultimo punto di sbarco previsto nella UE, per passeggeri imbarcati nella UE, eventualmente prima di uno scalo fuori della UE) e che, per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

Art. 35 Reg. 282/2011/CE: la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della UE è determinata non in termini soggettivi, in funzione del singolo passeggero, ma in termini oggettivi, in funzione del tragitto del mezzo di trasporto.

ESEMPIO 1: trasporto via nave Genova – Barcellona – Cagliari – Patrasso – Alessandria d’Egitto. Le prestazioni rese nella tratta Genova – Patrasso sono soggette a IVA in Italia, Stato in cui è sito il primo punto di imbarco nella UE, mentre nella tratta Patrasso – Alessandria d’Egitto si applica il criterio base in materia di prestazioni di ristorazione, dovendosi quindi determinare il luogo di effettuazione in funzione dello Stato nelle cui acque nazionali si trova la nave al momento dell’esecuzione della prestazione.

ESEMPIO 2: trasporto via nave Alessandria d’Egitto – Palermo – Barcellona. Le prestazioni di  ristorazione rese nella tratta Palermo – Barcellona sono soggette a IVA in Italia, Stato in cui è sito il primo punto di imbarco nella UE, mentre, con riferimento alla tratta Alessandria d’Egitto – Palermo, saranno soggette a IVA in Italia le prestazioni di ristorazione rese nelle acque territoriali italiane.

Se una prestazione di ristorazione inizia durante una parte di trasporto di passeggeri effettuata all’interno della UE e prosegua durante una parte di trasporto di passeggeri effettuata al di fuori della UE (ma sempre nel territorio di un Stato membro) o viceversa, il luogo della prestazione è determinato all’inizio della prestazione (esempio 1: la prestazione di ristorazione comincia prima dell’arrivo al porto di Patrasso e prosegue mentre è ormai iniziato l’imbarco alla volta del porto di Alessandria d’Egitto: in questo caso la prestazione sarà comunque soggetta a IVA in Italia; esempio 2: la prestazione di ristorazione inizia in acque internazionali, dopo il porto di Alessandria d’Egitto, e prosegue mentre è già iniziato l’imbarco nel porto di Palermo alla volta del porto di Barcellona: in questo caso la prestazione sarà esclusa dal campo di applicazione dell’IVA).

Le prestazioni di ristorazione e catering che, soddisfacendo il requisito di territorialità, si considerano effettuate in Italia, saranno non imponibili ex art. 8-bis, lett. d),  DPR 633/1972.

Si precisa che non rientrano nell’articolo 7- quater , co.1, lett. d), DPR 633/1972:

  • i servizi di catering forniti senza corrispettivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, in quanto inclusi nel prezzo del biglietto. In tal caso il servizio di catering deve ritenersi accessorio alla prestazione di trasporto passeggeri rientrante nella previsione ex art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972.
  • le prestazioni di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, qualora rese nell’ambito di un pacchetto turistico venduto da un  tour operator al cliente. Per le predette prestazioni comprese nel pacchetto turistico (così come definito dal D.Lgs 340/1999), la cui vendita rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni per  le agenzia di viaggio e turismo ex art. 74-ter DPR 633/1972.

LOCAZIONE E NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO A BREVE TERMINE – art. 7 – quater lett. e) DPR 633/1972

Ex art. 38 Reg. 282/2011/UE mezzi di trasporto sono i veicoli, motorizzati o no, e gli altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da  un luogo all’altro,  che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli  e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei a essere utilizzati per il trasporto (ad es: automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; rimorchi  e semirimorchi; vagoni ferroviari; navi; aeromobili; veicoli specificamente allestiti per il trasporto di malati e feriti; trattori e altri vettori agricoli; veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di disabili).

Non sono mezzi  di trasporto i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.

Per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” ex art. 7 lett. g) DPR 633/1972, si intende “il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti”. Si precisa che ai fini della determinazione dell’arco temporale citato, si fa riferimento:

  • al contratto concluso tra le parti: se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi (comprese le proroghe) conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto; tuttavia, se il contribuente ha agito in buona fede, si riconosce ai fini della territorialità il breve termine ai contratti di durata inferiore ai 30/90 giorni che precedono il contratto considerato a lungo termine;
  • salvo pratica abusiva i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati come contratti consecutivi ai fini della determinazione del periodo di possesso.

