BREXIT: fatturazione operazioni Irlanda del Nord

Fatturazione operazioni con Irlanda del Nord 

Faq 27/01/2021 Assosoftware

Come effettuare la compilazione delle fatture emesse verso clienti dell’Irlanda del Nord, successivamente alla Brexit

Assosoftware suggerisce di compilare le fatture – sia analogiche che elettroniche – riportando il codice Paese “XI” come prefisso dell’identificativo fiscale del cessionario.

In base all’accordo tra UE e Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, si ha che:

  • il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale della UE;
  • per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, tale regione resta soggetta alla normativa UE per le cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. A tal fine la Commissione UE (direttiva 2020/1756/UE) ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA con il nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni con la UE;
  • Assosoftware quindi, in attesa di istruzioni operative da parte dell’Agenzia Entrate, consiglia di fatturare le operazioni con soggetti economici aventi sede in Irlanda del Nord indicando nel “Codice Paese” il valore “XI” al posto di “GB”, mentre il “codice Nazione” facente parte dell’indirizzo fisico della sede o della stabile organizzazione, dovrà continuare a riportare il valore “GB”.

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IVA: strumento UE per IVA beni e servizi di ogni Paese UE

IVA: strumento UE per beni e servizi di ogni Paese UE

La Commissione UE ha pubblicato uno strumento online per la ricerca dell’aliquota IVA corretta di beni e servizi in ogni Paese UE. Il link è disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html .

COME FUNZIONA

Lo strumento consente di sapere l’aliquota IVA applicata da ogni Stato UE per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inserendo le seguenti informazioni:

  • lo Stato UE di interesse;
  • la data alla quale l’aliquota IVA si intende applicabile;
  • la scelta di una specifica categoria (con la possibilità, ad es. di scegliere una Regione speciale, un’aliquota temporanea, un regime di aliquota “zero” vale a dire la non applicazione dell’IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione);
  • per le cessioni di beni, il codice NC nomenclatura combinata;
  • per le prestazioni di servizi, il codice “CPA” (quello utilizzato per gli INTRASTAT).

PERCHE’ E’ STATO FATTO

Per l’e-commerce, dove vige la regola dell’aliquota IVA dello Stato di destinazione, infatti per gli operatori è fondamentale, anche ai fini di una pianificazione delle attività, uno strumento per verificare in via immediata l’effettiva aliquota applicabile in ciascuno Stato ove il bene si considera ceduto ovvero ove il servizio si considera prestato.

Questo anche perchè la procedura formale di verifica dell’aliquota IVA applicabile, a livello nazionale, è parecchio tortuosa: prima si fa una istanza all’Agenzia Dogane, competente per l’accertamento tecnico-merceologico sui prodotti ceduti, e poi dopo il parere tecnico delle Dogane, è possibile presentare un’interpello all’Agenzia Entrate, allegando il parere già rilasciato (v.  CM 32/E/2010)

NOVITA’ IN MATERIA DI E-COMMERCE

In relazione al commercio elettronico “indiretto” dal 1° luglio 2021, per effetto della direttiva 2017/2455/Ue:

  • il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • sono abolite le soglie attuali per le vendite a distanza (comprese tra 35.000 e 100.000 euro), con l’introduzione di una soglia di 10.000 euro, unica per tutti gli Stati UE, al di sopra della quale la cessione si considera effettuata nello Stato di destinazione dei beni (con applicazione dell’IVA locale).

In merito a tali novità, la Commissione UE ha diffuso le note esplicative, al fine di semplificare le procedure per le imprese UE che effettuano vendite on line transfrontaliere e di rafforzare il mercato unico. Il particolare regime IVA delle vendite a distanza impone infatti alle imprese UE, al di sopra di specifiche soglie, di registrarsi nei singoli Stati membri in cui i prodotti sono ceduti e consumati, con un conseguente vantaggio commerciale per le imprese extra UE rispetto a quelle stabilite nella UE.

In relazione al commercio elettronico diretto:

  • Per il commercio elettronico diretto, la direttiva 2017/2455/Ue, applicabile dal 1° gennaio 2019 (recepita in Italia con DLgs. 45/2020) prevede che i servizi elettronici B2C rilevano territorialmente nello Stato membro ove è domiciliato o residente il committente (art. 7-octies comma 1 DPR 633/72). L’IVA si applica quindi nello Stato UE del committente, ferma la possibilità per il prestatore di avvalersi del meccanismo del MOSS per l’assolvimento del tributo.

DOGANA: la BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA

La BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA (Free Trade Agreement).

