TERRITORIALITA’: attive le registrazioni al MOSS

A partire dal 1° ottobre 2014 gli operatori economici possono registrarsi ai fini del MOSS sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

Il MOSS (mini one stop shop) è il mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare in Italia l’IVA dovuta sui servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) prestati a persone non soggetti passivi IVA (transazioni Business to Consumer – B2C), anziché identificarsi ai fini IVA nei singoli Stati membri ed effettuare in ciascuno stato gli adempimenti IVA, a partire dal 1° gennaio 2015. Con tale regime speciale opzionale, attraverso il  portale web del MOSS, il fornitore non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni IVA. Infatti, dopo aver trasmesso telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuato i versamenti, questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

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IVA: vigilanza armata su navi mercantili senza IVA – RM 79/E/2014

L’Agenzia Entrate con RM 79/E/2014, ha chiarito che il servizio di vigilanza e protezione a tutela delle navi mercantili, battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio pirateria, non è imponibile ai fini IVA: si tratta infatti di prestazione riconducibile a quelle direttamente destinate ai bisogni delle navi e degli aeromobili, a cui si applica l’art. 8-bis, co. 1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

Questo perchè la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011):

  • ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/72 (regime di non imponibilità IVA delle operazioni nel settore aeronavale), così che il regime di non imponibilità si applica a condizione che le navi non solo siano destinate all’esercizio di attività commerciali, ma anche a condizione che siano adibite alla navigazione in alto mare: per questo ultimo requisito non basta che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo il Codice della Navigazione (RD 327/42) e certificata dagli Enti di classificazione navale, ma è necessario che esse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare. La definizione di “alto mare” viene dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (art. 86): sono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.
  • ha introdotto la lett. e-bis) all’art. 8-bis, estendendo il regime di non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alle navi a tutti i servizi destinati a sopperire ai bisogni delle navi stesse. Sono quindi non imponibili tutti i servizi relativi alle navi, purché presentino un collegamento funzionale diretto col tipo di navigazione e con i bisogni delle navi e del loro carico, e purché (Corte di Giustizia CE cause riunite C-181/04 e C-183/04) rese direttamente all’armatore della nave.

Sul caso specifico, i servizi di vigilanza armata delle navi battenti bandiera italiana, resi dalla società istante – territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972 – hanno tutti i requisiti ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis):

  • c’è l’utilizzo della nave per scopi commerciali, in quanto, ex art. 5, co.4 DL 107/2011 (misure urgenti antipirateria), i servizi in questione sono consentiti esclusivamente a tutela delle navi mercantili battenti bandiera italiana. Tale caratteristica dovrebbe, quindi, costituire, di per sé, una conferma della destinazione all’esercizio dell’attività commerciale delle navi in questione;
  • c’è il requisito della navigazione in alto mare, poiché, ex art. 5, co. 4 DL 107/2011, le navi che possono fruire del servizio di vigilanza armata sono solo quelle che percorrono tratte comprese nelle acque internazionali a rischio di pirateria, individuate con decreto Ministero della Difesa 1° settembre 2011.
  • Infine, sul requisito delle caratteristiche del servizio e, in particolare, sul nesso funzionale dello stesso rispetto ai bisogni delle navi e del loro carico, tra le prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi sono comprese non solo quelle connesse alla struttura della nave e/o alle sue componenti, ma anche tutti i servizi che, di fatto, rendono possibile l’esercizio dell’attività cui la nave stessa è destinata. Dato che la pirateria rappresenta una concreta minaccia alla libertà di navigazione, il servizio di vigilanza armata, fornito dalla società istante alle navi mercantili italiane, ha un nesso funzionale diretto con i bisogni della nave, poiché garantisce la sua sicurezza e il suo carico oltre che l’incolumità dell’equipaggio durante la navigazione nelle rotte internazionali.

Per tali motivi i servizi di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria possono fruire del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

IVA: modifiche regime IVA editoria CM 23/E/2014

Dall’1 gennaio 2014 sono cambiate le regole del regime IVA monofase, riservato al commercio dei prodotti editoriali, ex art. 74, co.1, lett. c) DPR 633/1972 (modificato da art.19, co.1, lett. a) DL 63/2013. In tale regime l’IVA viene pagata dall’editore (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente)  in relazione:

  • al numero delle copie vendute
  • o in alternativa col metodo di “forfetizzazione della resa”.

L’Agenzia Entrate, con CM 23/E/2014, fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dell’IVA nel settore dell’editoria. In particolare dal 1° gennaio 2014 cambiano:

  • la definizione di supporti integrativi (cd o altri dispositivi sonori o visivi, digitali oppure no, ceduti con prezzo indistinto, ma anche gratuitamente, abbinati al prodotto editoriale e non commerciabili separatamente): essi  sono solo quelli abbinati ai manuali (dizionari compresi) delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e ai libri per i disabili visivi. Fuori, quindi, cd e cassette allegati a quotidiani e periodici.
  • l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione
  • l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione
  • l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi

Sotto il profilo soggettivo, il regime è applicabile dagli editori (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente).  Se il prodotto proviene (o è trasmesso anche per via telematica) da un altro Paese UE o extra UE, il soggetto passivo tenuto ad applicare il regime speciale è il cessionario o l’importatore che opera in Italia.

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INTRASTAT: abolizione Intrastat servizi ricevuti dal 2015

Con il Cdm 20/06/2014 che ha approvato il D.Lgs di semplificazione fiscale al fine di limitare gli adempimenti per le imprese, è prevista la riduzione del contenuto dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi generiche.

Le norme UE sull’Intrastat (art. 264, par. 1, lett. d) Direttiva 2006/112/CE) richiedono il solo valore totale delle cessioni di beni effettuate e delle prestazioni di servizi rese, mentre nessun obbligo sussiste a livello UE in relazione alle operazioni passive: per queste ultime la compilazione dei modelli INTRA (INTRA 1-quater e INTRA 2-quater) sarà comunque abolita dal 2015, ex art. 50-bis del DL 331/93.

Tali modifiche saranno recepite nella modulistica Intrastat con provvedimento del direttore Agenzia Dogane, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. di semplificazione.

Per le sanzioni inoltre è previsto quanto segue:

  • disapplicazione per omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici richiesti nei modelli INTRA, dato che le attuali sanzioni da 516 a 5.164 euro, ex art. 11 DLgs. 322/1989, sono sproporzionate rispetto alla violazione, avendo ad oggetto errori meramente formali privi di rilievo tributario.
  • applicazione delle sanzioni di cui sopra alle sole imprese tenute alle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale dell’ISTAT, inserite in uno specifico elenco pubblicato periodicamente. Per questi ultimi soggetti, è in ogni caso abolito il cumulo giuridico delle sanzioni per l’omessa o irregolare comunicazione dei dati statistici relativi a più modelli INTRA.