TERRITORIALITA’: CM 16/E/2013 IVA servizi settore telecomunicazioni

IVA E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia, nell’ambito degli adempimenti IVA nel settore delle telecomunicazioni, l’Agenzia Entrate, con la CM 16/E/2013,  ha chiarito che:

  • nei casi in cui sia difficoltoso per il committente individuare con esattezza il momento in cui si considera effettuata una prestazione di servizio, quest’ultimo possa ritenere che tale momento coincida con l’emissione della fattura da parte del prestatore (v. anche CM 35/E/2012).
  • Dal momento in cui il committente riceve la fattura, scattano gli obblighi di integrazione e annotazione della stessa.

Questo principio generale viene poi applicato anche nel particolare settore delle telecomunicazioni.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Ex art. 6, co. 6, DPR 633/1972 e in deroga alla regola generale italiana (momento del pagamento oppure se anticipato, momento emissione della fattura), le prestazioni di servizi c.d. generiche fornite a/da operatori esteri (UE o extra UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, oppure, se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo, a meno che non avvenga un pagamento anticipato anche parziale.

Da questo momento decorre l’obbligo di assolvere l’IVA mediante inversione contabile, tramite:

  • integrazione della fattura estera  (prestatore UE)
  • oppure emissione di autofattura (prestatore extra-UE).

Per uniformare gli adempimenti in ambito UE, la legge di stabilità 2013 ha introdotto dal 1 gennaio 2013 una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intra UE.

Dal 1° gennaio 2013, il committente nazionale che riceve prestazioni da un operatore UE è tenuto a:

  • numerare la fattura del fornitore e indicare in euro corrispettivo della prestazione e IVA secondo l’aliquota applicabile;
  • annotare la fattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata ricevuta, nel registro IVA vendite, secondo l’ordine della numerazione indicando anche il corrispettivo in valuta estera;
  • annotare la fattura nel registro IVA acquisti per l’eventuale detrazione spettante, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile;
  • nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo all’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Se le prestazioni del committente nazionale sono ricevute da un operatore extra UE, l’imposta è assolta tramite emissione di autofattura.

Nel caso in cui sia l’operatore nazionale ad effettuare prestazioni, lo stesso è tenuto a emettere fattura senza indicazione dell’imposta, ma riportando le annotazioni:

  • “inversione contabile”, se il committente è soggetto UE,
  • “operazione non soggetta”, se il committente è extra UE.

“Ultimazione della prestazione” e “maturazione dei corrispettivi”

I criteri evidenziati ai fini dell’esigibilità dell’IVA sono, quindi, “ultimazione della prestazione”, in caso di erogazione unica, e “maturazione dei corrispettivi”, in caso di servizi periodici o continuativi. La circolare rileva che non sempre questi due momenti coincidono con il pagamento effettivo. Ad esempio, un contratto può prevedere che i corrispettivi maturino ogni due mesi e il pagamento si effettui entro il quindici del mese successivo a quello di scadenza: in questa ipotesi, l’imposta diventa esigibile alla scadenza del bimestre.

Altre problematiche, poi, possono riguardare la corretta individuazione del momento in cui si realizza l’operazione. Sia che si tratti del criterio dell’“ultimazione della prestazione” sia di quello della “maturazione dei corrispettivi”, le parti devono far riferimento, in primo luogo, alle clausole contrattuali. Quando, ad esempio, si verifica uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza della stessa da parte del committente, si deve far riferimento al contenuto dei documenti scambiati tra le parti, sulla base delle previsioni contrattuali. Così pure se il corrispettivo non è facilmente determinabile perché ancorato a elementi ancora sconosciuti, l’imposta diventerà esigibile solo quando tali elementi saranno noti, salvo gli eventuali acconti già versati.

In ogni caso, la ricezione della fattura o di altro documento che certifichi la prestazione indica il completamento dell’operazione o la maturazione del corrispettivo e, di conseguenza, determina l’assolvimento degli obblighi fiscali.

