Recepita la nuova territorialità IVA per i servizi elettronici
Il D.Lgs che recepisce (tardivamente), la direttiva 2017/2455/UE sulla territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), rese a committenti UE non soggetti passivi di imposta.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma la direttiva risulta efficace già a decorrere dal 1° gennaio 2019.
NUOVA TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI
In sintesi, per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per i servizi forniti per via elettronica nei confronti di privati di altri Stati UE, l’operazione è territorialmente rilevante nello Stato del prestatore, ex art. 7-octies DPR 633/72, se:
- il prestatore è un soggetto IVA stabilito in uno Stato UE che presta i servizi a privati stabiliti in un altro Stato UE;
- il valore totale, al netto dell’IVA, dei servizi elettronici resi da tale soggetto nei confronti di privati non supera, nell’anno civile corrente e in quello precedente, la soglia di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale)
Il fornitore può comunque optare, con un vincolo biennale, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE del committente.
Ex Allegato II direttiva 2006/112/Ce in relazione ai servizi elettronici, i soggetti passivi possono applicare l’IVA nello Stato di stabilimento se forniscono (fermo il limite di 10.000 euro annui) :
- siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- software e relativi aggiornamenti;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza.
REGIME DEL MOSS
Il D.Lgs amplia anche la portata del MOSS:
- i prestatori di servizi che non si sono identificati nei diversi Stati UE ove il servizio è destinato possano assolvere l’IVA dovuta in tale Stato;
- viene esteso l’utilizzo del MOSS anche ai soggetti passivi extra UE registrati ai fini IVA in uno Stato membro UE;
- il prestatore che opta per il MOSS non dovrà più seguire le regole di fatturazione dello Stato di destinazione dei servizi ma quelle dello Stato in cui è identificato (deroga al principio generale ex art. 219-bis, par. 1 direttiva 2006/112/CE).
In Italia, i servizi elettronici, se rilevanti nel territorio dello Stato, non richiedono emissione della fattura (art. 22 co.1 n. 6-ter DPR 633/72), né di documentare i corrispettivi, ad es. con scontrino o ricevuta fiscale (DM 27 ottobre 2015).
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