INTRA UE: detrazione IVA su acquisti intra UE salva anche con errori formali

Non si perde il diritto alla detrazione IVA in caso di omessa integrazione della fattura o erronea indicazione del titolo di esenzione se i requisiti sostanziali dell’operazione intra UE sono presenti e l’Amministrazione finanziaria può verificarne la sussistenza (Cassazione, sent. n. 3581 del 24/02/2016).

L’Agenzia Entrate (siccome non gli costa nulla) ricorreva in Cassazione per (tra l’altro) l’indicazione di un titolo errato di esenzione IVA su fatture per prestazioni di intermediazione rese alla società IT. Il ricorso del contribuente contro la ripresa a tassazione dell’IVA su tali fatture era stato accolto in CTP e in CTR Marche, che aveva sottolineato che il contribuente aveva applicato un titolo errato di esenzione, ma le fatture contestate erano comunque state oggetto di doppia registrazione per cui il saldo IVA era rimasto inalterato e non aveva originato un debito di imposta; secondo la CTR l’indicazione nelle fatture di un diverso titolo di esenzione ai fini IVA è un mero errore formale che non ha certo originato un debito IVA dal momento che, proprio per la doppia registrazione dell’imposta, il saldo resta inalterato. La Cassazione ha ribadito quanto sopra (similmente aveva fatto con la sent.Cass. n. 7577/2015).

Gli acquisti di beni e servizi intra UE ex DL n. 331/1993, comportano l’integrazione della fattura ricevuta e l’annotazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti, per l’esercizio della detrazione IVA. In assenza di cause di indetraibilità, l’operazione è neutrale (l’IVA a debito coincide con l’IVA a credito). La Cassazione richiama la sentenza Corte di Giustizia UE causa C-590/13, dove si afferma il principio fondamentale di neutralità dell’IVA che impone che la detrazione dell’IVA sugli acquisti sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi.

I Paesi UE possono introdurre particolari obblighi per prevenire frodi, ma senza mettere in discussione il principio della detrazione dell’IVA: basta che gli acquisti siano effettuati da un soggetto passivo IVA, che tale soggetto sia debitore IVA su tali acquisti e che i beni siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili. Se l’Agenzia Entrate dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza di tali requisiti sostanziali, il diritto alla detrazione non può essere negato anche qualora il contribuente non abbia applicato o abbia applicato in modo corretto la procedura dell’inversione contabile. In caso di omissione della doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri IVA vendite e acquisti, se è dimostrato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo dell’IVA e che le merci sono finalizzate a proprie operazioni imponibili, tali inadempienze non determinano alcun danno erariale. Un contenzioso che si poteva e doveva evitare.

INTRASTAT: prova cessione intracomunitaria

La questione della prova cessione intracomunitaria di una merce è un argomento molto importante, che come Studio vediamo in molti casi trascurato dalle aziende che vendono merci nella UE.

La cessione intracomunitaria di una merce usufruisce infatti del beneficio della non imponibilità IVA ex art.41 DL 331/1993, a patto però che il cedente possa provare – su richiesta dell’Amministrazione – l’effettività della cessione stessa.

Se questa necessità di fornire prove ha costretto molte aziende ad organizzarsi, molti invece – incredibilmente – pensano ancora che sia sufficiente la fattura l’adempimento dell’obbligo Intrastat per essere al riparo da contestazioni, oppure sono coscienti della problematica ma non hanno tempo/ modo di seguirla, perchè le aziende sono piccole e già gli adempimenti amministrativi sono troppi e in continuo aumento. E questo accade nonostante il tema sia conosciuto e dibattuto da moltissimo tempo e molti commercialisti e consulenti accorti mettano in guardia da tali comportamenti superficiali…

Tale mancanza non ha un seguito immediato, fino al momento però del duro impatto con la realtà, quando le Amministrazioni (Dogane, Entrate, ecc.) fanno giustamente i controlli; in tale momento vengono al pettine i nodi di una gestione superficiale delle cessioni intracomunitarie, con la possibilità di sanzioni anche pesanti (dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre al recupero dell’imposta).

Sarebbe invece il caso di prepararsi per tempo, prendendo il controllo della situazione ed organizzandosi per avere i riscontri documentali della cessione intracomunitaria, specialmente in caso di grossi volumi.

Per i motivi sopra descritti lo Studio ha approntato l’utility INTRASTAT – Prova della cessione intracomunitaria, composta nel seguente modo:

l) Un sintetico e-book (.pdf – 14 pagine) sulla prova della cessione intracomunitaria, sul perchè è così importante e sulle modalità operative, insieme con la normativa e la prassi di riferimento

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2) N.3 moduli editabili (in formato .docx) utili per provare la cessione intracomunitaria di una merce:

  • 1) una dichiarazione di ricevimento merci in fattura (lingua: italiano / english);
  • 2) una lettera di attestazione di ricevimento merci (lingua: italiano / english);
  • 3) un adattamento dell’entry certificate secondo la normativa vigente in Germania (lingua: english).

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I moduli possono essere visualizzati con qualsiasi versione di Word, Openoffice o Libreoffice; essi sono di uso alternativo tra loro, a seconda delle esigenze e delle specificità operative di ciascun contesto.

Trovate il prodotto al seguente link: INTRASTAT – Prova della cessione intracomunitaria

 

BLACK LIST: criteri individuazione black list incoerenti

Stanno emergendo molti dubbi e poche certezze nell’individuazione dei nuovi paesi Black List.

