Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.
Si propone una sintesi delle circolari in 3 parti, con 3 diversi post.
Partiamo dalla CM 36/E/2010, sicuramente la più importante; essa è strutturata in due parti:
1) indicazioni di carattere generale;
2) risposte ai quesiti pervenuti nel forum INTRASTAT.
PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
QUESITO 1. SOGGETTI OBBLIGATI
– PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Ex art. 50, co. 6, DL 331/1993, la presentazione degli INTRASTAT servizi riguarda:
- le prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti nella UE;
- le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti nella UE.
Per il principio giuridico di “stabilimento” le prestazioni di servizi rese e/o ricevute da un soggetto passivo italiano non devono essere inserite negli INTRASTAT se la controparte è un soggetto passivo extra UE, privo di sede o di stabile organizzazione nel territorio comunitario, anche se identificato ai fini IVA nella comunità.
– PER LE CESSIONI/ACQUISTI DI BENI
Ex art. 50, co. 6, DL 331/1993, in questo caso ciò che rileva è l’aspetto oggettivo dell’operazione, cioè il movimento dei beni, pertanto vanno incluse negli INTRASTAT tutte le operazioni classificabili come cessioni o acquisti intracomunitari, dotate cioè delle seguenti caratteristiche:
- acquisizione della proprietà del bene;
- effettiva movimentazione del bene tra due Paesi UE;
- status di operatore economico dei contraenti;
non rileva quindi che una delle parti sia un soggetto stabilito in uno Stato extra UE, purché lo stesso sia identificato ai fini IVA nella UE (v. anche art.38, co.1 e 2, DL331/1993 e art.2, lett. b) Direttiva 2006/112/CE).
QUESITO 2. OBBLIGHI INTRA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Gli elenchi INTRASTAT devono essere presentati anche da enti, associazioni e altre organizzazioni:
- che svolgono attività commerciale in via secondaria rispetto all’oggetto principale della loro attività;
- che sono identificati ai fini IVA, anche se non svolgono alcuna attività commerciale (rientrano in tale ipotesi gli enti non soggetti passivi, identificati ai fini IVA poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare superiore a € 10.000, ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia ex art. 38, co. 5, lett. c) e co. 6, DL 331/1993).
QUESITO 3. OBBLIGHI INTRA DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Si distinguono i seguenti casi:
1) Operatore minimo italiano IT1 effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di altro Stato UE: IT1 effettua un acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’INTRASTAT degli acquisti. Infatti, IT1 risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1, co. 100, L. 244/2007) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (art. 7, co. 1, lett. d, DM 2 gennaio 2008).
2) Operatore minimo italiano IT1 cede beni ad un soggetto passivo di altro Stato UE: IT1 non effettua una cessione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i contribuenti minimi, ex comma 100 art. 1 L.244/2007, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa (v. anche art. 41, comma 2-bis del DL 331/1993 e CM 73/E del 21/12/2007, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila l’INTRASTAT delle cessioni.
3) Operatore minimo italiano IT1 effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato UE: IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’INTRASTAT dei servizi ricevuti.
4) Operatore minimo italiano IT1 effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato UE: IT1 non effettua un’operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l’INTRASTAT dei servizi resi.
QUESITO 4. OBBLIGHI INTRASTAT DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI CHE OPERANO CON SOGGETTI UE IN REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE
1) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 acquista beni presso un operatore di altro Stato UE in regime delle piccole imprese: IT1 non effettua acquisto intracomunitario, in quanto trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’INTRASTAT degli acquisti.
2) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 cede beni ad un operatore di altro Stato UE in regime delle piccole imprese: IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito dimposta (art. 41 DL 331/1993) e compila l’INTRASTAT delle cessioni.
3) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua acquisto intracomunitario, in quanto trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’INTRASTAT dei servizi ricevuti.
4) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato UE in regime delle piccole imprese: IT1 effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’INTRASTAT dei servizi resi.
QUESITO 5. CONTENUTO DEGLI INTRASTAT
Negli INTRASTAT delle prestazioni di servizi rese vanno indicate le prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti passivi nazionali a soggetti passivi UE che, in base alla regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, scontano l’IVA nel paese in cui è stabilito il committente. Sono quindi escluse dall’obbligo le prestazioni di servizi ex art. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972 (deroghe assolute), nonché le prestazioni rese a committenti privati ex artt. 7-sexies e 7-septies, DPR 633/1972.
Negli INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute vanno incluse le prestazioni di servizi “generiche” per le quali l’IVA è dovuta in Italia ex art. 7-ter, DPR 633/1972.
Infine, negli INTRASTAT non vanno indicate:
- prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta nel Paese UE in cui lo stesso è stabilito;
- prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta in Italia
QUESITO 6. RIMEDIARE AGLI ERRORI NEGLI INTRASTAT
Per rettifiche di modelli già presentati (ad es., per errori od omissioni):
- per le variazioni ex art. 26, DPR 633/1972 (cessioni di beni o prestazioni di servizi già indicate nei modelli), i relativi documenti (fatture integrative, note di accredito, note di addebito) vanno indicati negli INTRASTAT relativi al periodo in cui tali rettifiche sono state registrate (art. 5, co. 5, DM 22/02/2010);
- nel caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare negli INTRASTAT i dati relativi ad alcune prestazioni di servizi (rese o ricevute), deve compilare un apposito intra (Sezione 3 del modello), nel quale indicare il periodo di riferimento (mese/trimestre) in cui si è verificata l’omissione.
In tutti gli altri casi di errori relativi alle prestazioni di servizi, compresa l’errata indicazione negli INTRASTA di operazioni non soggette ad IVA in Italia (prestazioni ricevute), oppure di operazioni non soggette ad IVA nello Stato UE (prestazioni rese), il contribuente deve compilare la Sezione 4 (rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti).
L’Agenzia delle Entrate precisa infine che il contribuente può procedere immediatamente alla correzione dell’errore o dell’omissione riscontrata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.
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