PLAFOND IVA: splafonamento IVA è violazione sostanziale

Lo splafonamento IVA è violazione sostanziale e non formale: l’Agenzia Entrate, oltre a recuperare l’IVA dovuta sugli acquisti oltre i limiti del plafond, può applicare la sanzione pari al 100% dell’IVA recuperata (sentenza n. 1103/26/15 CTR Piemonte).

I fatti: una società esportatore abituale, presentando dichiarazione d’intento, aveva effettuato acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile (splafonamento) L’Agenzia Entrate, quindi, aveva recuperato la maggiore IVA dovuta in capo alla società che avendo rilasciato dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, ex art. 7 D.Lgs. 471/1997 è unica responsabile del pagamento.

La CTP Alessandria aveva dato ragione alla società: aveva violato gli obblighi contabili, ma non aveva sottratto l’IVA, in quanto, se avesse rispettato la normativa di riferimento, avrebbe versato l’IVA relativa a dette operazioni, che, però, non sarebbe diventata “dovuta”, perché sarebbe stata recuperata nella dichiarazione IVA annuale come credito di imposta, di cui poi la società avrebbe chiesto il rimborso oppure la detrazione l’anno successivo. Anche la sanzione operata dall’Agenzia era illegittima, per la “evidente sproporzione tra la violazione e la sanzione minima pari al 100% dell’IVA”, quindi tale sanzione veniva ridotta alla metà ex art. 7, co.4 DLgs. 472/1997.

La CTR Piemonte ha bocciato tale decisione su tutta la linea: l’omesso versamento dell’IVA dovuta sugli acquisti effettuati in sospensione d’imposta senza avere plafond disponibile non può essere mera irregolarità formale, lo splafonamento IVA è violazione sostanziale, poichè comporta il mancato immediato pagamento dell’IVA ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond, e quindi vengono violati gli obblighi sostanziali che devono essere rispettati, ai fini della detrazione, e viene alterato l’ordinario e imprescindibile meccanismo della rivalsa e della detrazione dell’IVA (v. Cass. n. 22430/2014).
In altre sentenze, anche la Cassazione ha stabilito che il cessionario o committente il quale, beneficiando del trattamento previsto per l’esportatore abituale, acquisti beni o servizi in sospensione d’imposta oltre il limite consentito (splafonamento), è tenuto al pagamento dell’IVA dovuta per gli acquisti di beni o servizi oltre tale limite (v. Cass. 12774/2011, 7695/2013, 23588/ 2012). In risposta alla società, per cui il rispetto delle regole previste avrebbe comunque comportato l’emergere di un credito IVA, che quindi sarebbe stato “recuperato” in dichiarazione annuale e non avrebbe fatto alcun danno all’Erario con lo splafonamento, la CTR ha osservato che tale comportamento sarebbe solo ipotetico, al contrario della condotta concretamente seguita, ovvero del mancato versamento dell’IVA a monte. Inoltre è stata riformata la parte della sentenza della CTP per cui le sanzioni sarebbero state da ridurre del 50%: secondo la CTR non sussisteva la fattispecie ex art. 7 co.4 DLgs. 472/1997 (qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo).

Si precisa che in caso di splafonamento, al fine di evitare la possibile sanzione dal 100% al 200% dell’IVA ex art. 7, co.4 D.Lgs. 471/1997, si può ricorrere al ravvedimento operoso, con emissione di autofattura (v. CM 12/E/2010, § 3.7).

Infine si evidenzia che la riforma delle sanzioni prevista dal DLgs. 158/2015 non sembra mutare il quadro sopra delineato.

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INTRASTAT: modifica alle sanzioni Intrastat 2015

Il D.Lgs 158/2015 in vigore dal 22/10/2015 ha modificato tra le altre cose il D.Lgs. 471/1997, concernenti le sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione delle operazioni IVA.

