IVA: illegittima l’IVA ridotta su e-books

La Corte di Giustizia UE ha stabilito con le sentenze C-479/13 e C-502/13 contro Francia e Lussemburgo che è illegittima l’IVA ridotta su e-books, libri digitali o elettronici

Il caso trae origine da un ricorso per inadempimento, previsto dall’articolo 258 TFUE, e proposto nel 2013 dalla Commissione UE contro la legislazione francese e quella del Lussemburgo che prevedevano l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta per le forniture di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli forniti mediante scaricamento.

I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia

  • Sull’applicazione, da parte degli Stati membri UE, delle aliquote Iva ridotte, la direttiva 2006/112/CE pone dei vincoli alle legislazioni nazionali: tali aliquote sono ammesse in deroga al principio secondo cui gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale alle operazioni soggette a IVA e, pertanto, devono essere interpretate restrittivamente.
  • Ex art.98, paragrafo 2, direttiva Iva le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento – al punto 6 – alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia, a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale e, pertanto, non può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.
  • Ex art.98, par. 2, co.2 direttiva Iva, viene confermata tale interpretazione: si esclude espressamente l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, tra i quali è riconducibile la fornitura di libri digitali o elettronici.

Libri elettronici (e-books) e libri su supporto fisico

  • Ex punto 3 allegato II direttiva Iva, e art. 7, p. 1 e 2, Reg. UE 282/2011 e il punto 3 dell’allegato I di quest’ultimo, statuiscono che la fornitura del contenuto digitale di libri costituisce un servizio prestato tramite mezzi elettronici.
  • I libri su supporto fisico di cui al punto 6), allegato III, direttiva Iva sono quindi libri forniti insieme con un supporto fisico, quale un cd-rom, una chiavetta usb, ecc.Qualificazione IVA della fornitura di libri elettronici e di libri su supporto fisico

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PLAFOND IVA 2015: nuovo e-book

L’e-book “PLAFOND IVA 2015” dello Studio Giardini è un prontuario sul plafond IVA degli esportatori abituali.

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COSA C’E’ IN QUESTO E-BOOK

Questo e-book si rivolge a coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2015, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Se si vuole sapere senza dover cercare da altre parti:

– cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola e come si gestisce (esempi reali); come regolarizzare eventuali errori;

– chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA

– come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale

– come applicare le novità in vigore dal 2015 in materia di dichiarazione d’intento; come gestire il periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa

– quali sono i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza per rispondere a quasi tutti i casi particolari (con i riferimenti di legge ed oltre 20 casi di giurisprudenza e 90 di prassi con abstract)

FORMATO

Disponibile nei formati pdf ed epub (su richiesta), specifico per la lettura su kindle, tablet, smartphone. In tal modo le risposte sono sempre a portata di mano anche negli spostamenti.

Ogni formato ha un indice attivo: cliccando sul paragrafo di interesse si viene linkati direttamente al contenuto.

 

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TERRITORIALITA’: su MOSS e e-commerce ancora niente

La Camera dei deputati sta mettendo a punto, con il consueto ritardo e provocando i consueti problemi, le nuove regole sull’e-commerce attraverso l’analisi del D.Lgs. licenziato dal CdM. Si tratta del D.Lgs per il recepimento delle nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBES) e del MOSS ad esso correlato.

Lo schema di D.Lgs è stato licenziato il 24/12/2014 – CdM n. 43. Vedi file allegato

Le Commissioni dovranno pronunciarsi entro al più tardi il 9 febbraio 2015, poi toccherà anche alle Commissioni permanenti del Senato esprimere il proprio parere. Lo schema di D.Lgs sarà poi nuovamente analizzato dal CdM, quindi sarà ragionevole avere il testo definitivo verso fine febbraio 2015, cioè già 2 mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove norme. Si ripete tutto come e peggio del 2010, quando le nuove norme sulla territorialità delle prestazioni di servizi entrarono in vigore con circa 2 mesi di ritardo. Per chi segue blog e forum sull’IVA comunitaria fuori dall’Italia non si parla d’altro.

Vero è che le previsioni sul luogo di effettuazione dei servizi TBES – di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi tramite mezzi elettronici, ex art. 58 Direttiva 2006/112, dovrebbero essere sufficientemente chiare, precise e dettagliate da consentirne la diretta applicazione, almeno per ciò che riguarda le regole generali, anche senza recepimento, ed anche che comunque si può far riferimento al Reg. UE  1042/2013 (di modifica del Reg. UE 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono presenti le definizioni esaustive di ciò che rientra in ciascuna delle tipologie di servizi sopra richiamati.

PLAFOND IVA: cambia la trasmissione delle dichiarazioni d’intento dal 2015

Dal 2015 il fornitore dell’esportatore abituale viene esonerato dalla comunicazione all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni d’intento, mentre gli obblighi vengono trasferiti in capo all’esportatore abituale, effettivo fruitore del plafond IVA.

Ex art.20 DLgs. semplificazioni fiscali, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 verso gli esportatori abituali, i fornitori non dovranno più trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione delle lettere di intento ricevute. La norma si applica alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarda anche le dichiarazioni emesse a fine 2014 con riferimento a operazioni da compiere l’anno successivo. Si profila così un ribaltamento del vecchio schema relativo alle lettere di intento. Il nuovo schema sarà come segue:

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