TERRITORIALITA’: nuova guida IVA SHIPPING & FISCO 2011

E’ stata presentata a Genova la seconda edizione del MANUALE SHIPPING & FISCO, redatta dall’Agenzia delle Entrate della Liguria insieme con Spediporto e con la Camera di Commercio di Genova,: tale guida vuole essere un aiuto concreto agli operatori economici (in particolare, agli spedizionieri) per l’applicazione delle norme tributarie nella loro attività quotidiana.

La revisione è stata necessaria a seguito alla riforma dell’IVA, avvenuta per mezzo delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, recepite dal D.Lgs. 18/2010, con cui sono state modificate numerose disposizioni del DPR 633/1972 e del DL 331/1993, in particolare il nuovo presupposto di territorialità dell’IVA.

Gli argomenti trattati nella Guida sono i seguenti:

  • contratto di trasporto e contratto di spedizione;
  • lo spedizioniere e le operazioni internazionali;
  • i soggetti non residenti: stabilimento o identificazione. Il rappresentante fiscale;
  • il deposito (doganale e IVA);
  • i nuovi servizi di logistica;
  • casi pratici e tabelle fiscali.

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TERRITORIALITA’ SERVIZI: pubblicato in GUUE il Regolamento 282/2011

Nella Gazzetta Ufficiale UE n. L77/2011 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione n. 282/2011, di rifusione del Regolamento n. 1777/2005, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA.

L’obiettivo del Regolamento n. 282/2011 è di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi UE, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA, intervenendo in particolare su:

  • soggetti passivi IVA: vengono previsti gli adempimenti dei soggetti passivi che sono in attesa di attribuzione del numero di identificazione IVA
  • tassazione delle prestazioni di servizi: si precisa  che anche in caso di partecipazione a conferenze e seminari, così come per l’accesso in generale a manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, a partire dal 1° gennaio 2011 risultano sempre soggette a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse;
  • stabili organizzazioni: si precisa che la mera identificazione ai fini IVA non è sufficiente a configurare come tali un’organizzazione; la stabile organizzazione viene pertanto individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 12 aprile ma, per espressa previsione normativa, trovano attuazione solo a partire dal prossimo 1° luglio 2011 (fatte salve alcune specifiche disposizioni).

Per tali nuove disposizioni si è in attesa della relativa circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.

TERRITORIALITA’ SERVIZI: Riformulato il Regolamento 1777/2005

Il Consiglio Ecofin (i 27 ministri delle Finanze UE) ha approvato lo scorso 15 marzo 2011, tra l’altro, un nuovo regolamento sull’attuazione della disciplina IVA, aggiornato alle modifiche introdotte dalla riforma della territorialità dei servizi (Direttiva 2008/8/CE), entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

Il documento riformula l’attuale Regolamento UE 1777/2005 (disposizioni di applicazione relative al sistema comune dell’IVA),  è composto da 65 articoli e 4 allegati, con cui si definiscono gli ambiti di applicazione dei primi titoli della Direttiva 2006/112/CE: le norme in questione sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, e saranno subito vincolanti per tutti gli Stati membri a partire dal 1° luglio 2011.

Il Consiglio ha ravvisato la necessità di emettere un nuovo regolamento (le cui disposizioni non vanno recepite dalle legislazioni dei singoli Stati, ma sono di immediata applicazione) dato che le modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE (territorialità dei servizi) in molti casi sono state liberamente interpretate dai singoli Paesi, e per evitare quindi il rischio di conclusioni discordanti e/o incompatibili con il funzionamento del mercato unico europeo.

L’entrata in vigore dei contenuti del regolamento è prevista per il 1° luglio 2011, mentre alcune norme entreranno in vigore nel 2013 e nel 2015; le interpretazioni ufficiali in materia delle singole amministrazioni finanziarie rimangono quindi vincolanti, almeno fino al prossimo luglio, anche se non è escluso che, in alcuni casi, si sia data rilevanza alle nuove interpretazioni già dallo scorso gennaio 2010 o 2011.

L’Agenzia delle Entrate, sul punto, emetterà una circolare con tutti i nuovi orientamenti UE attribuendo ad essi, inoltre, una esatta collocazione temporale.

Il Regolamento affronta principalmente i seguenti temi:

  • definisce in maniera univoca lo status del committente di una prestazione di servizi, per poter applicare senza zone d’ombra la nuova regola dei rapporti B2B;
  • fissa delle regole specifiche per individuare le qualità del committente e per verificare se questi riceve un servizio per fini professionali oppure per uso privato: l’identificazione della soggettività passiva avviene tramite l’attribuzione di un numero identificativo IVA, che deve essere comunicato ai cedenti;
  • definisce la “stabile organizzazione”, richiamandosi a due concetti chiave (art.15):
    • un sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro,
    • la qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali.

Trovate una trattazione approfondita della materia nell’e-book dello Studio “Operazioni Internazionali 1.05″, 337 pagine aggiornato al 01/03/2011, in vendita sul sito del Commercialista Telematico.

