DOGANA: Sportello Unico Doganale

Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli è stata implementata la sezione Sportello Unico Doganale, per il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle diverse amministrazioni dello Stato che intervengono nelle operazioni doganali, e in cui sono indicati per ogni procedimento/documento:

  • la relativa base giuridica, comunitaria o nazionale;
  • le regole di compilazione per la corretta indicazione del procedimento/documento nella casella 44;
  • lo stato di attivazione della cooperazione applicativa;
  • le informazioni sulla tipologia di controllo effettuato dal sistema AIDA all’atto della registrazione della dichiarazione.

Nell’ambito della cooperazione applicativa in atto con il Ministero della Salute si è proceduto ad una razionalizzazione delle informazioni presenti nella TARIC, che viene pertanto progressivamente integrata con le misure nazionali sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni nazionali competenti per materia, per semplificare gli adempimenti degli operatori.

A partire dal 29 gennaio la codifica di alcuni documenti richiesti da misure nazionali è uniformata alla codifica comunitaria (Agenzia delle Dogane, nota 10202/RU del 23 gennaio 2013).

Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, sezione Sportello Unico Doganale  sono disponibili nuovi servizi di supporto all’attivazione dell’interoperabilità tra le Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento:

  • Ultime dallo Sportello: novità, aggiornamenti, approfondimenti, avvisi e comunicazioni
  • Istruzioni per l’uso: versioni aggiornate delle tabelle A e B allegate al DPCM 242/2010 e, per ogni procedimento elencato, le regole di compilazione delle dichiarazioni, i controlli associati e lo stato di implementazione del dialogo telematico (nota n. 10202 del 23 gennaio 2013 – Attività preparatorie per l’attivazione dello Sportello Unico Doganale – adempimenti degli operatori e nuovi strumenti informativi a supporto)
  • Speciale Sperimentazione Operativa: informazioni inerenti lo stato di attuazione negli uffici
  • AIDA – Servizi per l’interoperabilità: nuovo portale per la fruizione dei servizi di interoperabilità.

CREDITO IMPOSTA R&S ATTIVITA’ AVVIATE PRIMA DEL 29/11/2008: indicazione in UNICO 2012

Le imprese che hanno:

  • maturato il credito di imposta per investimenti in R&S (L. 296/2006),
  • iniziato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008,
  • inviato correttamente il formulario (modello FRS) al Centro Operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato, per esaurimento delle risorse disponibili,

a seguito delle disposizioni contenute nel [download id=”6723″] possono utilizzare immediatamente, con modello F24, il beneficio fiscale, ed inoltre dovranno indicare nel modello UNICO del prossimo anno (UNICO 2012), l’ammontare dei costi relativi agli investimenti, su cui determinare il credito di imposta cui applicare la percentuale del 47,53%, nonché il credito d’imposta spettante. 

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, che ha emanato la [download id=”6725″], sugli obblighi di comunicazione e sulle modalità di fruizione dell’agevolazione, precisando che il credito di imposta va utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008 (Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 n. 81 – Agenzia delle entrate).

Nel caso di specie prospettato nell’istanza di interpello, la società istante che ha ricevuto il diniego del nulla-osta alla fruizione del credito di imposta maturato per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 per esaurimento delle risorse disponibili, potrà, a decorrere dall’anno 2011, utilizzare in compensazione mediante F24 il credito d’imposta:

  • nella percentuale massima consentita sempreché la società istante abbia realizzato, nei periodi di imposta per i quali ha presentato il modello FRS, investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso;
  • nell’ipotesi di investimenti realizzati in misura inferiore all’importo indicato nel formulario FRS, l’ammontare del credito di imposta cui applicare la suddetta percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli investimenti in attività di ricerca effettivamente realizzati per  i medesimi periodi di imposta per i quali il formulario è stato presentato.

Infine, per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione risultante dal combinato disposto dell’art. 1 comma 282 Legge 296/2006 e dell’art. 5 del [download id=”6727″], atteso che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disciplinata dal [download id=”6723″], esso si considera soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello UNICO 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.