L’applicazione della disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), nella parte dei Paesi Black List, si basava fino al 2015 sulla lista ex DM 21/11/2001 (Stati o territori a regime fiscale privilegiato): nella lista c’erano gli Stati con livelli di tassazione sensibilmente inferiori a quelli italiani o che non garantivano adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

La legge di stabilità 2015 aveva alzato la soglia di tassazione del Paese estero dal 30% al 50% del livello di imposizione italiano; inoltre con provvedimento Direttore Agenzia Entrate – da emanare – si dovevano individuare i regimi speciali, ovvero idonei a garantire un livello di tassazione inadeguato, secondo i nuovi parametri, in seno a paesi generalmente “virtuosi”.

Il DM 30/03/2015 è intervenuto sulla black list originaria, escludendo una serie di paesi il cui livello di tassazione rispondeva ai nuovi criteri dettati dal legislatore, oltre a cancellare l’elenco dei regimi speciali ex art. 3 DM 21/11/2001, in prospettiva di un provvedimento ad hoc.

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la lista ministeriale e dispensato l’Agenzia Entrate dall’emanazione del documento sui  regimi “speciali”: quindi a partire, nella maggior parte dei casi, dal 2016, sono privilegiati i regimi fiscali, anche “speciali”, di Stati o territori:

  • diversi da quelli appartenenti alla UE ovvero al SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (art. 167 co. 1 TUIR);
  • che altresì abbiano un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (art. 167 co. 4 TUIR).

Le problematiche di questa disposizione sono le seguenti:

  • a quale livello di tassazione italiana ci si deve riferire per giudicare il Paese estero? si deve includere l’IRAP (soglia = 50% x 31,4% = 15,7%) oppure no  (soglia = 50% x 27,5% = 13,75%)?  Come sempre le tesi a sostegno dell’una o dell’altra soluzione hanno entrambe dei fondamenti. Ex CM 51/E/2010 con riguardo alla CFC “white”, si afferma che si considerano solo le imposte sul reddito e si esclude in ogni caso l’IRAP. Invece nel preambolo al DM 21/11/2001, si scrive che va presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa includendo IRES e IRAP (così anche nel recente DM 30/03/2015).
  • quali sono i regimi fiscali privilegiati in materia di dividendi e plusvalenze su partecipazioni. Le diverse norme sul punto, in particolare, richiamano ancora l’abrogata “black list”, problema questo superato dalla legge di stabilità 2016 con la previsione, all’art. 1 co. 143, per cui, il riferimento si intende agli Stati o territori ex art. 167 co. 4 TUIR: testo alla mano, quindi, non risulterebbe valida l’esclusione riportata al primo comma della norma per gli Stati appartenenti alla UE o al SEE, con l’effetto ultimo di creare una differenza tra l’ambito in commento e quello operante ai fini CFC e, soprattutto, un profilo di sicura censura in sede UE.

DEVI GESTIRE LE COMUNICAZIONI BLACK LIST?

UTILITY BLACK LIST – Elenco Paesi e territori + verifica soglia

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INTRASTAT: disponibile software Intr@web 2016 versione 17.0.0.0

Il software Intr@Web 2016 versione 17.0.0.0 è disponibile sul sito dell’Agenzia Dogane : tale software, realizzato dall’Agenzia Dogane in collaborazione con EUROSTAT, fornisce agli operatori una serie di servizi per la gestione degli elenchi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito UE. La caratteristica principale del software Intr@Web 2016 è la sua modularità. I moduli principali sono i seguenti:

  • compilazione per la compilazione degli elenchi Intrastat in maniera semplice ed efficace mediante funzionalità guidate per l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
  • controllo per il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software;
  • telematico che fornisce all’operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l’invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L’invio telematico dei dati tra l’Agenzia delle Dogane e l’operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest’ultimo con il sistema informativo doganale. Per maggiori informazioni sull’adesione al servizio telematico doganale consultare la sessione del sitoServizio Telematico Doganale – E.D.I. .

Il software Intr@Web è rivolto:

  • agli operatori economici (soggetti obbligati) che presentano direttamente le dichiarazioni Intrastat,
  • ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, etc.) che presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati sono state predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per loro esigenze.

ed è distribuito come sempre in modalità:

  • stand alone (monoutente), consente l’utilizzo del software sul solo computer nel quale è installato – il database dell’applicazione è locale;
  • client server (multiutente), consente l’utilizzo del software su più computer collegati in rete a un server che ha il database comune; il software gestisce gli accessi  degli utenti al database  comune emettendo messaggi qualora la stessa operazione sia effettuata su più computer.

Particolarità del 2016

La prima versione per l’anno 2016 è disponibile solo come installazione completa in cui è già integrato il pacchetto java. Non vi sono particolari istruzioni per gli utenti che installano per la prima volta il pacchetto Intr@web.

Se, invece l’utente dispone e utilizza una precedente versione:

  • DEVE ugualmente installare la versione completa 2016: Intr@web 17.0.0.0
  • e successivamente utilizzare la nuova funzionalità di importazione completa dei dati da una precedente installazione tramite la funzione di menu utilità /manutenzione archivi/importa da installazione precedente. Tale funzionalità permette di recuperare anche i tracciati di importazione, le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio
  • Una volta completata l’installazione della versione 17.0.0.0 e dei dati dell’installazione precedente è necessario selezionare il soggetto obbligato su cui operare attraverso la funzione Anagrafica/cambia obbligato.

Sono rimaste invariate le funzioni di backup dal menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale e restore dal menu utilità/manutenzione archivi/restore/totale.

Link per il download del software Intr@web 2016

Scopri nella SEZIONE INTRASTAT della pagina UTILITY & DOWNLOAD del nostro sito tutti i tools dedicati alla gestione dell’Intrastat