INTRASTAT: abolizione Intrastat servizi ricevuti dal 2015

Con il Cdm 20/06/2014 che ha approvato il D.Lgs di semplificazione fiscale al fine di limitare gli adempimenti per le imprese, è prevista la riduzione del contenuto dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi generiche.

Le norme UE sull’Intrastat (art. 264, par. 1, lett. d) Direttiva 2006/112/CE) richiedono il solo valore totale delle cessioni di beni effettuate e delle prestazioni di servizi rese, mentre nessun obbligo sussiste a livello UE in relazione alle operazioni passive: per queste ultime la compilazione dei modelli INTRA (INTRA 1-quater e INTRA 2-quater) sarà comunque abolita dal 2015, ex art. 50-bis del DL 331/93.

Tali modifiche saranno recepite nella modulistica Intrastat con provvedimento del direttore Agenzia Dogane, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. di semplificazione.

Per le sanzioni inoltre è previsto quanto segue:

  • disapplicazione per omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici richiesti nei modelli INTRA, dato che le attuali sanzioni da 516 a 5.164 euro, ex art. 11 DLgs. 322/1989, sono sproporzionate rispetto alla violazione, avendo ad oggetto errori meramente formali privi di rilievo tributario.
  • applicazione delle sanzioni di cui sopra alle sole imprese tenute alle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale dell’ISTAT, inserite in uno specifico elenco pubblicato periodicamente. Per questi ultimi soggetti, è in ogni caso abolito il cumulo giuridico delle sanzioni per l’omessa o irregolare comunicazione dei dati statistici relativi a più modelli INTRA.

TERRITORIALITA’: Reg. (UE) 1042/2013 e servizi immobiliari

Per uniformare la tassazione in tutta la UE, con Reg. (UE) 1042/2013 sono state introdotte regole dettagliate anche in materia di servizi immobiliari, uno dei servizi con le modalità di tassazione meno uniformi in tutta la UE.

Il criterio di tassazione dei servizi relativi a beni immobili è quello del luogo ove sono situati gli immobili (v. art.7-quater, co.1, lett. a DPR 633/1972); tuttavia resta sempre difficile capire quando si è in presenza di tali tipi di servizi, poichè a livello UE non esiste una definizione unica di bene immobile, e neanche dei criteri per collegare univocamente un servizio a un bene immobile.

Il Reg. (UE) 1042/2013 colma queste lacune, definendo innanzitutto i beni immobili come (art.13 ter):

  • una parte specifica del suolo, in superficie o sottosuolo, su cui possano essere costituiti diritti di proprietà e possesso;
  • qualsiasi fabbricato/edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sotto o sopra il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile o rimovibile;
  • qualsiasi elemento che sia stato installato e sia parte integrante di un fabbricato o edificio e in mancanza del quale il fabbricato o edificio risulti incompleto (porte, scale, finestre, ascensori);
  • qualsiasi elemento, apparecchio, congegno installato permanentemente su un fabbricato o edificio che non possa essere rimosso senza alterare o distruggere il fabbricato o edificio.

L’Agenzia Entrate ha definito (CM 38/E/2010 – risp.1.8) bene immobile quando non sia possibile separare il mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Sono prestazioni relative a beni immobili i servizi che hanno un collegamento sufficientemente diretto con i beni immobili, ad es. se il bene è un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione nonchè, con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi come oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene. In maniera simile si era espressa anche l’agenzia Entrate con RM 48/E/2010.

Sono servizi immobiliari :

  • elaborazione di planimetrie per un fabbricato o parti di esso destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere che il fabbricato sia stato costruito;
  • la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
  • l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
  • l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione ef­fettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la con­cimazione;
  • il rilevamento e la valutazione del rischio e del­l’integrità di beni immobili;
  • la valutazione di beni immobili, anche a fini as­sicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
  • la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’im­mobile ad uso esclusivo del destinatario;
  • la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
  • la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare li­cenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e re­stauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e ripara­zione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • l’installazione o il montaggio di macchinari o at­trezzature che, una volta installati o montati, pos­sano essere considerati beni immobili;
  • lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che pos­sano essere considerati beni immobili;
  • la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o resi­denziali da o per conto del proprietario;
  • attività di intermediazione nella vendita, nella lo­cazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni ma­teriali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
  • servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferi­mento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qua­lora la sottostante operazione che dà luogo all’al­terazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

Non sono invece servizi relativi a beni immobili:

  • l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
  • il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario (ma vedi anche causa C-155/12, in parte contrastante con la CM 28/E/2011);
  • la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
  • l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione ana­loga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;
  • la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a con­sentire l’esposizione di prodotti, quali la progetta­zione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
  • l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
  • la gestione del portafoglio di investimenti immo­biliari;
  • servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al par. 2, lett. q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esi­stenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Possono essere servizi immobiliari:

  • qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni im­mobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il presta­tore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.