QUESTIONI RELATIVE AL SETTORE TELECOMUNICAZIONI

Momento di effettuazione delle prestazioni 
In caso di prestazioni di servizi uniche prolungate nel tempo, se il contratto, pur essendo a prestazione unica, prevede dei corrispettivi che maturano in base allo stato di avanzamento dei lavori (ad esempio, la progettazione di un software), è il pagamento del singolo corrispettivo il momento in cui l’IVA diviene esigibile, con i conseguenti adempimenti fiscali di fatturazione, registrazione e versamento dell’imposta.
Discorso a parte merita il contratto di servizio roaming, in cui l’effettuazione della prestazione non basta a determinare il corrispettivo, che è invece legato a criteri condivisi tra le parti successivamente alla prestazione stessa. In tali ipotesi, quando cioè sussistono difficoltà tecniche per l’individuazione del corrispettivo dovuto al momento in cui il servizio è reso, il momento di effettuazione della prestazione va individuato in quello di emissione della fattura, che avverrà entro il mese successivo a quello in cui il servizio è reso. Ciò perché, la prestazione è ultimata o il corrispettivo è maturato al momento in cui si hanno tutti gli elementi indispensabili per la compiuta individuazione dell’operazione, purché i criteri di individuazione siano già stabiliti in sede contrattuale. Poiché nel caso specifico la conoscenza di tali elementi avviene entro la fine del mese successivo a quello in cui la prestazione è resa, entro tale data va emessa la fattura. Dal momento in cui la fattura è ricevuta, decorrono i termini per la sua integrazione e registrazione da parte del committente e per l’assolvimento dell’imposta. In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Obblighi documentali

Nel caso di prestazione “unica” effettuata da un fornitore UE , il committente italiano è tenuto agli adempimenti fiscali quando riceve la fattura. In altri termini, è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta.
Inoltre, nel caso di omessa o ritardata fatturazione da parte del prestatore UE, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo, indicando anche il numero di partita IVA del prestatore UE.

NO SANZIONI

Il committente nazionale non viene sanzionato, né per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta dal prestatore UE, né per l’anticipata emissione dell’autofattura in caso di prestatore extra UE, sia nel caso di ricezione anticipata della fattura emessa dal prestatore UE sia nel caso di obiettive condizioni di incertezza nell’individuazione del momento di conclusione dell’operazione.

IVA UE: su prestazioni per servizi forensi no a detrazione IVA

Fonte: Fisco Oggi

Data: 26/02/2013

Autore: M. Maiorino

Corte Ue, no a detrazione Iva su prestazioni per servizi forensi

La questione pregiudiziale verte sulla possibilità di far valere l’agevolazione sull’imposta versata a monte per gli onorari relativi a un procedimento penale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, par. 2, lettera a), della sesta direttiva  n. 77/388/CEE. In base a detta disposizione normativa “nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre dall’imposta di cui è debitore: l’Iva dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite  e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo”.


L’origine della controversia
La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra un contribuente tedesco e l’amministrazione finanziaria tedesca in merito al diritto alla detrazione dell’Iva versata a  monte da un contribuente sugli onorari forensi relativi a un procedimento penale, promosso nei suoi confronti nella sua qualità di amministratore e socio principale di una società a responsabilità limitata.

La fattispecie  e la questione pregiudiziale    
Il contribuente tedesco è un imprenditore individuale e socio di maggioranza di una società che effettua lavori edili soggetti a Iva; l’imprenditore risulta legato alla società da una convenzione di integrazione fiscale, così da essere considerato alla stregua di un unico soggetto passivo. In tal modo, il contribuente, in qualità di impresa integrante si assumeva gli obblighi di natura fiscale del gruppo di imprese di cui faceva parte la società.
In seguito alla esecuzione di un appalto di lavori aggiudicato in favore della società, veniva avviato un procedimento penale nei confronti dell’imprenditore, che, come impresa integrante della società edile, procedeva alla detrazione dell’Iva che gravava sulle fatture relative agli onorari corrisposti agli avvocati che avevano assunto la sua difesa. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria tedesca riteneva che l’IVA in questione non fosse detraibile emettendo pertanto un avviso di rettifica nei confronti dell’imprenditore.
Quest’ultimo adiva la competente autorità giurisdizionale che sottoponeva alla Corte Ue la seguente questione pregiudiziale: se il nesso diretto e immediato assunto dalla giurisprudenza della Corte quale elemento determinante nell’interpretazione della nozione di “ai fini di sue operazioni soggette ad imposta” di cui all’articolo 17 della sesta direttiva debba essere individuato:

  • in base al contenuto oggettivo della prestazione acquistata dal soggetto passivo (nel caso in esame l’attività difensiva di un avvocato volta ad evitare che una persona fisica sia sottoposta a condanna penale);
  • in base ai motivi che hanno determinato l’acquisto della prestazione (nel caso in esame l’attività economica del soggetto passivo nell’ambito della quale sarebbe stato commesso un reato da parte di una persona fisica).

