BLACK LIST: tutti gli strumenti per la scadenza del 20 settembre

Di seguito tutti gli strumenti utili per la scadenza della comunicazione delle operazioni con operatori economici residenti in Paesi/Territori Black List del 20 settembre:

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BLACK LIST: E-book

Lo Studio ha prodotto l’E-book OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST (37 pagg.)

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Indice:

1. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
2. SOGGETTI OBBLIGATI E NON OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

3. QUALI SONO GLI OPERATORI ECONOMICI CONSIDERATI APPARTENENTI ALLA BLACK LIST

4. QUALI SONO LE OPERAZIONI DA COMUNICARE

  • 4.1. EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE (DALLA PIU’ RECENTE ALLA MENO RECENTE)
  • 4.2. LE OPERAZIONI DA COMUNICARE SONO:

5. MODELLO POLIVALENTE E COMPILAZIONE RIGO PER RIGO 8

  • 5.1. QUADRO BL
  • 5.2. COSA INDICARE SE SI SUPERA LA SOGLIA CUMULATIVA DI 10.000 EURO
  • DATI ANAGRAFICI
  • OPERAZIONI ATTIVE
  • OPERAZIONI PASSIVE

6. PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

  • 6.1. COME ERA IN PRECEDENZA (PROMEMORIA PER EVENTUALI CONTENZIOSI)

7. SANZIONI APPLICABILI

8. RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ)

APPENDICE 1. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

APPENDICE 2. ELENCO PAESI INCLUSI NELLE BLACK LIST

APPENDICE 3. STATUS OPERATORE ECONOMICO – FACSIMILE RICHIESTA DATI IVA

  • VERSIONE IN ITALIANO
  • VERSIONE IN INGLESE

BLACK LIST: scadenza al 20 settembre 2016

Il punto della situazione sulla scadenza black list al 20 settembre 2016.

Il 20 settembre 2016 scade la comunicazione black list quadro BL modello di comunicazione polivalente (comunicazione operazioni IVA del 2015 con operatori economici residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001 ).

La scadenza originaria era fissata al 10/04/2016 per i contribuenti con IVA mensile e al 20/04/2016 per i trimestrali: poi sono emerse problematiche tecniche legate alla coesistenza dei dati esposti in forma analitica dello spesometro con quelli aggregati dei soggetti black list, che hanno portato più contribuenti a separare lo spesometro e le comunicazioni “assimilate” (operazioni legate al turismo ecc.) dalla comunicazione black list.

Da qui l’Agenzia Entrate è venuta in “aiuto” dei contribuenti:

  • con comunicato del 24 marzo 2016 la proroga al 20 settembre 2016 viene data per permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni
  • con provvedimento del 25 marzo 2016 (preceduto da comunicato del 24) la proroga al 20 settembre 2016 viene data per l’evoluzione delle norme che regolano i rapporti con l’estero, ed in particolare alle norme della legge di stabilità 2016 che hanno eliminato (dal 2016) l’indicazione separata in UNICO dei costi derivanti dalle operazioni con fornitori black list;
  • con un successivo provvedimento dell’11 aprile 2016, l’Agenzia Entrate aveva poi spostato il termine per l’invio dello spesometro relativo al 2015 per i mensili al 20 aprile 2016, confermando la scadenza della black list al 20 settembre 2016 (tale data riguarda sia i trimestrali, sia i mensili che, quindi, non erano tenuti all’invio della black list entro il termine – prorogato per lo spesometro – del 20 aprile 2016);

MINI GUIDA PER L’ADEMPIMENTO

Chi ha già inviato ad aprile? Non deve fare nessun reinvio, in quanto l’Agenzia Entrate ha già acquisito i dati.

Chi non ha ancora fatto l’invio? Deve chiaramente farlo entro il 20 settembre. Per coloro che devono farlo, si ricorda che anche se sono state modificate notevolmente le liste di Stati presenti nell’ordinamento (da ultimo, con il DM 9/8/2016 di riscrittura della white list), rispetto al 2014 le semplificazioni sono comunque poche, visto che tanti Stati espunti dalla black list del DM 21/11/2001 nel 2015 (es. Filippine, Malaysia, Singapore, Hong Kong) continuano ad essere presenti nella black list del DM 04/05/1999, per cui le operazioni con operatori economici localizzati in questi Stati dovranno essere incluse nella comunicazione.

