IVA: strumento UE per beni e servizi di ogni Paese UE
La Commissione UE ha pubblicato uno strumento online per la ricerca dell’aliquota IVA corretta di beni e servizi in ogni Paese UE. Il link è disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html .
COME FUNZIONA
Lo strumento consente di sapere l’aliquota IVA applicata da ogni Stato UE per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inserendo le seguenti informazioni:
- lo Stato UE di interesse;
- la data alla quale l’aliquota IVA si intende applicabile;
- la scelta di una specifica categoria (con la possibilità, ad es. di scegliere una Regione speciale, un’aliquota temporanea, un regime di aliquota “zero” vale a dire la non applicazione dell’IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione);
- per le cessioni di beni, il codice NC nomenclatura combinata;
- per le prestazioni di servizi, il codice “CPA” (quello utilizzato per gli INTRASTAT).
PERCHE’ E’ STATO FATTO
Per l’e-commerce, dove vige la regola dell’aliquota IVA dello Stato di destinazione, infatti per gli operatori è fondamentale, anche ai fini di una pianificazione delle attività, uno strumento per verificare in via immediata l’effettiva aliquota applicabile in ciascuno Stato ove il bene si considera ceduto ovvero ove il servizio si considera prestato.
Questo anche perchè la procedura formale di verifica dell’aliquota IVA applicabile, a livello nazionale, è parecchio tortuosa: prima si fa una istanza all’Agenzia Dogane, competente per l’accertamento tecnico-merceologico sui prodotti ceduti, e poi dopo il parere tecnico delle Dogane, è possibile presentare un’interpello all’Agenzia Entrate, allegando il parere già rilasciato (v. CM 32/E/2010)
NOVITA’ IN MATERIA DI E-COMMERCE
In relazione al commercio elettronico “indiretto” dal 1° luglio 2021, per effetto della direttiva 2017/2455/Ue:
- il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- sono abolite le soglie attuali per le vendite a distanza (comprese tra 35.000 e 100.000 euro), con l’introduzione di una soglia di 10.000 euro, unica per tutti gli Stati UE, al di sopra della quale la cessione si considera effettuata nello Stato di destinazione dei beni (con applicazione dell’IVA locale).
In merito a tali novità, la Commissione UE ha diffuso le note esplicative, al fine di semplificare le procedure per le imprese UE che effettuano vendite on line transfrontaliere e di rafforzare il mercato unico. Il particolare regime IVA delle vendite a distanza impone infatti alle imprese UE, al di sopra di specifiche soglie, di registrarsi nei singoli Stati membri in cui i prodotti sono ceduti e consumati, con un conseguente vantaggio commerciale per le imprese extra UE rispetto a quelle stabilite nella UE.
In relazione al commercio elettronico diretto:
- Per il commercio elettronico diretto, la direttiva 2017/2455/Ue, applicabile dal 1° gennaio 2019 (recepita in Italia con DLgs. 45/2020) prevede che i servizi elettronici B2C rilevano territorialmente nello Stato membro ove è domiciliato o residente il committente (art. 7-octies comma 1 DPR 633/72). L’IVA si applica quindi nello Stato UE del committente, ferma la possibilità per il prestatore di avvalersi del meccanismo del MOSS per l’assolvimento del tributo.