CORTE UE: per l’esenzione IVA conta lo status di soggetto passivo

Fonte: Fisco Oggi – procedimento Corte UE C-587/10 

Data: 01/10/2012

Autore: A. De Angelis

Gli eurogiudici chiamati a pronunziarsi su una cessione intracomunitaria di beni tra una società holding, la controllata e il diniego di concessione del diritto

La domanda sollevata dinanzi ai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea riguarda una controversia sorta, nell’ambito di una cessione intracomunitaria di beni, tra una società holding e la controllata, a seguito del diniego di concessione del diritto di esenzione dell’imposta sul valore aggiunto. La motivazione di tale diniego, infine, consiste essenzialmente nel mancato possesso del numero di identificazione Iva da parte dell’acquirente.

Il procedimento principale

Nel 1998, una società controllata dalla società ricorrente, effettuava una cessione di beni a una società stabilita negli USA ma con una stabile organizzazione in Portogallo priva, però, del numero di identificazione Iva. Quest’ultima, invece, aveva subito rivenduto i beni a una società stabilita in Finlandia con regolare numero di identificazione Iva. La società ricorrente, perfezionata l’operazione, emetteva la relativa fattura senza applicazione dell’Iva ma indicando il numero di identificazione della società finlandese. L’Amministrazione tributaria tedesca, da parte sua, rivendicava l’applicazione dell’Iva sulla fattura. Veniva negato così il beneficio della esenzione da Iva di cui ci si era avvalsi nella compilazione della fattura. Il primo grado di giudizio respingeva il ricorso presentato dalla società capogruppo non riconoscendo, pertanto, il diritto di esenzione. La mancata concessione della esenzione Iva è motivata facendo un richiamo alla normativa nazionale, alla stregua della quale si subordina tale beneficio al possesso del numero di identificazione Iva. Per altro verso, sottolinea il giudice stesso, la normativa comunitaria ritiene che, in alternativa al numero identificativo Iva, è sufficiente comprovare che l’acquirente sia assoggettato alla normativa Iva. Alla luce di queste di considerazioni, il giudice del rinvio, ha deciso di sospendere il procedimento per richiedere la pronuncia dei giudici comunitari.

Le questioni pregiudiziali

Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale e affrontate congiuntamente dai togati europei, fanno riferimento alla applicazione dell’articolo 28, quater, punto A), lettera a), primo comma della sesta direttiva Iva. In sostanza, si tratta di stabilire se, in virtù di tale articolo, uno Stato membro può subordinare l’esenzione Iva al possesso del numero di identificazione Iva senza concederla laddove sia possibile dimostrare, da parte del fornitore, la qualifica di soggetto passivo Iva dell’acquirente a prescindere dal numero di identificazione. 

Le osservazioni dei togati europei

Il requisito di cui all’articolo 28, sottolineano i giudici, ovvero il possesso del numero identificativo Iva, non sembra essere un requisito stringente per l’assoggettabilità all’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la questione di cui alla causa principale riguarda stabilire il rispetto della sussistenza dello status di soggetto passivo dell’acquirente. Al riguardo, in passatola Corte ha affermato che il possesso dei requisiti formali sia una materia di competenza dei singoli Stati membri. L’articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare provvedimenti per rendere più sicura la riscossione delle imposte, attenuando comportamenti fraudolenti. In tale ottica, una limitazione del diritto all’esenzione Iva sulla base di considerazioni puramente formali, e non sostanziali, non può essere consentito in quanto non sarebbe giustificabile dal fine della lotta alla frode e all’evasione dell’Iva. In considerazione del principio di equità fiscale, più volte richiamato nelle pronunce dei giudici europei, si è sempre ritenuto come il beneficio di esenzione dall’imposta possa essere concesso previa verifica del possesso dei requisiti di carattere sostanziale. Circa la fattispecie principale, infatti, è vero che il numero di identificazione Iva sia una sufficiente prova dello status di soggetto passivo Iva per gli Stati membri, ma è altresì vero che i fornitori possono comunque comprovare in altro modo la sussistenza di tale status. Ecco che allora, il numero identificativo è soltanto un elemento che facilita la verifica del possesso del requisito in oggetto.

