PLAFOND IVA 2023: Nuovo E-BOOK aggiornato a gennaio 2023

PLAFOND IVA 2023

Il nuovo e-book aggiornato a gennaio 2023 è in vendita sul sito del Commercialista Telematico a questo link

E-BOOK PLAFOND IVA 2023

Gestione completa del Plafond IVA e di tutti gli adempimenti per l’esportatore abituale e il fornitore

Formato: PDF con segnalibri
N. pagine: 125
Versione 3.0 aggiornata a Gennaio 2023

Coloro che effettuano prevalentemente operazioni di esportazione non applicano l’IVA su gran parte delle vendite (in quanto non imponibili) per cui sono spesso a credito IVA nei confronti dell’erario.

Questi particolari operatori, definiti esportatori abituali, possono effettuare acquisti di beni e servizi o importazioni senza pagare l’IVA. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto plafond IVA.

Come approfittare di questa possibilità e gestire concretamente il plafond IVA?

Una guida aggiornata al plafond IVA 2023

Questa guida si rivolge a coloro che devono gestire il plafond IVA come esportatori abituali, fornitori o consulenti.

La guida consente di sapere (quasi) tutto sul plafond IVA senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, quali operazioni lo creano, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi (quali) senza pagamento dell’IVA, come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile; il modello di dichiarazione intento e le modalità per compilazione passo per passo, la presentazione telematica; gli accorgimenti utili per non fare errori; come regolarizzare eventuali errori;
  • gli adempimenti in dichiarazione IVA;
  • gli strumenti di lavoro, con comode utility in excel per controllare l’utilizzo corretto del plafond (lato esportatore abituale) e la corretta fatturazione (lato fornitore “cedente/prestatore”)

Edizione 3.0 2023

L’edizione 2023 è stata razionalizzata, per offrire una più facile fruizione da parte del lettore, ed aggiornata alle ultime novità in materia di plafond. In particolare sono stati aggiornati:

  • gli adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore di un esportatore abituale, spiegati passo passo anche con immagini;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo, i nuovi campi di compilazione;
  • la disciplina delle sanzioni, completamente rivista e semplificata, con una chiara distinzione delle responsabilità di esportatore e fornitore;
  • i metodi per regolarizzare gli errori e lo splafonamento, completamente rivisti in base alle procedure di fatturazione elettronica, con esempi reali;
  • le modifiche procedurali e i controlli antifrode a partire dal 2022;
  • vendite a distanza e plafond;
  • riferimenti per rispondere a (quasi) tutti i casi particolari (normativa, oltre 150+ casi tra giurisprudenza e prassi con abstract).

Una volta acquistato, l’eBook è immediatamente scaricabile sul proprio PC. 

LINK: E-BOOK PLAFOND IVA 2023

PRODOTTI CORRELATI

Utilissimi per la gestione del plafond IVA anche:

PLAFOND: autofattura per splafonamento sempre entro l’anno

Autofattura per splafonamento sempre entro l’anno. L’emissione dell’autofattura elettronica TD21 non sembra possibile successivamente.

Ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972 sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e servizi effettuate verso l’esportatore abituale che si avvale della facoltà di acquistare o importare beni utilizzando il plafond disponibile. Se vengono effettuate operazioni oltre il plafond disponibile (splafonamento), l’esportatore abituale è soggetto a sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre a dover pagare IVA non versata e interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).

REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può regolarizzare lo splafonamento in tre modi (v. RM 16/E/2017 ed altri), e facendo anche il ravvedimento operoso:
– metodo 1: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26 co.1 DPR 633/1972, con pagamento sanzioni e interessi da parte del cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA in capo a quest’ultimo (risposta a interpello AdE n. 531/2020).
– metodo 2: l’esportatore abituale emette autofattura con gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, da versare con modello F24 insieme a sanzioni e interessi;
– metodo 3: l’esportatore abituale emette autofattura come sopra, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che degli acquisti, assolvendo l’IVA in  liquidazione periodica, insieme a sanzioni e interessi.

AUTOFATTURA ENTRO L’ANNO

Nella prassi solo il metodo 3 (autofattura in liquidazione periodica) dovrebbe essere effettuato entro l’anno di splafonamento.

Se invece  si legge la Guida alla fatturazione elettronica via SdI dell’Agenzia Entrate, sembra che, in riferimento a tutte e tre le procedure di cui sopra, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica “deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno dello splafonamento”. Se così fosse, l’esportatore abituale dovrebbe per forza regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, per far accettare il file XML della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con il codice tipo documento “TD21”.

In tal modo almeno l’esportatore abituale potrebbe detrarre l’IVA assolta con autofattura entro il termine ultimo possibile per le note di variazione in diminuzione (CM 1/E/2018), cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno dello splafonamento.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA 2021 un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

PLAFOND IVA: e-book aggiornato gennaio 2021

L’e-book sul PLAFOND IVA dello Studio Giardini è stato aggiornato a gennaio 2021.

E’ in vendita sul sito del Commercialista Telematico a questo link

E-BOOK PLAFOND IVA 2021

IN SINTESI

e-book Plafond IVA 2021 – Gestione completa del Plafond IVA e di tutti gli adempimenti per l’esportatore abituale e il fornitore
Formato: PDF ricercabile
N. pagine: 107
Versione 2.06 aggiornata al 29 Gennaio 2021

Coloro che effettuano prevalentemente operazioni di esportazione non applicano l’IVA su gran parte delle vendite (in quanto non imponibili) per cui sono spesso a credito IVA nei confronti dell’erario.

