TERRITORIALITA’: registrazioni per MOSS dal 1° ottobre 2014

Dal 01/01/2015, il regime speciale IVA B2C che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore, forniti da prestatori non stabiliti nella UE (VoES), sarà esteso ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della direttiva 2008/8/CE: il MOSS (Mini One Stop Shop).

In pratica, dal 01/01/2015 cambieranno le norme IVA sul luogo di prestazione dei servizi TBES – telecomunicazione, tele radio diffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C): a partire da tale data, tali servizi si considereranno effettuati nel Paese UE del destinatario e non in quello del prestatore.

Dal 01/10/2014, partono le registrazioni per il MOSS (Mini One Stop Shop)

L’Agenzia Entrate fornisce le prime indicazioni sul percorso che porterà all’operatività del MOSS dal 01/01/2015: gli operatori commerciali potranno registrarsi sul sito dell’Agenzia Entrate dal 01/01/2014, mentre ad oggi sono già disponibili sul sito l’infografica e la scheda in italiano e in inglese con il calendario degli step che segnano il prossimo arrivo del mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare l’IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C).

Il fornitore, infatti, dovrà trasmettere telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti IVA, che saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Possono avvalersi del MOSS:

  • i soggetti passivi stabiliti nella UE (in tal caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale);
  • i soggetti passivi stabiliti extra UE (in tal caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese UE).

Il regime è facoltativo,  ma se un contribuente sceglie di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri

>>>> Vai alla scheda sul sito dell’Agenzia Entrate

>>>> Vai al sito della Commissione UE 

>>>> Vai alla sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata alla Territorialità servizi

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.09

E’ online sul sito del Commercialista Telematico il nuovo e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.09, aggiornato al 13/05/2014.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per circa 400 pagine.

>>>> Scarica gratuitamente indice e presentazione dell’e-book

Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare:

  • la cronologia delle modifiche alla normativa IVA dal 2010;
  • l’ingresso della Croazia nella UE a partire dal 01/07/2013 e i riflessi IVA(beni, servizi, triangolazioni) e doganali (origine, ecc.)
  • le operazioni effettuate prima della nomina del rappresentante fiscale;
  • il nuovo Codice Doganale Comunitario Reg. UE 952/2013;
  • la RM 10/E/2014 sull’Expo Milano 2015
  • la RM 94/E/2013 sulle cessioni all’esportazione con effetto traslativo differito
  • la sentenza della corte UE sul termine di 90 giorni per l’export
  • l’immissione in libera pratica senza prestazione di garanzia dal 08/04/2014
  • determinazione del valore in dogana tramite first sale rule per vendite a catena;
  • il Reg. 1042/UE/2013 in tema di servizi immobiliari e servizi Tbes
  • il nuovo regime MOSS (Mini One Stop Shop) per i servizi Tbes (Telecommunication Broadcasting Electronic Services);
  • le novità in materia di VIES
  • lo scadenzario Intrastat 2014
  • il caso particolare della triangolazione con leasing
  • la nuova comunicazione polivalente per acquisti da san Marino e comunicazioni black list e le modalità di compilazione
  • l’uscita di San Marino dall’elenco dei Paesi Black List DM 12/02/2014
  • lo scadenzario Black List 2014
  • le nuove proposte di armonizzazione delle sanzioni doganali in ambito UE
  • la CM 35/E/2013 in merito all’IVA pagata a seguito di accertamento import

>>>> Acquista l’e-book (prezzo 30,25 € IVA inclusa)

IMPORT: no prestazione di garanzia per beni in libera pratica destinati ad altro Stato UE

A partire dal 8/04/2014 iniziano i controlli automatizzati di validità e coerenza delle dichiarazioni relative a merci destinate ad essere trasferite in altro stato UE.

L’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota n. 3540 fornisce istruzioni per applicare lo speciale regime 42 (importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE), per contrastare i possibili comportamenti illeciti e verificare con certezza che le merci vengano effettivamente trasferite in un altro Stato UE, presupposto per la concessione della sospensione dell’IVA.

A monte delle modifiche normative, la direttiva 2009/69/CE, recepita ex L.217/2011 (legge comunitaria 2010) con l’introduzione all’art.67 DPR 633/1972 dei commi 2-bis e 2-ter .

In particolare, con le nuove disposizioni, cambiano i dati che gli operatori devono inserire nella dichiarazione doganale, per potersi avvalere del beneficio della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro; l’importatore indica obbligatoriamente nella casella 44 della dichiarazione doganale:

  • il numero di partita IVA ad esso attribuito nello Stato UE di importazione preceduto dal codice Y040, o il numero dipartita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato UE di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

Tali prescrizioni si applicano anche in caso di ricorso al regime di reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato UE (regime 63).

I citati codici garantiscono prassi uniformi nella UE in relazione alle modalità di comunicazione dei dati richiesti all’atto dell’importazione per la concessione della sospensione del pagamento IVA.

Viene inoltre istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella casella 44, del contratto di trasporto, a prova dell’effettivo trasferimento del bene in un altro Stato UE: si tratta di un’informazione non obbligatoria, ma che potrebbe essere richiesta dall’ufficio doganale se ritenuta necessaria per il riconoscimento del regime.

Ulteriore presupposto indispensabile per la sospensione IVA all’importazione è l’iscrizione dell’importatore e dell’acquirente nel VIES, come soggetti passivi IVA abilitati agli scambi intra UE.

Infine, per ottimizzare le operazioni di controllo, nel sistema AIDA, in presenza dei codici 42 o 63 nella casella 37 (Regime), l’operatore immette le informazioni richieste dalla normativa, in modo che il sistema stesso possa verificarne la validità e la coerenza con gli altri dati della dichiarazione.

A partire dal 8/04/2014 quindi non è più dovuta la prestazione di garanzia per l’importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE (regime 42).

IVA: diritto imbarco passeggeri sempre imponibile

La Cassazione, con sentenza n. 5362 del 07/03/2014, ha stabilito che il diritto d’imbarco per passeggeri (artt. 1 e 5 L.324/1976) riscosso dalla compagnia aerea è assoggettabile a IVA al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero.

La Corte, chiarendo la distinzione tra pagamento di tasse e diritti aeroportuali in questione e pagamento di corrispettivi per l’uso di infrastrutture e beni dell’aerostazione, ha stabilito l’inapplicabilità ai diritti d’imbarco dell’art. 9, co.1, n. 6 DPR 633/1972 (non imponibilità dei “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto…”) ed anche l’inapplicabilità dell’art.15, co.1, n.3 DPR 633/1972 (esclusione dalla base imponibile IVA per le ‘somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate’). Di contro, trova diretta applicazione l’art.13 DPR 633/1972, nella parte in cui ragguaglia la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “…all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Quindi, il fatto che l’obbligo di pagamento dei diritti è a carico del vettore – in ogni ipotesi di movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile – ne evidenzia incontrovertibilmente il nesso diretto con la prestazione del servizio di trasporto, poichè “…il pagamento dei diritti integra un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del servizio, indipendentemente dalle modalità…prescelte per la sua traslazione sul passeggero, di guisa che esso comunque contribuisce a formare la base imponibile dell’imposta, anche qualora s’intendano configurare i diritti che ne sono oggetto come tributo”.

In conclusione, i diritti d’imbarco sono quindi in ogni caso elementi della base imponibile IVA, essendo errata la tesi secondo cui lo svolgimento del servizio di trasporto da parte della società contribuente può prescindere dall’attività di riscossione dei diritti d’imbarco, dato che il vettore è tenuto al pagamento dei diritti d’imbarco proprio al verificarsi del presupposto di legge del movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile.