Nel conferimento d’azienda, o di ramo di azienda, il conferitario succede al conferente in tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione dell’IVA e inerenti il complesso aziendale trasferito: il diritto del conferitario di usufruire del plafond IVA maturato dal conferente non è però esplicitamente previsto dalla normativa IVA, per cui si fa riferimento alla prassi dell’Agenzia Entrate ed alla giurisprudenza.
L’Agenzia Entrate spiega con RM 165/E/2008 che nel conferimento d’azienda il conferitario subentra come esportatore abituale solo se:
- il conferimento ha per oggetto anche i rapporti giuridici relativi al complesso aziendale conferito e
- il conferitario continua senza soluzione di continuità l’attività svolta dal conferente; per quest’ultima condizione non c’è necessità di subentro “universale”, né di trasferimento di tutte le posizioni attive e passive afferenti l’attività rivolta ai clienti non residenti, in quanto il diritto a fruire dell’agevolazione del plafond ex art. 8, co.2 DPR 633/1972 deriva da una situazione soggettiva del conferitario, determinabile in base alla legge (esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intra UE >= 10% del volume d’affari).
Nel caso di conferimento di ramo d’azienda, se entrambe le parti continuano a effettuare operazioni che attribuiscano lo status di esportatore abituale, la quantificazione del plafond da trasferire avviene come segue:
- se il conferitario ha una contabilità separata o ha individuato criteri oggettivi per l’attribuzione a ciascun ramo di azienda delle diverse operazioni attive, la ripartizione del plafond si fa sulla base di tali criteri;