Le valutazioni della Corte
Il diritto a detrarre l’Iva che grava sull’acquisto di beni e servizi a monte presuppone che le spese compiute facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto alla detrazione.
Tuttavia, il diritto alla detrazione è ammessa anche a favore del soggetto passivo anche in mancanza di un  nesso diretto e immediato tra una operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto alla detrazione quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del suddetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce.
Quanto al criterio del nesso diretto, spetta ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni da esaminare e tenere conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo.
Con riferimento al caso di specie, in primo luogo, le prestazioni di servizi forensi erano volte direttamente ed immediatamente a tutelare gli interessi privati dei due imputati accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale.
Del resto, i procedimenti penali sono stati diretti unicamente contro gli imputati a titolo personale e non nei confronti della società, laddove sarebbe stato possibile intentare il procedimento anche contro detta società.
Il giudice ne trae la conclusione che le spese relative a tali prestazioni non possono essere considerate sostenute ai fini del complesso delle attività imponibili della società.
Inoltre, il giudice rileva che, nei limiti in cui le prestazioni non sarebbero state fornite dai due avvocati interessati se la società non avesse svolto un’attività che genera fatturato e pertanto imponibile, sussisterebbe un nesso causale tra le spese relative a tali prestazioni e il complesso dell’attività economica della società.
Tuttavia, tale nesso non può essere considerato come costitutivo di un nesso immediato e diretto. Non sussiste, infatti, un nesso giuridico tra i procedimenti penali e la società; da ciò deriva che  tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori delle attività imponibili della società.
Risulta inoltre irrilevante, ai fini della interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni relative all’Iva la circostanza per la quale il diritto civile nazionale obbliga una impresa a sopportare le spese inerenti alla difesa, in ambito penale, degli interessi dei suoi organi.
Rileva unicamente la relazione oggettiva tra le prestazioni fornite e l’attività economica imponibile del soggetto passivo.

Le conclusioni della Corte     
Ne deriva che la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una determinata operazione e il complesso delle attività del soggetto passivo, per determinare se i beni  e i servizi siano stati usati da quest’ultimo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, di cui all’articolo 17 della sesta direttiva, dipende dal contenuto oggettivo del bene  o del servizio acquistato dal soggetto passivo stesso. Le prestazioni di servizi forensi, volte a evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di una impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, come imposta  a  monte, l’Iva dovuta sulle prestazioni fornite.

TERRITORIALITA’: nuova pubblicazione dei Dottori Commercialisti sui servizi

Sul sito del CNDCEC è stato pubblicato in data 14/11/2012 un nuovo documento, “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”, ad opera della Commissione di Studio Fiscalità dell’Area Enti Pubblici.

Vengono affrontati in particolar modo i seguenti temi dal punto di vista degli Enti Locali:

  • il momento di effettuazione del servizio;
  • l’integrazione delle fatture UE;
  • la mancata iscrizione al VIES (che diventa addirittura un vantaggio per l’Ente!);
  • la territorialità relativa alle manifestazioni fieristiche.

>>>> Scarica il documento “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”

TERRITORIALITA’: nuovo regime IVA speciale servizi di telecomunicazione

Fonte: Fisco Oggi – Consiglio Europeo

Data: 6/11/2012

Autore: A. De Angelis

Nuovo regime speciale IVA per servizi di telecomunicazione. A introdurlo, con carattere facoltativo, un regolamento comunitario

L’emanazione del regolamento n. 967/2012 si è resa necessaria a seguito delle nuove disposizioni, in materia di Iva, che entreranno in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE. L’idea del Consiglio europeo è di agevolare, con il nuovo regolamento comunitario, gli adempimenti di carattere fiscale previsti per le prestazioni di servizi, di telecomunicazione o tele radiodiffusione o elettronici,  resi a persone non soggetti passivi.

I regimi speciali Iva

Nella sostanza il regolamento in esame introduce un nuovo regime speciale IVA a fianco di quello già in essere come previsto dalla direttiva Iva. Pertanto, dal 1° gennaio 2015 i servizi di tele-comunicazione/radiodiffusione saranno sottoposti a tassazione nello Stato membro in cui il soggetto destinatario è stabilito. Viene esteso ai servizi di telecomunicazione, resi a persone non soggetti passivi, il trattamento speciale Iva già previsto per il prestatore di servizi comunitario che non sia stabilito nello Stato membro di residenza del fruitore del servizio. Un soggetto passivo stabilito in più Stati membri, grazie al nuovo regime speciale, può designare un singolo Stato come quello di identificazione (punto unico di contatto elettronico) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Lo Stato membro di identificazione è quello, per note ragioni, in cui il soggetto passivo ha la sede della sua attività economica.

Il carattere facoltativo del regime

Il regime è a carattere facoltativo sebbene sia previsto da un regolamento. In quanto tale, infatti, una volta ottenuto un numero di identificazione IVA, il soggetto passivo deve dichiarare di aderire al regime speciale. L’adesione non può essere retroattiva in quanto la semplice identificazione IVA non ammette al nuovo regime e, pertanto, occorre dichiarare da quale momento si intende usufruirne. Ai fini dichiarativi, inoltre, è previsto che la dichiarazione IVA debba essere presentata, per via elettronica, nello Stato membro di identificazione.

Entrata in vigore

Nel rispetto del termine di 20 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione in GUCE, il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.