INTRASTAT: Intrastat servizi resi per operatori regime forfetario e minimi

Il regime forfetario agevolato ex art.1 co. da 54 a 89 L. Finanziaria 2015 (regime talmente agevolato che non l’ha scelto quasi nessuno, e che quest’anno stanno riformando, naturalmente facendo attenzione a “incasinare” – pur di incassare due spicci di più – anche il vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011 con il quale intendono accorparlo) prevede a livello Intrastat i seguenti assunti:

  • acquisti intra UE di beni:
    • fino a 10.000 € annui, si considerano operazioni interne,  no Intrastat
    • oltre 10.000 € annui, si considerano acquisti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare Intrastat
  • cessioni intra UE di beni: si considerano sempre operazioni interne, no Intrastat

Ex art. 1, co. 58, lett. d) ed anche dalla relazione illustrativa alla legge ai fini Iva i contribuenti forfetari applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti gli artt. 7-ter e seguenti del Dpr 633/72.

  • acquisti intra UE di servizi: si considerano servizi ricevuti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi ricevuti
  • cessioni intra UE di servizi: si considerano servizi resi intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi resi.

Per quanto riguarda in particolare i servizi intra UE resi, si noti la differenza tra operatori regime forfetario (obbligati all’Intra servizi resi)  e contribuenti minimi (non obbligati all’Intra servizi resi).

Peccato che, dopo la RM 75/E/2015, può darsi che l’Intrastat servizi resi riguardi anche i contribuenti minimi. Perchè?

Anche se non lo si dice espressamente, si dice però nella RM 75/E/2015 che secondo l’Agenzia, le richiamate regole di territorialità delle prestazioni di servizi ex artt. 7-ter e seguenti sono applicabili anche per i contribuenti (vecchi) minimi, in quanto i regimi in questione sono di fatto accomunati dalle stese regole e semplificazioni contabili, con ciò dovendosi ritenere in parte superata la CM 36/E/2010. Si ritiene quindi che i contribuenti minimi siano obbligati a presentare l’Intrastat per i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 resi a soggetti passivi di altro Stato UE, questo poichè  nella RM viene sancito l’obbligo di applicare le ordinarie regole.

Ricapitolando:

  • un regime che hanno scelto in pochissimi perchè di fatto NON è vantaggioso,
  • che comporta qualche adempimento in più,
  • e che ha riflessi negativi anche sul vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011

Ecco un esempio in piccolo di cosa succede a fare le cose per fare cassa a tutti i costi.

INTRASTAT: Utility Tabella CPA Codici Servizi Intrastat

Nell’approssimarsi della scadenza INTRASTAT del 26 ottobre abbiamo pubblicato una nuova utility gratuita per la ricerca dei codici servizi INTRASTAT , che gli operatori economici devono inserire nei formulari Intra 1-Quater, Intra 1-Quinquies (servizi resi), Intra 2-Quater, Intra-2 Quinquies (servizi ricevuti). Si ricorda che i codici servizi non sono interessati dalle semplificazioni intervenute nei modelli Intrastat servizi (per saperne di più ecco il link all’articolo) con la determinazione Agenzia Dogane 18978 del 19/02/2015.

In cosa consiste l’utility?

Si tratta di un .pdf ricercabile, che permette l’utilizzo della funzione “trova” per una rapida ricerca del codice servizio più appropriato. Utile per la compilazione degli Intrastat servizi.

Per scaricare gratis il prodotto clicca su questo link.

box-color

Per approfondire il tema dei servizi INTRASTAT si rimanda alla normativa e prassi di riferimento, che può essere reperita nella sezione Utility & Downloads di questo sito, alla sezione Operazioni Internazionali, sottosezione Intrastat

Per una trattazione completa delle tematiche INTRASTAT e le operazioni con l’estero in generale, si segnala inoltre l’E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI 1.09

 

INTRASTAT: semplificazioni modello servizi

E’ stato semplificato il contenuto informativo delle sezioni dei modelli Intrastat servizi resi / ricevuti, per adeguamento agli altri Paesi UE, con la determinazione n. 18978 del 19/02/2015 Dir. Agenzia Dogane e monopoli, che ha sostituito l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22/02/2010 (Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi intrastat), in base a quanto disposto ex art. 23 DLgs. 175/2014 “semplificazioni”, che dava 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per emanare un provvedimento di modifica al contenuto degli intrastat servizi generici).

Le semplificazioni Intrastat consistono nel fatto che va comunicato solamente (vale sia per i mensili che i trimestrali):

Continue reading

INTRASTAT: modifiche dal 2015 a Intrastat servizi e sanzioni statistiche

L’art. 23 del D.Lgs “semplificazioni” (è una battuta), approvato dal CdM e in attesa di pubblicazione in GU, dispone la modifica dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, per adeguarsi alla disciplina Intrastat UE che richiede un contenuto minimo molto ridotto rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana (determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010 n. 22778). Ex art. 262 direttiva 2006/112/CE, infatti, il contenuto degli Intrastat servizi dovrebbe essere circoscritto ai soli dati relativi al numero identificativo IVA delle controparti, al valore delle cessioni e prestazioni effettuate e a eventuali rettifiche per note di variazione IVA. In tal senso si sono adeguati numerosi Stati UE. Alla luce di ciò, l’art. 23 del D.Lgs semplificazioni prevede che i nuovi modelli Intrastat servizi resi e ricevuti, dovrebbero contemplare esclusivamente:

  • il numero di identificazione IVA delle controparti;
  • il valore totale delle transazioni;
  • il codice identificativo del tipo prestazione resa o ricevuta;
  • lo Stato di pagamento.

Considerato che l’art. 50 co. 6 DL 331/93 si limita a disporre l’obbligo di presentazione dei modelli, ci vorrà un provvedimento dell’Agenzia Dogane che modifichi la determinazione n. 22778/2010, definendo il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.

Come sarà quindi la nuova disciplina?

Continue reading