IVA: varata Legge Comunitaria 2010

Il Senato ha definitivamente approvato mercoledi 30 novembre il DDL relativo alla Legge comunitaria 2010 contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, nello specifico il recepimento delle Direttive 2008/117/CE (in vigore dal 1° gennaio 2010), 2009/69/CE, 2009/162/CE (in vigore dal 1° gennaio 2011).

Le novità più importanti – modifiche al Decreto IVA – riguardano:

  • il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri,
  • l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri,
  • le cessioni di gas, calore e freddo;
  • i criteri per il rimborso infrannuale IVA;
  • il settore nautico.

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L’ESTERO

In adeguamento alla Direttiva 2008/117/CE, le prestazioni generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore.

Tali prestazioni, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.

Il nuovo criterio, valido sia per i servizi resi che ricevuti, si applicherà alle prestazioni con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia intra che extra UE, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori UE.

Per le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori UE, il committente soggetto passivo IT, tenuto ad applicare l’IVA con reverse charge, sarà obbligato a integrare la fattura del fornitore, non dovrà più quindi emettere autofattura.

IMPORTAZIONI IN SOSPENSIONE IVA

In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati, previa autorizzazione doganale; le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:

  • l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
  • a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.

CESSIONI DI GAS

In recepimento della Direttiva 2009/162/CE, in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti, vengono estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
In tal modo viene compensata la perdita del plafond relativa ai “servizi intra UE” ex art.40 DL 331/1993 in vigore fino alla fine del 2009.

SETTORE NAUTICO

Il regime di non imponibilità viene limitato solo alle navi contemporaneamente

  • destinate alla navigazione d’alto mare (esclusi quindi mare territoriale ed acque interne);
  • destinate all’esercizio di attività commerciali e della pesca

DECORRENZA

Gran parte delle novità scatteranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del settore nautico, le cui novità scattano immediatamente – con l’entrata in vigore della legge – per evitare la procedura d’infrazione in corso con la UE.

Si precisa però che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a proprio favore, data la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore antecedente al recepimento disposto dal legislatore italiano.

INTRASTAT: periodicità presentazione elenchi

La periodicità di presentazione degli elenchi è la seguente:

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NOTE  IMPORTANTI SULLA PERIODICITA’

Con il DM 22/02/2010 (in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2010) , Det. 22778 del 22/02/2010 e successivamente con CM 14/E  del 18/03/2010 la periodicità è regolata come segue:

  • periodicità trimestrale per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 EUR per ciascuna categoria di operazioni (beni e servizi vanno valutati distintamente), negli ultimi 4 trimestri solari rispetto a quello di riferimento
  • periodicità mensile per tutti gli altri
  • viene abolita la periodicità annuale
  • il cambio di periodicità avviene qualora la soglia (o per i beni o per i servizi) sia superata nel corso del trimestre; in tal caso è obbligatoria la presentazione mensile (sia per i beni che per i servizi) a partire dal mese successivo in cui tale soglia viene superata, e vanno presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi
  • è possibile optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile anche se si è tenuti al trimestrale

Esempio

– Gennaio 2010 (cessioni beni 25.000, servizi resi 15.000)

– Febbraio 2010 (cessioni beni 35.000, servizi resi 13.000).

Avendo superato la soglia di 50.000 € (per le cessioni di beni) a febbraio 2010, si diventa operatori mensili da marzo 2010 (per le cessioni di beni e i servizi resi) e si dovrà presentare entro il 25 marzo l’elenco del I trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell’elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010. Al 25 aprile si presenterà il mensile di marzo, e si rimarrà mensili fino alla fine del 1° trimestre 2011. A questa data (31/03/2011) si effettuerà il controllo sul trimestre in corso (1°/2011) e i precedenti (4°/2010, 3°/2010, 2°/2010) e nel caso non si siano mai più superati i limiti si ritornerà trimestrali. Resta salva la possibilità di continuare ad essere mensili

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