INTRASTAT: modifica alle sanzioni Intrastat 2015

Il D.Lgs 158/2015 in vigore dal 22/10/2015 ha modificato tra le altre cose il D.Lgs. 471/1997, concernenti le sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione delle operazioni IVA.

In merito alle sanzioni INTRASTAT le modifiche sono le seguenti (v. art.15 che modifica l’art. 11 co. 4 D.Lgs. 471/1997): ricordando i 2 casi in cui si incorre in sanzione relativamente all’Intrastat e cercando di scrivere un testo comprensibile

  • omessa presentazione: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;
  • presentazione inesatta o irregolare: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;

Le casistiche possono essere sanate come segue:

per l’OMESSA PRESENTAZIONE (tardiva significa che è stata omessa alla scadenza)

  • sanzione ridotta della metà (da Euro 250,00 a Euro 500,00 per ciascun elenco), in caso di tardiva presentazione: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo.
  • ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00, nel solo caso di omessa presentazione degli elenchi.

per la PRESENTAZIONE INESATTA O IRREGOLARE (significa che l’elenco è stato presentato alla scadenza ma è sbagliato)

  • sanzione non applicata, in caso di correzione di dati inesatti o integrazione di dati mancanti , sempre entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, oppure se il contribuente invia gli elenchi di propria iniziativa;
  • da quanto scritto sopra il ravvedimento operoso non si applica per la presentazione inesatta o irregolare.

La sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

INTRA UE: dichiarazione IVA UE semplificata addio

La Commissione UE ha annunciato l’abbandono del piano di introduzione di una dichiarazione IVA UE standard (EU VAT Return) per i 28 Stati membri.

La dichiarazione IVA UE semplificata era stata proposta dalla Commissione UE ad ottobre 2013 per aiutare le aziende riducendo loro gli oneri burocratici, e unificando le differenti metodologie di informazione e di calcolo in tutta la UE, oltre che a facilitare una maggiore compliance nel rispetto degli obblighi IVA e un aumento delle entrate. La proposta era di avere solo 5 singole caselle da completare, e che si potessero aggiungere ulteriori 26 caselle supplementari. Le dichiarazioni avrebbero dovuto avere una scadenza unica per tutta la UE, mensile (o trimestrale per le microimprese). Il nuovo regime doveva essere introdotto a partire dal 2017.

Ad oggi, gli obblighi di informazione variano enormemente tra gli Stati membri: si va da un minimo di solo 4 voci per l’Irlanda, ad un massimo di 586 voci per l’Italia (siamo sempre i campioni assoluti nella burocrazia fine a sè stessa , basti pensare che al massimo altri Stati UE arrivano a 100 voci).

La Commissione UE ha ora annunciato nel suo programma di lavoro 2016 che il piano ha ottenuto poco sostegno in occasione del Consiglio UE, comprese le richieste eccessive di compromessi. Pertanto si è deciso di abbandonare il proposito in favore di altre proposte di semplificazione IVA, tra cui il regime di esenzione per le importazioni di modico valore e l’introduzione del MOSS per le merci.

IVA: dal 2017 la dichiarazione IVA europea semplificata

La Commissione UE ha ufficializzato la proposta di una nuova dichiarazione IVA standard diretta a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, agevolare il rispetto degli obblighi fiscali, limitare le frodi e facilitare le indagini con uno scambio di dati più semplice tra le autorità nazionali, che consenta di abbattere nel contempo i costi per le imprese fino a 15 MLD di euro l’anno.

Per l’Italia sarà una rivoluzione, dato che dal 1° gennaio 2017 con la nuova dichiarazione IVA modellata sugli standard europei si passerà da un documento con 586 voci ad uno con al massimo 26 (in realtà 586 voci sono solo in Italia, negli altri paesi si arriva ad un massimo di 100, e  ci crediamo molto poco che in Italia sarà così semplice, verranno inventati una pletora di adempimenti connessi e di integrazioni che la renderanno difficile come ora).

La riforma punta, oltre che alla semplificazione, anche ad aumentare le entrate pubbliche visto che l’IVA rappresenta il 21% degli introiti dei Paesi UE contro un’evasione che nel 2011 si stima in 193 MLD euro.

La dichiarazione IVA, oltre ad essere semplificata, avrà una scadenza mensile o trimestrale per le micro-imprese e sostituirà gli altri obblighi, come l’attuale dichiarazione annuale.

L’obiettivo della Commissione è per una entrata in vigore dal 1° gennaio 2017. La procedura per questo tipo di normativa richiede unicamente l’approvazione da parte del Consiglio degli Stati europei, senza un voto necessario anche del Parlamento UE che ha un ruolo solo consultivo. La proposta prevede un insieme uniforme di requisiti per le imprese relativi alla compilazione delle dichiarazioni IVA, indipendentemente dallo Stato membro in cui vengono effettuate. La dichiarazione IVA standard, che sostituirà le dichiarazioni IVA nazionali, farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l’UE (a parte le integrazioni in più che saranno richieste al fortunato contribuente italiano) . Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, tale proposta dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa IVA e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche.

La proposta è disponibile a questo link

INTRA UE: cessione intra non imponibile anche se non è indicata la partita IVA del cessionario

Una cessione intra UE è non imponibile anche se non è indicata in fattura la partita IVA del cessionario UE: si tratta infatti di una mera violazione formale, quando sono presenti tutti gli elementi sostanziali che caratterizzano la cessione intracomunitaria. E’ questa la conclusione della CTP Firenze (sentenza 137/10/13), che dà torto all’agenzia delle Entrate che aveva riqualificato tutte le cessioni come cessioni nazionali, con conseguente applicazione dell’IVA.

L’agenzia Entrate si era basata sulla CM 85/E/1999 che ai fini del riconoscimento della non imponibilità imponeva al cedente nazionale di indicare in fattura la partita IVA del cessionario UE.

La CTP Firenze invece ha recepito nella sentenza i più recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE (causa C-587/10 del 27/09/2012, causa C-273/11 del 6/09/2012). Anche la Cassazione aveva già con la sentenza 12455/2007 stabilito che la mancata indicazione in fattura della partita IVA del cessionario UE non esclude di per sè l’operazione dall’ambito della non imponibilità, anche se le irregolarità formali delle fatture possono avere un loro rilievo sanzionatorio.