Legge Comunitaria 2010: 2) Cessioni all’esportazione

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE (in vigore dal 17/01/2012 per evitare la procedura di infrazione già avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/1972 nel modo che segue.

1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione le cessioni:

  • di navi – art.8-bis lett. a)
    • adibite alla navigazione in alto mare;
    • destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca
    • adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione ;
  • ad organi dello Stato soltanto di aeromobili, e non più anche quelle di navi (art.8-bis lett. b));

2. Sono invece escluse dal regime di non imponibilità (art.8-bis lett. d)) le provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera al posto del vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera locale.

3. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e)) le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio degli apparati motori e loro componenti e ricambi e dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alla nuova lett. a-bis (navi militari).

4. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e-bis)) anche le prestazioni di servizi diverse da quelle indicate alla lett. e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lett. a), a-bis) e c) e del loro carico.

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>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Legge Comunitaria 2010: 1) prestazioni di servizi – momento di effettuazione e integrazione

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011)  ha introdotto una deroga al principio generale (solo italiano) secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Ex nuovo art. 6, co.6 DPR 633/1972 le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (quindi non le prestazioni ex art.7 quater e quinquies DPR 633/1972) rese/ricevute con soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • si considerano effettuate al momento di ultimazione delle prestazioni (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se hanno carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se rese in modo continuativo, con durata ultrannuale e senza pagamenti parziali nello stesso periodo, si considerano effettuate al 31/12 di ciascun anno solare, finché non concluse (in tal caso la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal prestatore per l’esecuzione dei servizi – v. CM 37/E/2011).

La finalità principale della norma è quella di sincronizzare le operazioni intra UE, in modo che sia il fornitore sia l’acquirente inviino gli INTRASTAT per lo stesso periodo d’imposta, quindi per queste prestazioni di servizi l’emissione anticipata della fattura rispetto alla data di ultimazione della prestazione o del pagamento del corrispettivo sarà irrilevante.

Nulla cambia invece per prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, operazioni con altri soggetti passivi italiani o con privati consumatori non residenti, che continueranno a essere disciplinate ex art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972 (data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, data di emissione della fattura).

INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha aggiunto un periodo all’art. 17, co.2 DPR 633/1972, prevedendo che:

  • se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra emissione dell’autofattura o integrazione (v. CM 12/E/2010);
  • la registrazione nel registro delle fatture emesse (art. 23) o corrispettivi (art. 24) e la registrazione nel registro degli acquisti (art. 25) deve avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese.

Quindi nel caso di prestazioni generiche rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE, l’IVA deve essere assolta dall’operatore nazionale come per gli acquisti intra UE (artt. 46 e 47 DL 331/1993), cioè integrando la fattura.

Si precisa che invece l’IVA continuerà ad essere assolta mediante emissione di autofattura alla data del pagamento del corrispettivo nei seguenti casi:

  • prestazioni ex art. 7-ter DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi extra UE;
  • prestazioni ex artt. 7-quater e quinquies DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi UE/extra UE;

Infine si ritiene che il committente italiano sia tenuto a regolarizzare l’operazione (ex art.46 co.5 DL 331/1993) nei seguenti casi:

  • in caso di mancato ricevimento della fattura per servizi generici emessa dal prestatore UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mese di ultimazione del servizio o, se antecedente, di pagamento), il committente sarà tenuto ad emettere, entro il mese successivo, autofattura in unico esemplare con indicazione del numero di identificazione attribuito al prestatore dallo Stato UE di appartenenza;
  • in caso di ricevimento di fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, il committente italiano dovrà emettere entro  15 giorni successivi alla registrazione della fattura originaria, autofattura integrativa.

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>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

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TERRITORIALITA’ – RIMBORSI IVA: novità dal 17/03/2012

A partire dal 17/03/2012 entrano in vigore le nuove regole contenute nella Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), in attuazione della Direttiva 2006/112/CE.

Le novità sono le seguenti:

  • le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter DPR 633/1972 rese da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato ad uno non stabilito, o rese da un soggetto non stabilito a uno stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi se di carattere periodico;
  • per prestazioni di servizi rese da soggetti passivi UE l’IVA va assolta in Italia mediante integrazione della fattura emessa dal prestatore con le stesse modalità previste per le cessioni di beni in ambito UE ( ex artt. 46 e 47 DL 331/1993), non si potrà più scegliere se integrare la fattura UE o emettere autofattura;
  • in materia di rimborso IVA (N.B.: IN VIGORE DAL 17/01/2012), con la modifica dell’art. 38-bis, co. 2, DPR 633/1972, è stata aggiunta la nuova previsione di rimborso infrannuale dell’IVA, nei confronti di coloro che effettuano, per un importo superiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo, alcune tipologie di prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • viene inoltre abolito (N.B.: IN VIGORE DAL 17/01/2012) il regime di non imponibilità IVA per tutte le operazioni che riguardano navi e aeromobili commerciali, ora limitato alle sole navi da guerra adibite alla navigazione in alto mare. Il trattamento agevolato viene invece mantenuto per le cessioni di navi adibite alla pesca costiera e per le operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare.

VEDI ANCHE

>>>> Scarica lo scadenzario INTRASTAT 2012

>>>> Scarica lo scadenzario BLACK LIST 2012.