Per tali prestazioni è irrilevante il luogo di stabilimento del prestatore e del committente, rileva il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del committente, cioè il luogo in cui il  destinatario prende fisicamente possesso del mezzo. Inoltre, in determinati casi, rileva anche il luogo di effettiva utilizzazione del mezzo di trasporto: i servizi si considerano effettuati in Italia se il mezzo di trasporto è messo a disposizione del committente in Italia, sempreché la concreta utilizzazione del mezzo di trasporto avvenga nel territorio UE, nel caso, infatti, di parziale utilizzo del mezzo di trasporto in tratte che sono fuori UE, i predetti servizi sono irrilevanti ai fini impositivi per la parte corrispondente (con riferimento alle imbarcazioni, valgono le percentuali forfetarie di  utilizzo dell’imbarcazione medesima in ambito UE, a seconda della  tipologia del natante – v. CM 49/E/2002 e 38/E/2009).

Infine, tali servizi non si considerano effettuati in Italia se il mezzo stesso è messo a disposizione del committente in altro Stato:

  • extra UE, allora l’operazione è soggetta a IVA in Italia quando la concreta utilizzazione del mezzo di trasporto avvenga nel territorio italiano.
  • UE, non rileva l’utilizzo del mezzo nel territorio italiano, e l’operazione non si considera effettuata in Italia.

>>>> Vai alla 3° parte dell’articolo: “Deroghe esclusivamente B2C”

>>>> Vai alla 4° parte dell’articolo: “Debitore d’imposta”

>>>> Vai alla 5° parte dell’articolo: “Operazioni non imponibili”

TERRITORIALITA’ SERVIZI: chiarimenti della CM 37/E/2011 – 1° parte – Criteri base

L’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 29 luglio una nuova, ampia (66 pagine) circolare esplicativa, la [download id=”6677″], in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi.

>>>> scarica la [download id=”6677″]

L’Agenzia delle Entrate nella circolare illustra, anche e soprattutto alla luce del Reg. UE 282/2011 i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (business to business) e B2C (business to consumer) introdotti ex D.Lgs 18/2010.

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B: REGOLA GENERALE

Dal 1° gennaio 2010, le prestazioni rese a soggetti passivi IVA si considerano effettuate nel Paese del committente: sono irrilevanti sia il luogo di stabilimento del prestatore che il luogo di utilizzo del servizio.

La circolare chiarisce come verificare – da parte del prestatore nazionale le tre circostanze che qualificano l’ambito di operatività della norma:

  • lo status di soggetto passivo del committente:
    • per i committenti UE è necessario ottenere la conferma della validità della p. IVA  attraverso il sistema VIES,
    • oppure è necessario che il committente UE invii al prestatore la richiesta di attribuzione di p.IVA;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
    • per i committenti extra UE la soggettività passiva può essere dimostrata attraverso la certificazione rilasciata dalle Amministrazioni fiscali per accedere al rimborso diretto ex art.38 – ter DPR 633/1972 (solo Svizzera, Norvegia e Israele),
    • oppure attraverso l’eventuale numero identificativo (tipo p. IVA) rilasciato dalle Autorità fiscali del Paese;
    • oppure attraverso qualsiasi altra prova che dimostri la soggettività passiva;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
  • la riconducibilità dell’acquisto alla sfera imprenditoriale, professionale o artistica del committente:
    • un soggetto passivo/ente assimilato a soggetto passivo che acquista servizi destinati ad uso privato, compreso l’uso dei propri dipendenti, va considerato come non soggetto passivo;
    • i servizi ad utilizzo misto (sia per fini privati che per fini professionali/artistici/imprenditoriali) si considerano acquistati da soggetto passivo;
    • la verifica va fatta avendo conto della natura del servizio, che se compatibile sia con la sfera privata che imprenditoriale è da considerarsi prestato a soggetto passivo (nel caso di committente UE se questi ha fornito la propria p.IVA, nel caso di committente extra UE bisognerà richiedere a quest’ultimo elementi di supporto della riconducibilità dell’acquisto non alla sfera privata)
  • il luogo di stabilimento del committente:
    • soggetti domiciliati  (sede legale, dove sono prese le decisioni essenziali sulla gestione dell’impresa o dove si riunisce la direzione generale) o residenti (sede effettiva) nello Stato
    • la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2C: REGOLA GENERALE

Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti privati continuano ad applicarsi le regole in vigore anteriormente al 1° gennaio 2010:

  • le prestazioni avvengono quindi in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato;
  • non si considerano effettuate in Italia se rese da prestatore stabilito all’estero.

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Plafond IVA: per le violazioni conta l’anno di illegittimo utilizzo

La Cassazione, con sentenza n. 12774 del 10/06/2011, ha affermato che le contestazioni riguardanti il plafond IVA non si riferiscono all’anno di formazione, ma a quello successivo di utilizzo del medesimo: quindi, in caso di insussistenza o superamento del plafond disponibile il termine di decadenza di quattro anni per l’accertamento decorre dall’anno in cui il plafond è stato utilizzato per acquisti senza IVA.

