CREDITO IMPOSTA R&S ATTIVITA’ AVVIATE PRIMA DEL 29/11/2008: indicazione in UNICO 2012

Le imprese che hanno:

  • maturato il credito di imposta per investimenti in R&S (L. 296/2006),
  • iniziato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008,
  • inviato correttamente il formulario (modello FRS) al Centro Operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato, per esaurimento delle risorse disponibili,

a seguito delle disposizioni contenute nel [download id=”6723″] possono utilizzare immediatamente, con modello F24, il beneficio fiscale, ed inoltre dovranno indicare nel modello UNICO del prossimo anno (UNICO 2012), l’ammontare dei costi relativi agli investimenti, su cui determinare il credito di imposta cui applicare la percentuale del 47,53%, nonché il credito d’imposta spettante. 

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, che ha emanato la [download id=”6725″], sugli obblighi di comunicazione e sulle modalità di fruizione dell’agevolazione, precisando che il credito di imposta va utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008 (Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 n. 81 – Agenzia delle entrate).

Nel caso di specie prospettato nell’istanza di interpello, la società istante che ha ricevuto il diniego del nulla-osta alla fruizione del credito di imposta maturato per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 per esaurimento delle risorse disponibili, potrà, a decorrere dall’anno 2011, utilizzare in compensazione mediante F24 il credito d’imposta:

  • nella percentuale massima consentita sempreché la società istante abbia realizzato, nei periodi di imposta per i quali ha presentato il modello FRS, investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso;
  • nell’ipotesi di investimenti realizzati in misura inferiore all’importo indicato nel formulario FRS, l’ammontare del credito di imposta cui applicare la suddetta percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli investimenti in attività di ricerca effettivamente realizzati per  i medesimi periodi di imposta per i quali il formulario è stato presentato.

Infine, per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione risultante dal combinato disposto dell’art. 1 comma 282 Legge 296/2006 e dell’art. 5 del [download id=”6727″], atteso che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disciplinata dal [download id=”6723″], esso si considera soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello UNICO 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.

>>>> Vedi anche l’articolo di Fisco Oggi del 19/10/2011

CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: fruizione dell’agevolazione

In merito all’agevolazione campionari, meglio conosciuta come Tremonti – quater, si propone il seguente link a questa circolare dello Studio Astolfi.

In tale documento (.doc) liberamente scaricabile vengono specificate le modalità di fruizione dell’agevolazione facendo specifico riferimento agli appositi quadri del Modello Unico 2011.

>>>> Vai alla circolare dello Studio Astolfi

Lo Studio Giardini ha pubblicato a suo tempo una utility (30,00 € + IVA) per l’adeguata documentazione delle attività di R&S campionari, acquistabile on line sul sito del Commercialista Telematico.

>>>> Vai all’utility sul sito del Commercialista Telematico

CREDITO IMPOSTA R&S L.296/2006: utilizzo al 47,53%

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla L.296/2006 (Finanziaria 2007) va utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, indicando codice tributo 6808 e anno 2011.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 15.04.2011 , ha reso noto che sulla G.U. del 18/04/2011 viene pubblicato il Decreto interministeriale 4 marzo 2011 (art. 2, co. 236, Legge 191/2009), che disciplina le modalità di utilizzo degli ulteriori stanziamenti previsti per il credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. da 280 a 283, Legge 296/2006).

In particolare, il Decreto stabilisce che le risorse sono utilizzate dai soggetti che hanno avviato gli investimenti in attività di R&S prima del 29/11/2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) e che non hanno avuto il nulla-osta per l’utilizzo del credito d’imposta, per l’esaurimento (quasi istantaneo) delle risorse disponibili durante il famigerato “click-day” del 06/05/2009.

Ex art. 1, co.3, l’utilizzo delle risorse è consentito nella misura massima del 20,37% dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall’anno 2011.

Il credito deve quindi essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24, nella misura massima complessiva del 47,53%, indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo). Tale codice è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008.

CREDITO IMPOSTA R&S L.296/2006: A breve il decreto

Sul bonus ricerca e Sviluppo della L.296/2006, al centro di polemiche e ricorsi alle Commissioni Tributarie di Pescara tuttora in essere (per via della famigerata procedura del click day del 6 maggio 2009), si è parlato spesso di un decreto del Ministero dell’Economia, annunciato da mesi che non è mai approdato però in Gazzetta Ufficiale, per la concessione parziale del credito previsto dalla legge: potrebbe però essere vicino il momento.

>>>> Leggi il punto della situazione sul sito www.studioastolfi.com