UTILITY BLACK LIST

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Lo Studio ha predisposto una UTILITY per venir fuori dall’adempimento capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale.

Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto (nel 2015 sono stati molti e hanno creato un po’ di confusione).

L’elenco è stato predisposto con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative al Paese con indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza dubbio.

Inoltre abbiamo incluso un basico foglio di calcolo per verificare il superamento o meno del limite di 10.000 €

L’UTILITY BLACK LIST è stata realizzata in excel e pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo e contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato ad oggi
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di comunicazione annuale black list (Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata al 06/09/2016

NORMATIVA E PRASSI

A questo link è possibile scaricare la normativa e la prassi di riferimento aggiornata al 06/09/2016.

SOFTWARE

Per la corretta installazione del SOFTWARE MINISTERIALE e delle relative problematiche con Java ecc. fare riferimento a questo precedente articolo.

BLACK LIST: criteri individuazione black list incoerenti

Stanno emergendo molti dubbi e poche certezze nell’individuazione dei nuovi paesi Black List.

L’applicazione della disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), nella parte dei Paesi Black List, si basava fino al 2015 sulla lista ex DM 21/11/2001 (Stati o territori a regime fiscale privilegiato): nella lista c’erano gli Stati con livelli di tassazione sensibilmente inferiori a quelli italiani o che non garantivano adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

La legge di stabilità 2015 aveva alzato la soglia di tassazione del Paese estero dal 30% al 50% del livello di imposizione italiano; inoltre con provvedimento Direttore Agenzia Entrate – da emanare – si dovevano individuare i regimi speciali, ovvero idonei a garantire un livello di tassazione inadeguato, secondo i nuovi parametri, in seno a paesi generalmente “virtuosi”.

Il DM 30/03/2015 è intervenuto sulla black list originaria, escludendo una serie di paesi il cui livello di tassazione rispondeva ai nuovi criteri dettati dal legislatore, oltre a cancellare l’elenco dei regimi speciali ex art. 3 DM 21/11/2001, in prospettiva di un provvedimento ad hoc.

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la lista ministeriale e dispensato l’Agenzia Entrate dall’emanazione del documento sui  regimi “speciali”: quindi a partire, nella maggior parte dei casi, dal 2016, sono privilegiati i regimi fiscali, anche “speciali”, di Stati o territori:

  • diversi da quelli appartenenti alla UE ovvero al SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (art. 167 co. 1 TUIR);
  • che altresì abbiano un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (art. 167 co. 4 TUIR).

Le problematiche di questa disposizione sono le seguenti:

  • a quale livello di tassazione italiana ci si deve riferire per giudicare il Paese estero? si deve includere l’IRAP (soglia = 50% x 31,4% = 15,7%) oppure no  (soglia = 50% x 27,5% = 13,75%)?  Come sempre le tesi a sostegno dell’una o dell’altra soluzione hanno entrambe dei fondamenti. Ex CM 51/E/2010 con riguardo alla CFC “white”, si afferma che si considerano solo le imposte sul reddito e si esclude in ogni caso l’IRAP. Invece nel preambolo al DM 21/11/2001, si scrive che va presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa includendo IRES e IRAP (così anche nel recente DM 30/03/2015).
  • quali sono i regimi fiscali privilegiati in materia di dividendi e plusvalenze su partecipazioni. Le diverse norme sul punto, in particolare, richiamano ancora l’abrogata “black list”, problema questo superato dalla legge di stabilità 2016 con la previsione, all’art. 1 co. 143, per cui, il riferimento si intende agli Stati o territori ex art. 167 co. 4 TUIR: testo alla mano, quindi, non risulterebbe valida l’esclusione riportata al primo comma della norma per gli Stati appartenenti alla UE o al SEE, con l’effetto ultimo di creare una differenza tra l’ambito in commento e quello operante ai fini CFC e, soprattutto, un profilo di sicura censura in sede UE.

DEVI GESTIRE LE COMUNICAZIONI BLACK LIST?

UTILITY BLACK LIST – Elenco Paesi e territori + verifica soglia

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