Il plafond è generato dalle operazioni con l’estero, con due metodi alternativi:

  • metodo solare, in cui si fa riferimento alle operazioni registrate nell’anno precedente; in tal caso il relativo utilizzo si verifica sempre nell’anno successivo a quello di creazione;
  • metodo mensile, in cui si fa riferimento alle operazioni registrate nei dodici mesi precedenti.

Il caso dibattuto si riferisce a una triangolazione in esportazione: tale operazione genera plafond sia per il primo cedente (italiano – IT1, per il quale sarà un plafond libero), sia per il promotore (anch’esso italiano – IT2, per il quale sarà un plafond in parte libero e in parte vincolato). Se, quindi, ad uno o entrambi gli operatori viene contestato il regime di non imponibilità applicato in sede di fatturazione, ad es. perché non è stata provata l’uscita dei beni fuori della UE, l’effetto è duplice: il bene ceduto si presume immesso in consumo nel territorio italiano (con il conseguente recupero dell’IVA e l’applicazione della relativa sanzione) e la cessione non assume rilevanza sia per la determinazione dello status di esportatore abituale, sia per la formazione del plafond.

Mentre il recupero dell’IVA sulla cessione (interna o all’esportazione) si riferisce all’anno di fatturazione ex art. 8, co. 1, lett. a), DPR 633/1972, la violazione consistente nell’acquisto senza applicazione dell’IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) si nell’anno successivo: per quest’ultima infrazione, quindi, il termine di decadenza dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dall’anno in cui l’operatore, avvalendosi illegittimamente della qualifica di esportatore abituale, ha acquistato beni senza IVA.

Si sottolinea inoltre un punto che desta perplessità della sentenza, in cui si afferma quanto segue: la non imponibilità delle operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali presuppone che l’operazione sia, oggettivamente, destinata all’esportazione richiamando una precedente sentenza (n. 16819/2008) dove si afferma che il mancato trasporto/spedizione dei beni in territorio extra UE preclude il beneficio.

Si ritiene invece che l’agevolazione concessa all’esportatore abituale sia svincolata dalla destinazione dei beni acquistati; per le cessioni non imponibili ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/1972, non è dunque prevista la prova dell’uscita “materiale” dei beni dalla UE e, inoltre, la dichiarazione che l’esportatore abituale invia al proprio fornitore non attesta l’intento di esportare i beni acquistati, bensì la volontà di avvalersi del beneficio di acquistare senza IVA grazie allo status posseduto.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa conclusione sia prima che dopo le modifiche apportate dalla [download id=”6663″]:

  • prima, era sufficiente la “potenziale possibilità di esportazione”, tant’è che “a differenza di quanto stabilito per gli acquisti di beni destinati ad essere esportati nello stato originario, nella specie non è prevista un’ipotesi di violazione delle disposizioni regolanti il tributo, ove i beni stessi abbiano destinazione diversa dall’invio all’estero” ([download id=”6665″]);
  • dopo, l’agevolazione è subordinata esclusivamente alla qualifica di esportatore abituale dell’acquirente italiano, essendo venuta definitivamente meno la rilevanza dell’intento di esportare i beni fuori della Comunità ([download id=”6661″]).

INTRASTAT: Scadenzario 2011 e Decreto Sviluppo

Gli elenchi INTRASTAT vanno presentati in via telematica con le seguenti scadenze: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese/trimestre) di riferimento, attraverso in alternativa:

  • Servizio telematico doganale;
  • Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Con CM 60/D/1999, l’Agenzia delle Dogane ha specificato che per gli Uffici doganali la giornata di sabato è lavorativa, quindi se la scadenza di presentazione INTRASTAT cade di sabato i contribuenti non possono beneficiare del differimento generalizzato dei termini al lunedì successivo.

Parte della dottrina ha sostenuto che tale limitazione interessi anche gli elenchi INTRASTAT trasmessi attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in quanto gli stessi fungono semplicemente da canali di trasmissione, mentre il destinatario finale delle dichiarazioni rimane comunque l’Agenzia delle Dogane.

L’art. 7, c. 2, lett. l), DL 110/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), risolve finalmente tale problematica stabilendo che i versamenti e gli adempimenti, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Pertanto, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL), se il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT cade di sabato, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo a prescindere dal canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane).

Si forniscono degli esempi in calce allo scadenzario per comprendere le variazioni di periodicità

Scadenzario Intrastat 2015

>>>> Scarica lo scadenzario INTRASTAT 2011