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INTRA UE: ricambi auto usate, no al regime del margine

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Maiorino

Data: 07/03/2011

IL FATTO

Una società bulgara si occupa della rivendita di veicoli di seconda mano. In seguito a un accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria bulgara, la società, proponendo ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo, rilevava che i beni in questione non rientravano nella nozione di beni di occasione come previsto dalla disciplina bulgara sull’IVA. Questa caratteristica comportava l’inapplicabilità alla fattispecie della disciplina prevista per tali beni.
La società adduceva inoltre che la sua situazione non era riconducibile al regime del margine che a suo modo di vedere, non troverebbe applicazione per le cessioni di beni importati dal soggetto passivo rivenditore. Ne deriva che essa sarebbe autorizzata ad avvalersi del diritto al credito di imposta secondo le condizioni previste dalla normativa bulgara.
Ciò posto, il tribunale amministrativo ha ritenuto che la società istante si fosse regolarmente avvalsa del diritto al credito di imposta relativo alle importazioni effettuate. La decisione riposa sulla considerazione che i beni importati non fossero beni di occasione, posto che costituivano beni generici e non designati individualmente tramite caratteristiche che consentono di distinguerli da altri oggetti dello stesso genere.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha sottoposto alcune questioni al vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia.

NORMATIVA COMUNITARIA
La Direttiva CE 2006/212 (artt. 311 e segg.), reca la disciplina dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato.
Tale disciplina prevede che gli Stati membri applichino alle cessioni di tali beni effettuate da soggetti passivi rivenditori un regime speciale di imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo rivenditore.
Inoltre, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime del margine, il soggetto passivo rivenditore può applicare il normale regime IVA.
Ex art. 320 Direttiva, il soggetto passivo che applica il regime normale dell’IVA alla cessione di tali beni da lui importati, ha il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore, l’IVA dovuta o assolta all’importazione del bene.

NORMATIVA DEL PAESE UE (Bulgaria)
In base al combinato disposto degli articoli 54 e 68 della legge bulgara sull’IVA il credito d’imposta è l’importo che un soggetto IVA può detrarre dal suo debito fiscale, tra l’altro, per una importazione da essa effettuata.
La disciplina fiscale nazionale dettata in relazione al regime fiscale del margine prevede che questo regime si applica in relazione alla cessione effettuata da un rivenditore, per beni di occasione, oggetti d’arte, oggetti da collezione, e di antiquariato che gli sono stati ceduti  all’interno dello Stato o che gli sono stati ceduti provenendo dal territorio di altro Stato membro da parte di una serie di soggetti elencati nell’articolo 143 della normativa IVA.
La disciplina nazionale prevede che i beni d’occasione sono beni mobili di seconda mano, individualmente identificati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione per la finalità per la quale sono stati creati.

RICHIESTE DEL GIUDICE DEL RINVIO
Il giudice ‘a quo’ nutre dubbi in ordine alla qualificazione dei beni oggetto della controversia come beni di occasione. Ciò accade perché la normativa bulgara, contrariamente alla disciplina comunitaria, prevede che i beni d’occasione debbano essere individualmente identificati. Chiede pertanto di conoscere se la nozione di beni d’occasione, come definita dalla Direttiva 2006/112/CE, comprenda anche beni mobili d’occasione che non siano individualizzati in modo tale da distinguersi da altri beni dello stesso genere, determinati secondo caratteristiche generiche.
Nell’ipotesi in cui i beni in esame siano ascrivibili alla categoria dei beni d’occasione, chiede di conoscere, tra l’altro, se il regime fiscale del margine sia applicabile alla fattispecie in esame.

VALUTAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
La Corte di Giustizia non affronta la questione relativa all’esatta individuazione della qualificazione dei beni di occasione, ritenendo la questione assorbita da quella relativa alla applicabilità alla fattispecie in esame del regime del margine.
Al riguardo, la Corte di Giustizia è chiamata a verificare se l’articolo 314 Direttiva 2006/112/CE  debba essere interpretato nel senso che il regime del margine sia applicabile a cessioni di beni di occasione che il soggetto passivo IVA rivenditore ha importato nell’Unione.
La Corte osserva che l’ambito applicativo dell’articolo 314 è limitato alla rivendita di beni di occasione, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione precedentemente ceduti al soggetto passivo rivenditore nella UE. Viene altresì evidenziato che il regime del margine costituisce una eccezione al regime generale ex Direttiva 2006/112/CE e che in quanto regime particolare non può essere applicato al di fuori dei limiti necessari al raggiungimento del suo obiettivo, che consiste nell’evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi nel settore dei beni di occasione.
Occorre pertanto verificare se nel caso di specie sussista quel rischio di doppia imposizione che giustifichi l’applicazione del regime del margine.
Al riguardo la Corte osserva che detto rischio non si presenta laddove, come avviene nella fattispecie in esame, un soggetto passivo rivenditore rivenda beni da egli stesso importati, in regime normale di IVA nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, ed esercita il diritto a detrarre l’IVA assolta per tali beni importati.
Come del resto già ribadito in fase di relazione della direttiva in esame, è la stessa esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo a escludere il rischio della doppia imposizione, che abitualmente invece giustifica l’applicazione del regime del margine.
Pertanto, alla luce della ritenuta inapplicabilità al caso di specie del regime del margine, la Corte ritiene assorbita la connessa questione relativa alla esatta individuazione della nozione di bene d’occasione, ex articolo 311 della direttiva.

CONCLUSIONE
La Corte ritiene che l’articolo 314 della direttiva deve essere interpretato nel senso che il regime del margine non è applicabile alle cessioni di beni quali i pezzi di seconda mano per gli autoveicoli, che il soggetto passivo rivenditore ha importato nell’Unione in regime normale dell’IVA.