Questi particolari operatori, definiti esportatori abituali, possono effettuare acquisti di beni e servizi o importazioni senza pagare l’IVA. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto plafond IVA.

Come approfittare di questa possibilità e gestire concretamente il plafond IVA?

GUIDA PRATICA PLAFOND IVA 2021
Questo eBook è una vademecum per coloro che devono gestire, in qualità di esportatori abituali e/o fornitori, il PLAFOND IVA nel 2021.

Plafond IVA 2021 permette di conoscere tutto (o quasi) sull’argomento eliminando la necessità di consultare innumerevoli fonti diverse per reperire tutte le informazioni necessarie. Il testo si caratterizza per un linguaggio volutamente semplice e poco formale, allo scopo di risultare il più chiaro possibile.

L’edizione 2.06 del 2021 è stata ulteriormente migliorata grazie ad nuovo design dei capitoli che ne facilita ulteriormente la fruizione.

ARGOMENTI TRATTATI

Cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, quali operazioni lo creano, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
Chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi (quali) senza pagare l’IVA; come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile; Modello di dichiarazione intento e sua compilazione; presentazione telematica del Modello; accorgimenti utili a non fare errori; come correggere eventuali errori;
Come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale;
Modifiche procedurali dal 2020;
I divieti per immobili e carburanti, il funzionamento nelle triangolari aggiornati;
L’impatto della fatturazione elettronica sul processo, e i nuovi codici obbligatori dal 01/01/2021
I metodi per regolarizzare lo splafonamento (completamente riscritti in base anche alle nuove procedure di fatturazione elettronica);
Gli adempimenti in Dichiarazione IVA (con l’inutile Quadro VI che viene finalmente abolito).
La disciplina delle sanzioni;
Gli strumenti di lavoro per controllare l’utilizzo corretto del plafond (lato esportatore abituale) e la corretta fatturazione (lato fornitore “cedente/prestatore”)
Riferimenti per rispondere a tutti (o quasi) i casi particolari (normativa, 50+ casi di giurisprudenza e 100+ casi di prassi con abstract).

PRODOTTI CORRELATI

Utilissimi per la gestione del plafond IVA anche:

PLAFOND: Detrazione IVA post accertamento

L’esportatore abituale che ha acquistato beni in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond disponibile e, in seguito ad accertamento, ha sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo e ha pagato l’IVA accertata, può detrarre l’IVA indipendentemente dall’emissione dell’autofattura (Agenzia Entrate risposta n. 28 del 05/10/2018).

Tale risposta conferma l’interpretazione già fornita ex CM n. 35/E/2013  sulle modalità di detrazione dell’IVA versata dall’esportatore abituale,  a seguito di accertamento dello splafonamento, secondo l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 che prevede quanto segue:

  • i soggetti passivi IVA hanno il diritto di rivalersi dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica (nei confronti dei cessionari o committenti), purché ciò avvenga dopo aver pagato l’imposta stessa, le sanzioni e gli interessi.
  • in tali casi, il cessionario o committente può detrarre l’IVA addebitatagli in via di rivalsa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria;
  • la detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente è subordinata alla circostanza che il cedente o prestatore abbia addebitato l’imposta in rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

Tuttavia (CM 35/E/2013) se l’IVA accertata riguarda gli acquisti effettuati ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, occorre considerare la disciplina specifica per il plafond degli esportatori abituali:

  • ex art. 7 DLgs. 471/1997, in caso di dichiarazione d’intento rilasciata senza i presupposti di legge, la responsabilità dell’omesso pagamento del tributo è esclusivamente dei cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione stessa (in deroga al principio ex art. 17 DPR 633/1972, secondo cui debitore d’imposta è il cedente o prestatore) a seguito dell’addebito dell’IVA in rivalsa;
  • quindi anche se l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 prevede la detrazione da parte del cessionario o committente soltanto a seguito della rivalsa operata in fattura dalla controparte, a tutela del principio di neutralità dell’IVA, la facoltà di detrarre l’imposta pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, il debitore d’imposta sia il cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore;
  • quindi l’esportatore abituale che ha splafonato (acquisti oltre il limite del plafond disponibile) e che, a seguito di accertamento ha versato l’imposta, le sanzioni e gli interessi, può esercitare “direttamente” il diritto alla detrazione, a prescindere dall’emissione dell’autofattura prevista in caso di splafonamento.

VEDI ANCHE: UTILITY: modelli autofattura per operazioni con l’estero

TERMINE DETRAZIONE

Si precisa che il termine ultimo ex art. 60 comma 7 per la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento (2 anni) non ha subito variazioni a seguito delle modifiche intervenute (DL 50/2017), nel termine ordinario per l’esercizio della detrazione ex art. 19 DPR 633/1972 (1 anno). La CM 1/E/2018 ha precisato che il mancato coordinamento dei due termini deriva dal carattere di “specialità” dell’art. 60 comma 7 all’interno della legge IVA, quindi la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento può essere ancora esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto ha corrisposto l’imposta.

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