La pronuncia della Corte

Il diritto comunitario, in particolare il richiamato articolo 28, quater, punto A), lettera a), primo comma della sesta direttiva Iva, sancisce il possesso della qualifica di soggetto passivo, comprovata dall’attribuzione di un numero identificativo, per beneficiare del regime di esenzione dall’Iva su alcune cessioni di beni. Alla luce di tale conclusione, sottolineano i giudici europei, ogni Stato membro può subordinare tale esenzione al possesso del citato numero identificativo. Pur tuttavia, tale requisito formale può essere superato laddove l’operatore economico fornisca sufficienti indicazioni atte a dimostrare che l’acquirente sia il soggetto passivo Iva. 

TERRITORIALITA’ SERVIZI: chiarimenti della CM 37/E/2011 – 1° parte – Criteri base

L’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 29 luglio una nuova, ampia (66 pagine) circolare esplicativa, la [download id=”6677″], in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi.

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L’Agenzia delle Entrate nella circolare illustra, anche e soprattutto alla luce del Reg. UE 282/2011 i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (business to business) e B2C (business to consumer) introdotti ex D.Lgs 18/2010.

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B: REGOLA GENERALE

Dal 1° gennaio 2010, le prestazioni rese a soggetti passivi IVA si considerano effettuate nel Paese del committente: sono irrilevanti sia il luogo di stabilimento del prestatore che il luogo di utilizzo del servizio.

La circolare chiarisce come verificare – da parte del prestatore nazionale le tre circostanze che qualificano l’ambito di operatività della norma:

  • lo status di soggetto passivo del committente:
    • per i committenti UE è necessario ottenere la conferma della validità della p. IVA  attraverso il sistema VIES,
    • oppure è necessario che il committente UE invii al prestatore la richiesta di attribuzione di p.IVA;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
    • per i committenti extra UE la soggettività passiva può essere dimostrata attraverso la certificazione rilasciata dalle Amministrazioni fiscali per accedere al rimborso diretto ex art.38 – ter DPR 633/1972 (solo Svizzera, Norvegia e Israele),
    • oppure attraverso l’eventuale numero identificativo (tipo p. IVA) rilasciato dalle Autorità fiscali del Paese;
    • oppure attraverso qualsiasi altra prova che dimostri la soggettività passiva;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
  • la riconducibilità dell’acquisto alla sfera imprenditoriale, professionale o artistica del committente:
    • un soggetto passivo/ente assimilato a soggetto passivo che acquista servizi destinati ad uso privato, compreso l’uso dei propri dipendenti, va considerato come non soggetto passivo;
    • i servizi ad utilizzo misto (sia per fini privati che per fini professionali/artistici/imprenditoriali) si considerano acquistati da soggetto passivo;
    • la verifica va fatta avendo conto della natura del servizio, che se compatibile sia con la sfera privata che imprenditoriale è da considerarsi prestato a soggetto passivo (nel caso di committente UE se questi ha fornito la propria p.IVA, nel caso di committente extra UE bisognerà richiedere a quest’ultimo elementi di supporto della riconducibilità dell’acquisto non alla sfera privata)
  • il luogo di stabilimento del committente:
    • soggetti domiciliati  (sede legale, dove sono prese le decisioni essenziali sulla gestione dell’impresa o dove si riunisce la direzione generale) o residenti (sede effettiva) nello Stato
    • la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2C: REGOLA GENERALE

Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti privati continuano ad applicarsi le regole in vigore anteriormente al 1° gennaio 2010:

  • le prestazioni avvengono quindi in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato;
  • non si considerano effettuate in Italia se rese da prestatore stabilito all’estero.

>>>> Vai alla 2° parte dell’articolo: “Deroghe B2B e B2C”

>>>> Vai alla 3° parte dell’articolo: “Deroghe esclusivamente B2C”

>>>> Vai alla 4° parte dell’articolo: “Debitore d’imposta”

>>>> Vai alla 5° parte dell’articolo: “Operazioni non imponibili”

Reg. 282/2011/UE: dal 1° luglio entrano in vigore le nuove disposizioni IVA

Fonte: Ateneoweb.com

Data: 29/06/2011

Il 1° luglio 2011 entra in vigore il Regolamento di Esecuzione n. 282/2011, che aggiorna il precedente Regolamento n. 1777/2005 e reca disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’IVA.

