Fonte: Eutekne.info
Data: 26/06/2012
Autore: M. Peirolo
L’assimilazione del trasferimento dei beni alle cessioni intracomunitarie implica l’obbligo di identificazione del cessionario intermedio.
Nell’ambito dei rapporti intracomunitari, può accadere che l’impresa italiana acquisti i beni da un fornitore identificato ai fini IVA in altro Paese membro, dandogli l’incarico di inviare la merce al proprio cliente, localizzato in un diverso Paese comunitario, a titolo non traslativo della proprietà.
Ipotizziamo, per esempio, che l’incarico sia affidato ad una impresa tedesca, con spedizione dei beni dalla Germania alla Francia in esecuzione di un contratto di deposito.
Nel caso di specie, si resta al di fuori dello schema della triangolazione comunitaria, in quanto il rapporto tra l’operatore italiano e il suo cliente francese non dà luogo ad una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, cioè ex art. 41, comma 1, DL 331/1993. In altri termini, in assenza del trasferimento della proprietà contestuale alla spedizione, viene meno la possibilità, per il cessionario italiano, di integrare la fattura ricevuta dall’impresa tedesca senza applicare la relativa imposta, in considerazione della tassazione dell’operazione in Francia, Paese di destinazione finale dei beni.
L’impresa italiana effettua, pertanto, un acquisto intracomunitario soggetto a IVA in Italia ex art. 38 DL 331/1993.
A livello normativo, tale soluzione è confermata dagli artt. 40, 41 e 42 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo i quali:
- l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel luogo di arrivo dei beni (art. 40);
- nell’ipotesi in cui il cessionario non sia identificato nel Paese di destinazione dei beni, l’acquisto intracomunitario è imponibile nel Paese membro in cui il cessionario è identificato (art. 41);
- nello schema della triangolazione comunitaria, l’acquisto intracomunitario è imponibile non già nel Paese membro di identificazione del cessionario intermedio, bensì nel Paese di destinazione finale dei beni.
Dunque, affinché l’operazione sia tassata nel Paese di arrivo dei beni (Francia), il cessionario deve essere ivi identificato. In difetto, ossia in assenza di identità territoriale tra il luogo di destinazione dei beni e il luogo di identificazione del cessionario, l’acquisto intracomunitario è imponibile nel Paese di identificazione di quest’ultimo (Italia).
Il collegamento tra la regola (art. 40) e la deroga (art. 41) è dato dall’art. 42 della Direttiva, corrispondente all’art. 40, co.2, primo periodo, DL 331/1993, in base al quale l’eccezione di cui sopra, diretta ad evitare che l’operazione resti completamente detassata, non si applica se il cessionario è in grado di dimostrare che la merce è stata acquistata per essere successivamente ceduta in altro Paese membro nell’ambito di una triangolazione cosiddetta “comunitaria”. In questo caso, si ritorna alla regola generale e, quindi, alla tassazione nel luogo di destinazione finale.
Nella descritta situazione di fatto, la soluzione fornita è diversa da quella che giustificherebbe, alla luce della RM 17/E/2009, la disapplicazione del regime di non imponibilità nell’ipotesi in cui il primo cedente fosse anch’esso italiano.
Non giustificata la disapplicazione del regime di non imponibilità
In tal caso, infatti, è stato chiarito che il rapporto (interno) non beneficia della detassazione prevista dall’art. 58 DL 331/1993 (ovvero dell’art. 8, comma 1, lett. a, DPR 633/1972 se i beni sono spediti fuori della Comunità) se il rapporto che intercorre tra il cessionario italiano e il destinatario finale non è regolato da un contratto di cessione, bensì da un contratto estimatorio.
Riguardo, infine, al rapporto tra l’impresa italiana e il suo cliente francese, posto che i beni spediti in Francia direttamente dalla Germania sono già di proprietà dell’operatore italiano, spetta a quest’ultimo identificarsi ai fini IVA, direttamente o per mezzo di un proprio rappresentante fiscale, tanto in Germania quanto in Francia, siccome l’operazione, benché non implichi il passaggio di proprietà, assume natura intracomunitaria sia dal lato attivo, sia da quello passivo, come si evince dagli artt. 17, par. 1, e 21 della Direttiva.
Successivamente, i beni in conto deposito, se ceduti, si considerano territorialmente rilevanti in Francia, per cui è la posizione IVA francese che deve assoggettare all’imposta locale le relative cessioni, salvo che il cessionario, in quanto soggetto passivo, applichi il “reverse charge”.