IVA: esenzione su servizi educativi se le finalità perseguite sono simili a quelle degli organismi pubblici

Fonte: Fisco Oggi

Data: 29/11/2013

Autore: M. Maiorino

Corte Ue: sui servizi educativi, ok a esenzione ma a una condizione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione normativa di alcuni articoli della direttiva 2006/112/Cee, relativa al sistema comune Iva
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione ex artt. 132,133 e 134 Direttiva 2006/112/CEE, relativa al sistema comune sull’Iva. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione finanziaria polacca a una società di diritto polacco in relazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici.Il protagonista della controversia
La società organizza azioni di formazione e conferenze specializzate in vari settori di istruzione e formazione. Tali azioni sono organizzate dalla società nell’ambito delle proprie attività economiche il cui fine consiste nel generare un regolare profitto. Tra l’Amministrazione e la società è insorta una controversia relativa alla possibilità che i servizi di formazione erogati siano esentati dall’Iva, ovvero ad essa assoggettati.Il rinvio ai giudici comunitari
La controversia è approdata all’autorità giurisdizionale competente che ha sollevato dinanzi alla Corte Ue, tra l’altro, la seguente questione pregiudiziale. In particolare se le disposizioni ex artt. 132, 133 e 134 direttiva Iva debbano essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione dall’Iva.Le valutazioni della Corte Ue
In via preliminare l’art. 132 Direttiva, alla lettera i) prevede l’esenzione per “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
In base a quanto risulta dalla giurisprudenza consolidata, i termini con cui sono state designate le esenzioni, ex art. 132 sesta direttiva, devono essere interpretati restrittivamente. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da tali esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dell’Iva.
Quanto all’obiettivo perseguito dall’esenzione ex art. 132 Direttiva IVA, emerge da tale disposizione che l’esenzione, garantendo un trattamento più favorevole, in materia di Iva, alle prestazioni connesse all’insegnamento, è diretta a facilitare l’accesso a tali prestazioni evitando l’aumenti dei costi che si verificherebbe nel caso del loro assoggettamento a imposta.
Sulla base di tali finalità, si deve rammentare che il carattere commerciale di una attività non esclude, nell’ambito dell’articolo 132 della direttiva Iva, che essa presenti il carattere di un’ attività di interesse pubblico.
Parimenti, la Corte UE ha precisato che il termine organismo, menzionato ex art. 132, è in via di principio sufficientemente ampio per includere enti privati che perseguono scopi di lucro.
Laddove il legislatore comunitario non ha espressamente subordinato il beneficio delle esenzioni in parola alla mancanza di uno scopo di lucro, il perseguimento di tale scopo non può escludere il beneficio delle esenzioni.
Inoltre, l’articolo 134 della direttiva non esclude affatto la possibilità di estendere l’esenzione di cui all’articolo 132 della direttiva a organismi privati che effettuino servizi educativi a fini commerciali.
La Corte ritiene al riguardo che le disposizioni ex artt. 132, 133 e 134 Direttiva non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati da Iva.
Secondo l’articolo 132 della direttiva Iva, i servizi educativi sono esentati soltanto se effettuati da enti di diritto pubblico con uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato  membro interessato aventi finalità similari. Da ciò deriva che gli altri organismi, quali quelli privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle dei suddetti organismi pubblici.
Pertanto, un’esenzione applicabile in maniera generale, come nel caso di specie, all’insieme delle prestazioni di servizi educativi, qualunque sia lo scopo perseguito dagli organismi privati che forniscono tali prestazioni, è incompatibile con l’articolo 132, come concepito dal legislatore comunitario.
Nei limiti in cui l’articolo 132 della direttiva Iva non precisi le condizioni e le modalità in base alle quali tali finalità simili possono essere riconosciute, compete in via di principio al diritto nazionale di ciascuno Stato membro fissare le norme in base alle quali un tale riconoscimento può essere accordato ad organismi del genere.

Le conclusioni della Corte di giustizia
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che le disposizioni degli articoli 132, 133  e 134 della direttiva Iva devono essere interpretate nel senso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati dall’Iva.
Tuttavia, l’articolo 132  osta a una esenzione dell’insieme delle prestazioni di servizi  educativi, in maniera generale, senza che siano prese in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni.

Fonte:
Data della sentenza
28 novembre 2013
Numero della causa
C‑319/12
Nome delle parti
Minister Finansów
contro
MDDP sp. zo.o. Akademia Biznesu

INTRASTAT: abrogazione del modello per servizi ricevuti

Ex art. 50-bis, co.4 DL 69/2013, inserito in sede di conversione dalla L. 98/2013, viene prevista l’abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli Intra 2-quater e Intra 2-quinquies, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi “generici” che i committenti italiani ricevono da prestatori stabiliti in altri Paesi UE.

Il legislatore ha quindi abrogato la compilazione e l’invio del modello Intrastat servizi ricevuti.

Tale semplificazione riguarda tutti i titolari di partita IVA italiana, compresi gli enti non commerciali, anche se non optano per la trasmissione quotidiana di fatture e corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2015.

Sarà, tuttavia, necessario aspettare l’emanazione di un provvedimento attuativo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento che ridefinisce le informazioni da riportare nei registri IVA per allinearle con i dati delle fatture e dei corrispettivi comunicati all’Agenzia Entrate.

Quindi anche l’abrogazione dell’Intrastat servizi ricevuti avrà la stessa decorrenza (anticipata).

Si ricorda che oltre che in Italia la presentazione dell’Intrastat servizi ricevuti avviene solo in questi altri Paesi:  Grecia, Spagna, Portogallo, Romania, Ungheria. Negli altri Paesi UE si presenta solo l’Intrastat servizi resi, come da Direttiva 2006/112/CE, artt. 262 e 268.