Il Regolamento vuole superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi UE, garantendo, attraverso linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 aprile scorso ma, per espressa previsione normativa, trovano attuazione solo a partire dal 1° luglio 2011, senza retroattività; in particolare, il nuovo regolamento interviene in materia di:

  • soggetti passivi IVA: si evidenzia la necessità di individuare in maniera unitaria la soggettività passiva e vengono previsti gli adempimenti dei soggetti passivi che sono in attesa di attribuzione del numero di identificazione Iva. La conoscenza dell’identificativo Iva del cliente è indispensabile per individuare la corretta regola di tassazione dei servizi;
  • tassazione delle prestazioni di servizi: la partecipazione a conferenze e seminari e in generale l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, è soggetta – a partire dal 1° gennaio 2011 – a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse;
  • stabili organizzazioni: la semplice identificazione ai fini Iva non è sufficiente a configurare come tali un’organizzazione. La stabile organizzazione viene individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

INTRASTAT: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate – CM 43/E/2010 – parte 3 – ULTERIORI QUESITI

Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.

Chiudiamo l’analisi degli ultimi chiarimenti con la CM 43/E/2010 del 06/08/2010

QUESITO 1. COME ACCERTARE CHE L’IMPOSTA NON SIA DOVUTA NELLO STATO DEL COMMITTENTE ED EVITARE L’INTRASTAT

Per stabilire se una prestazione di servizio deve essere inclusa nell’INTRASTAT è necessario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente (art.50, co.6, DL 331/1993), quindi:
  • per il committente stabilito in Italia, se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad un regime di non imponibilità o di esenzione, la prestazione non va nell’INTRASTAT dei servizi ricevuti;
  • per il committente stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano deve accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente, tramite:
    • la richiesta di una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente UE con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. Il prestatore stabilito in Italia, in possesso di tale dichiarazione, può non includere la prestazione nell’INTRASTAT dei servizi resi.
    • In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente può non includere la prestazione nell’INTRASTAT solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per essa non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
  • Si ritiene, infine, che in linea di principio ricorra un obbligo generalizzato di fatturazione – ex art. 21, co.6,  DPR 633/1972 – per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, ancorché, per i motivi sopra detti, le stesse non vadano nell’INTRASTAT. Tuttavia, occorre tener presente che tali operazioni, rese nei confronti di committenti comunitari, in taluni casi, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, ove soggette al regime di esenzione, potrebbero fruire di esonero dall’obbligo di fatturazione: quindi si conclude che non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
      • l’operazione non va nell’INTRASTAT, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;
      • l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad es.  ex artt. 22, co.1, n. 6 e 36-bis DPR 633/1972).

QUESITO 2. FATTURE PER INVIO DI CAMPIONI GRATUITI ED ADDEBITO DELLE SOLE SPESE DI TRASPORTO

Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell’onerosità, ex art. 41 DL  331/1993 e, conseguentemente, non vanno nell’Intrastat (CM 13/E/1994 par. B.15.1.a).

Tuttavia, se al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, queste assumono autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest’ultima prestazione, resa nei confronti di un committente – soggetto passivo d’imposta – stabilito in altro Stato membro, rientra tra le prestazioni generiche, ex art. 7-ter DPR 633/1972 e come tale va nell’INTRASTAT dei servizi resi.

QUESITO 3. MANDATO ED OBBLIGHI INTRASTAT

Si distingue tra mandato con o senza rappresentanza:

  • in caso di mandato con rappresentanza, poiché il mandatario opera in nome e per conto del cliente, gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante, nei cui confronti il terzo prestatore addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà la relativa fattura. Pertanto, se il soggetto A agisce in nome e per conto di B (mandato con rappresentanza), B sarà tenuto alla presentazione dell’INTRASTAT;
  • in caso di mandato senza rappresentanza, gli effetti dell’atto sono imputabili al mandatario che renderà successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante. Conseguentemente, l’obbligo della presentazione dell’INTRASTAT servizi ricade sul soggetto cui sono giuridicamente imputabili le operazioni in questione. Pertanto, se il soggetto A non agisce in nome e per conto di B (mandato senza rappresentanza), l’obbligo dell’INTRASTAT ricade su A (mandatario).

QUESITO 4. TRIANGOLAZIONI CON LAVORAZIONE ED OBBLIGHI INTRASTAT

UE acquista materie prime da IT1, che su incarico di UE, consegna la merce a IT2 per la lavorazione. IT2, a fine lavorazione, consegna la merce direttamente a UE (v. anche CM 145/E/1998) .

IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. a), DL 331/1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 ed è tenuto a compilare l’INTRASTAT relativo ai beni. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta. IT2, che esegue la lavorazione, è tenuto a:

  • riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, ex art. 50, co.5, DL 331/1993, i beni ricevuti da IT1, per conto di FR1.
  • emettere fattura ex art. 7-ter DPR 633/1972 per la lavorazione nei confronti del committente FR1 ; si tratta di una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, che va comunque nell’INTRASTAT servizi resi.
  • cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell’altro Stato membro. Si precisa che la fattispecie qui descritta si riferisce ad una configurazione giuridica diversa da quella commentata al punto n. 19, parte II, della CM 36/E/2010 in quanto, nel caso ora illustrato, entrambi i soggetti nazionali hanno rapporti contrattuali diretti nei confronti del soggetto francese.

QUESITO 5. TRIANGOLARE NAZIONALE ED OBBLIGHI INTRASTAT

Ipotesi in cui un soggetto nazionale IT2 acquista beni da un fornitore nazionale IT1, attribuendo a quest’ultimo l’incarico di spedirli direttamente al proprio cliente stabilito in altro Stato membro (v. anche CM 13/E/1994, par. B.16.1); si precisa che il rapporto tra IT1 e IT2 si configura come operazione interna, non imponibile ex art. 58, co.1, DL 331/1993; analogamente, il rapporto tra IT2 ed il cessionario stabilito in altro Stato membro costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, co. 1.

La non imponibilità IVA nel rapporto IT1 – IT2 si applica solo se i beni vengono spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) a cura o a nome del fornitore (IT1), quindi, la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione di trasporto o da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario (v. anche RM 35/E/2010).

Pertanto, ai fini INTRASTAT, l’obbligo ricade esclusivamente su IT2, soggetto nazionale promotore della triangolazione.

QUESITO 6. BENI E SERVIZI NELLA STESSA FATTURA

Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate verso lo stesso soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive), ex art. 21, co.3, DPR 633/1972. Le operazioni in questione saranno distintamente indicate in fattura/autofattura e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente nell’INTRASTAT delle cessioni/acquisti di benio servizi. Tuttavia, nel caso in cui esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse (v. quesito18 CM 36/E/2010) nell’INTRASTAT va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

QUESITO 7. ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI  DA SOGGETTO UE ED OBBLIGHI INTRASTAT

Si distingue:

  • se il cedente UE è soggetto nel proprio Stato membro ad un regime speciale IVA, ai sensi del quale le cessioni dal medesimo effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine dei beni (v. CM 36/E/2010, parte I, n. 4), senza che ciò comporti la realizzazione, in capo ai cessionari italiani, di un acquisto intracomunitario;
  • se il cedente UE agisce in regime ordinario IVA, i clienti italiani dovranno adempiere a tutti gli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari. Tuttavia, se i clienti italiani, a loro volta, sono soggetti al regime speciale dei produttori agricoli, ex art. 34 DPR 633/1972, l’acquisto intracomunitario si realizzerà solo se nell’anno solare precedente o nell’anno in corso detti soggetti abbiano superato la soglia di 10.000 euro di acquisti presso cedenti stabiliti in altri Stati membri (art. 38, co. 5, lett. c), DL 331/1993) ovvero se, indipendentemente dal superamento di tale soglia, i medesimi contribuenti abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia. Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari saranno tenuti alla compilazione dell’INTRASTAT.

QUESITO 8. FATTURE AUTOTRASPORTATORI ED OBBLIGHI INTRASTAT

Gli autotrasportatori hanno la facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, in deroga all’art. 23 DPR 633/1972. Tuttavia, gli adempimenti INTRASTAT si ricollegano al momento di emissione della fattura (v. CM 36/E/2010, parte II, quesito n. 3). Pertanto, la fattura emessa a febbraio dovrà essere inclusa nell’INTRASTAT di febbraio (se contribuente mensile) o del primo trimestre (se contribuente trimestrale) dell’anno in corso, indipendentemente dal termine di registrazione nei registri IVA.

QUESITO 9. COSTRUZIONE STAMPI ED OBBLIGHI INTRASTAT

La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella CM 13/E/1994, paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che la realizzazione  per un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è  cessione intracomunitaria (non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a) qualora sussistano queste due condizioni:

  • tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o inservibile.
  • Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini INTRASTAT.
  • Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente UE configura una prestazione di servizio generica da includere nell’INTRASTAT come servizio reso.

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