Passato (senza richiesta di proroghe) il termine del 30 giugno 2020 per poter prolungare il periodo transitorio attualmente in corso e regolato dal withdrawal agreement (in pratica fino al 31/12/2020 la UK è de facto ancora un paese UE), è chiaro che, dal 1° gennaio 2021, tutta la normativa UE (tra cui Codice doganale e Direttiva IVA) non sarà più applicabile al Regno Unito.

NON PIU’ UE MA EXTRA UE

La Commissione UE ha pubblicato il 9 luglio 2020 la “Communication (2020)324” rivolta agli operatori UE, con tutti gli aspetti più critici che partiranno alla fine del periodo transitorio in merito agli scambi commerciali UE-UK. Il periodo transitorio serviva alle parti per concludere un accordo di libero scambio (FTA Free Trade Agreement) che consentisse alle merci originarie dell’UE di non scontare dazi all’importazione in UK e viceversa, accordo da presentare entro il 28 novembre 2020, ma al momento molto lontano.

Anche se comunque si riuscisse a fare un Free trade agreement nei termini previsti, la BREXIT richiederà formalità doganali, così come accade per Svizzera, Norvegia ad es., paesi con cui vigono accordi di libero scambio. Saranno quindi necessarie:

  • dichiarazioni di esportazione o importazione per poter vendere a o acquistare beni da una controparte UK;
  • modificare la fatturazione verso clienti UK, in quanto non saranno più cessioni intra UE ex art.41 DL 331/1993 da riportare negli Intrastat, ma cessioni all’esportazione non imponibili ex art. 8 DPR 633/1972;
  • corrispondere i dazi doganali (tranne che per le merci originarie dell’UE o di UK se verrà approvato un FTA),
  • liquidare l’IVA all’importazione e le accise se dovute;
  • le autorità doganali UE potranno fare controllo documentale e fisico alle merci provenienti da UK secondo il sistema risk-based attualmente in uso per merci extra UE, e lo stesso potranno fare le autorità doganali UK per le merci UE.

CONSEGUENZE SUL TRAFFICO MERCI

Le conseguenze saranno:

  • maggiori tempistiche (e costi) per l’arrivo delle merci nella UE;
  • necessità, per le imprese UE, di richiedere un codice EORI GB per poter effettuare importazioni in UK o esportazioni da UK;
  • necessità per le imprese UK, di richiedere un codice EORI UE per poter operare in UE in quanto il loro codice EORI GB non avrà più validità alcuna in UE;
  • le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da enti UK non varranno più in UE e viceversa;
  • cambieranno gli standard tecnici e di conformità di molti beni (ad es. alimentari, farmaceutici, automobili, ecc.), quindi ogni volta si dovrà verificare per ogni spedizione se e quali adempimenti ci vorranno per poter commerciare i beni;
  • eventuali restrizioni all’esportazione o all’importazione che potrebbero essere applicate in base al bene oggetto dell’operazione (per es. vendita a soggetto UK di bene dual use occorrerà richiedere apposita autorizzazione all’esportazione alla competente autorità);
  • per l’origine preferenziale, le componenti originarie UK saranno considerate come non originarie della UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale di un prodotto da parte degli operatori UE.

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EXPORT: triangolari e contratto di trasporto

Cassazione 606/2018: nelle operazioni triangolari non è richiesto che il contratto di trasporto sia concluso dal cedente

La Cassazione, in questa sentenza, si è pronunciata su alcune operazioni triangolari tra due società italiane (primo cedente e promotore-secondo cedente) e una società greca (destinatario finale), qualificate come operazioni non imponibili IVA.

L’Agenzia Entrate ha sostenuto che nella giurisprudenza di legittimità fossero rinvenibili due orientamenti:

  • Cass. n. 4098/2000 e  n. 2590/2010: per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non è richiesto che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro UE avvenga “a cura o a nome del cedente” (orientamento meno rigoroso) ;
  • tra le altre, Cass. nn. 21946/2007 e 13507/2008, chiaramente appoggiato dall’Agenzia, che si esprime in senso contrario (orientamento più rigoroso).

Secondo la Cassazione, le sentenze con l’orientamento più rigoroso sono da considerare frutto delle particolarità del caso esaminato e non segnano un dissenso rispetto al principio della sentenza n. 4098/2000, pertanto, per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non imponibile IVA, l’espressione “a cura” del cedente ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/72:

  • va interpretata in base allo scopo della norma di evitare operazioni fraudolente che sarebbero possibili se il cessionario nazionale potesse decidere autonomamente, ossia senza un preventivo accordo contrattuale con il cedente, di trasferire i beni in un altro Stato membro;
  • non richiede che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza dello stesso, risultando essenziale invece la prova che l’operazione, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario residente all’estero (Cass. n. 13951/2011 e Cass. n. 11254/2015).