DOGANA: proroga procedura semplificata transito “SWISS CORRIDOR T2”

Le Amministrazioni doganali di Italia (Agenzia Dogane e Monopoli, comunicato, Prot. 68822 del 05/06/2013), Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia hanno deciso di prorogare l’utilizzo della procedura semplificata di transito comunitario/comune a mezzo ferrovia, denominata “Swiss Corridor T2”, che sarebbe dovuta terminare il 23 giugno 2013.

Tale procedura è una ulteriore semplificazione rispetto al transito ferroviario semplificato ex artt. 412 e segg. del Reg. (CEE) 2454/93 e riguarda solo merci comunitarie che attraversano la Svizzera con partenza e destinazione tra gli Stati firmatari nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza fiscale e doganale.

La proroga è concordata fino alla data di approvazione delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale dell’Unione.

>>> Accordo Internazionale SWISS Corridor T2

DOGANA: adesione della Turchia alla Convenzione UE-EFTA “Transito Comune”

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota 131877/RU del 7 novembre 2012, in merito all’Adesione della Turchia alla Convenzione Transito Comune a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Nella GUCE L 297, del 26/10/2012, è stata pubblicata la Decisione n° 4/2012 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul Transito Comune, del 26 giugno 2012, che modifica la convenzione del 20/05/1987 relativa a un regime comune di transito.

Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell’adesione da parte della Turchia alla suddetta convenzione, a decorrere dal 1° Dicembre 2012.

La Decisione in questione, inoltre, prevede che i formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della suddetta data di adesione, possono continuare ad essere utilizzati con gli opportuni adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino alla data limite del 31 Dicembre 2013.

DOGANA: modifiche al regime del transito per adesione Croazia

Fonte: www.cnsd.it

Data: 14/07/2012

Con la Decisione N. 3/2012 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012 è stata modificata la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito. La modifica si è resa necessaria in virtù della dichiarazione, da parte della Croazia, di aderire alla convenzione stessa (vedasi in proposito le precisazioni dell’Agenzia delle Dogane fornite con la nota prot. 80086/RU del 28/06/2012, per la quale è disponibile un commento nella newsletter CNSD n. 17/2012).
Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia (Appendice III) stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia alla convenzione, è stato fissato un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della decisione in oggetto.