In merito alle sanzioni INTRASTAT le modifiche sono le seguenti (v. art.15 che modifica l’art. 11 co. 4 D.Lgs. 471/1997): ricordando i 2 casi in cui si incorre in sanzione relativamente all’Intrastat e cercando di scrivere un testo comprensibile

  • omessa presentazione: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;
  • presentazione inesatta o irregolare: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;

Le casistiche possono essere sanate come segue:

per l’OMESSA PRESENTAZIONE (tardiva significa che è stata omessa alla scadenza)

  • sanzione ridotta della metà (da Euro 250,00 a Euro 500,00 per ciascun elenco), in caso di tardiva presentazione: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo.
  • ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00, nel solo caso di omessa presentazione degli elenchi.

per la PRESENTAZIONE INESATTA O IRREGOLARE (significa che l’elenco è stato presentato alla scadenza ma è sbagliato)

  • sanzione non applicata, in caso di correzione di dati inesatti o integrazione di dati mancanti , sempre entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, oppure se il contribuente invia gli elenchi di propria iniziativa;
  • da quanto scritto sopra il ravvedimento operoso non si applica per la presentazione inesatta o irregolare.

La sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

INTRA UE: dichiarazione IVA UE semplificata addio

La Commissione UE ha annunciato l’abbandono del piano di introduzione di una dichiarazione IVA UE standard (EU VAT Return) per i 28 Stati membri.

La dichiarazione IVA UE semplificata era stata proposta dalla Commissione UE ad ottobre 2013 per aiutare le aziende riducendo loro gli oneri burocratici, e unificando le differenti metodologie di informazione e di calcolo in tutta la UE, oltre che a facilitare una maggiore compliance nel rispetto degli obblighi IVA e un aumento delle entrate. La proposta era di avere solo 5 singole caselle da completare, e che si potessero aggiungere ulteriori 26 caselle supplementari. Le dichiarazioni avrebbero dovuto avere una scadenza unica per tutta la UE, mensile (o trimestrale per le microimprese). Il nuovo regime doveva essere introdotto a partire dal 2017.

Ad oggi, gli obblighi di informazione variano enormemente tra gli Stati membri: si va da un minimo di solo 4 voci per l’Irlanda, ad un massimo di 586 voci per l’Italia (siamo sempre i campioni assoluti nella burocrazia fine a sè stessa , basti pensare che al massimo altri Stati UE arrivano a 100 voci).

La Commissione UE ha ora annunciato nel suo programma di lavoro 2016 che il piano ha ottenuto poco sostegno in occasione del Consiglio UE, comprese le richieste eccessive di compromessi. Pertanto si è deciso di abbandonare il proposito in favore di altre proposte di semplificazione IVA, tra cui il regime di esenzione per le importazioni di modico valore e l’introduzione del MOSS per le merci.

INTRASTAT: Utility per verificare la periodicità INTRASTAT

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Nell’approssimarsi della scadenza INTRASTAT del 25 settembre abbiamo pubblicato una utility gratuita per verificare la periodicità INTRASTAT a cui sono tenuti gli operatori economici. Si tratta di un foglio di calcolo (.XLS) che consente di verificare il rispetto della periodicità per l’invio degli elenchi INTRASTAT, inserendo pochi e semplici dati.

Dotato di 3 fogli, di cui uno per le ISTRUZIONI d’uso e il DISCLAIMER sulla limitazione di responsabilità dell’autore, uno per le CESSIONI e i SERVIZI RESI, uno per gli ACQUISTI e i SERVIZI RICEVUTI.

Per scaricare gratis il prodotto clicca su questo link.

Per approfondire il tema della periodicità INTRASTAT si rimanda alla normativa e prassi di riferimento, che può essere reperita nella sezione Utility & Downloads di questo sito:

  • DM 22 febbraio 2010;
  • Determinazione Agenzia DOGANE nr. 22778 del 22/02/2010;
  • CM 5/E /2010
  • CM 14/E/2010

Per una trattazione completa delle tematiche INTRASTAT (inclusa la periodicità) e le operazioni con l’estero in generale, si segnala inoltre l’E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI 1.09