>>>> Vedi anche l’articolo di Fisco Oggi del 19/10/2011

CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: istruzioni per UNICO

Fonte: Eutekne.info

Autore: P. Alberti

Data: 04/05/2011

In sede di compilazione di UNICO 2011, occorre tenere in considerazione l’eventuale fruizione della Tremonti-quater, posto che l’incentivo rileva esclusivamente in sede di versamento a saldo dell’IRPEF/IRES dovuta, in caso di soggetti “solari”, per il 2010.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle domande presentate e dello stanziamento complessivo di 70 milioni di euro,con provvedimento 24/3/2011 ha stabilito che la deduzione dal reddito d’impresa degli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo (comprese le addizionali regionali e comunali) superiore al 25,1903% del risparmio d’imposta indicato nel modello CRT.
Resta fermo che il risparmio d’imposta indicato nel modello aveva già il limite dei 500.000 euro previsto dalla normativa comunitaria, alla compilazione del modello “CRT”.

Nel modello UNICO 2011 SC è stato introdotto un apposito prospetto al fine di evidenziare la quota dell’incentivo fiscale da portare in deduzione dal reddito d’impresa. In particolare, al fine di evidenziare l’agevolazione in dichiarazione, occorre compilare il rigo RS107 come di seguito riportato:
– nella colonna 1, va indicato l’ammontare degli investimenti potenzialmente agevolabili;
– nella colonna 2, va indicata la quota degli investimenti effettivamente agevolati, tenendo in considerazione il limite del 25,1903%.
L’ammontare indicato nella colonna 2 deve essere riportato nell’apposito rigo del quadro di determinazione del reddito d’impresa riguardante la detassazione (quadro RF). In particolare, l’importo di cui al rigo RS107, colonna 2 (importo escluso dalla base imponibile del reddito), deve essere indicato anche al rigo RF50, colonna 4.

ESEMPIO

Alfa spa, operante nel settore tessile, abbia effettuato investimenti per un ammontare di 100.000 euro, indicati nella colonna 1 del rigo A1 del modello CRT; nella colonna 2 del modello CRT, il risparmio d’imposta indicato è stato pari a 27.500 euro.
Tale risparmio d’imposta, a seguito del provvedimento 24/3/2011, rileva solo nella misura del 25,1903%, vale a dire 6.927,33 euro.
Il che equivale ad affermare che l’ammontare di investimenti effettivamente detassato, da indicare nella colonna 2 del rigo RS107, è pari a 25.190,29 euro. L’importo agevolato deve poi essere riportato anche nel rigo RF50, colonna 4, dello stesso modello di dichiarazione, quale variazione in diminuzione ai fini del calcolo del reddito d’impresa.

La riduzione dell’imponibile da assoggettare a tassazione concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si consegua una perdita (CM 22/E/2010, § 3.1); in pratica, la detassazione opera, analogamente alla Tremonti-ter, indipendentemente dal risultato d’esercizio ottenuto (utile o perdita). Pertanto, nel caso in cui l’agevolazione generi o incrementi una perdita, riportabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto ai sensi dell’art. 84 del TUIR, deve essere compilato anche l’apposito prospetto relativo al riporto delle perdite nel quadro RS.

RISPETTO DEL LIMITE COMUNITARIO DI 500.000 EURO

Nel provvedimento 24/3/2011 è stato affermato che, con riferimento ai singoli formulari in cui è stato indicato un risparmio d’imposta superiore al limite di euro 500.000 previsto dalla normativa comunitaria, la parte eccedente non è stata presa in considerazione nel calcolo dell’ammontare complessivo del risparmio d’imposta richiesto e, conseguentemente, non è stata computata ai fini della percentuale massima del risparmio d’imposta complessivamente spettante.
Sulla base di quanto sopra esposto, gli investimenti indicati in UNICO non possono superare il valore di 1.818.182 euro, imponibile che corrisponde (applicando l’aliquota del 27,5%) al risparmio d’imposta di 500.000 euro. Di conseguenza, la detassazione massima sarà pari a 458.005 euro, corrispondente a un risparmio d’imposta pari a 125.951 euro.

ESEMPIO

La società Alfa spa, operante nel settore tessile, ha effettuato investimenti per 2.000.000 euro. In tal caso, occorre indicare:
al rigo RS107, colonna 1, l’importo di 2.000.000;
al rigo RS107, colonna 2, l’importo di 458.005 (1.818.182 × 25,1903%).
Lo stesso ammontare dovrà essere poi riportato al rigo RF50, colonna 4, in modo tale da determinare un risparmio d’imposta pari a 125.951 (458.005 × 27,5%).

L’utility AGEVOLAZIONE CRT 1.0 è in vendita sul sito del Commercialista Telematico30,00 euro + IVA.

>>>>>>>Vai all’utility sul sito del Commercialista Telematico.