DOGANA: non è annullabile dal giudice la bolletta doganale accettata dall’autorità doganale

La dichiarazione o bolletta doganale, ex Reg. CEE 2913/1992:

  • serve a vincolare una merce a un determinato regime doganale, per il quale deve contenere tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per il vincolo al regime doganale per il quale essa è destinata;
  • può essere prodotta da chiunque possa presentare o far presentare in dogana la merce unitamente ai documenti necessari, tranne il caso in cui l’accettazione della dichiarazione faccia sorgere determinati obblighi in capo a una certa persona, nel qual caso il dichiarante deve coincidere con quest’ultima;
  • deve essere presentata da un dichiarante stabilito nella UE, tranne i casi di transito, ammissione temporanea, oppure che le merci siano dichiarate a titolo occasionale, previa valutazione dell’autorità doganale;
  • può essere invalidata tramite richiesta all’autorità doganale se:
    • il dichiarante prova che la merce è stata vincolata per errore a un regime/destinazione doganale;
    • oppure non è più giustificato il vincolo per il quale la merce ha avuto una determinata destinazione doganale.
  • NON può essere invalidata se:
    • l’autorità doganale decide di procedere alla visita merce, e in tal caso la richiesta potrà essere valutata dopo la visita;
    • oppure ha concesso lo svincolo delle merci (tranne che alcune ipotesi particolari).

In base a quanto sopra, la Corte di Giustizia UE (causa C-138/10) ha stabilito che il dichiarante non può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento della bolletta doganale da lui predisposta qualora questa sia già stata accettata dall’autorità doganale: questo poichè la tale dichiarazione viene compilata in base alle informazioni fornite (atto unilaterale) dal dichiarante, e non in base a decisioni dell’autorità doganale; il fatto inoltre che l’autorità doganale possa procedere a verifiche documentali, fisiche o quant’altro non cambia questo assunto, poichè tali azioni non sono obbligatorie, per cui può avvenire che ad una merce si applichi una determinata normativa solo in base alle indicazioni del dichiarante in bolletta.

Il dichiarante quindi si assume la responsabilità per le informazioni riportate in bolletta, per l’autenticità dei documenti e per l’osservanza delle norme doganali in materia (Reg. CEE 2454/1993): tali informazioni diventano di fatto irrevocabili, salvo eccezioni appositamente regolamentate e che sono le uniche che possono far scattare la richiesta di annullamento, che può però essere rivolta solo all’autorità doganale che aveva precedentemente convalidato la dichiarazione, e non all’autorità giudiziaria, alla quale si potrà invece ricorrere dopo, contro le decisioni dell’autorità doganale prese sulla richiesta del dichiarante.

TERRITORIALITA’: Reg. (UE) 1042/2013 e servizi immobiliari

Per uniformare la tassazione in tutta la UE, con Reg. (UE) 1042/2013 sono state introdotte regole dettagliate anche in materia di servizi immobiliari, uno dei servizi con le modalità di tassazione meno uniformi in tutta la UE.

Il criterio di tassazione dei servizi relativi a beni immobili è quello del luogo ove sono situati gli immobili (v. art.7-quater, co.1, lett. a DPR 633/1972); tuttavia resta sempre difficile capire quando si è in presenza di tali tipi di servizi, poichè a livello UE non esiste una definizione unica di bene immobile, e neanche dei criteri per collegare univocamente un servizio a un bene immobile.

Il Reg. (UE) 1042/2013 colma queste lacune, definendo innanzitutto i beni immobili come (art.13 ter):

  • una parte specifica del suolo, in superficie o sottosuolo, su cui possano essere costituiti diritti di proprietà e possesso;
  • qualsiasi fabbricato/edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sotto o sopra il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile o rimovibile;
  • qualsiasi elemento che sia stato installato e sia parte integrante di un fabbricato o edificio e in mancanza del quale il fabbricato o edificio risulti incompleto (porte, scale, finestre, ascensori);
  • qualsiasi elemento, apparecchio, congegno installato permanentemente su un fabbricato o edificio che non possa essere rimosso senza alterare o distruggere il fabbricato o edificio.

L’Agenzia Entrate ha definito (CM 38/E/2010 – risp.1.8) bene immobile quando non sia possibile separare il mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Sono prestazioni relative a beni immobili i servizi che hanno un collegamento sufficientemente diretto con i beni immobili, ad es. se il bene è un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione nonchè, con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi come oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene. In maniera simile si era espressa anche l’agenzia Entrate con RM 48/E/2010.

Sono servizi immobiliari :

  • elaborazione di planimetrie per un fabbricato o parti di esso destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere che il fabbricato sia stato costruito;
  • la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
  • l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
  • l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione ef­fettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la con­cimazione;
  • il rilevamento e la valutazione del rischio e del­l’integrità di beni immobili;
  • la valutazione di beni immobili, anche a fini as­sicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
  • la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’im­mobile ad uso esclusivo del destinatario;
  • la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
  • la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare li­cenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e re­stauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e ripara­zione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • l’installazione o il montaggio di macchinari o at­trezzature che, una volta installati o montati, pos­sano essere considerati beni immobili;
  • lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che pos­sano essere considerati beni immobili;
  • la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o resi­denziali da o per conto del proprietario;
  • attività di intermediazione nella vendita, nella lo­cazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni ma­teriali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
  • servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferi­mento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qua­lora la sottostante operazione che dà luogo all’al­terazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

Non sono invece servizi relativi a beni immobili:

  • l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
  • il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario (ma vedi anche causa C-155/12, in parte contrastante con la CM 28/E/2011);
  • la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
  • l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione ana­loga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;
  • la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a con­sentire l’esposizione di prodotti, quali la progetta­zione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
  • l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
  • la gestione del portafoglio di investimenti immo­biliari;
  • servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al par. 2, lett. q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esi­stenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Possono essere servizi immobiliari:

  • qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni im­mobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il presta­tore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.

IVA: esenzione su servizi educativi se le finalità perseguite sono simili a quelle degli organismi pubblici

Fonte: Fisco Oggi

Data: 29/11/2013

Autore: M. Maiorino

Corte Ue: sui servizi educativi, ok a esenzione ma a una condizione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione normativa di alcuni articoli della direttiva 2006/112/Cee, relativa al sistema comune Iva
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione ex artt. 132,133 e 134 Direttiva 2006/112/CEE, relativa al sistema comune sull’Iva. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione finanziaria polacca a una società di diritto polacco in relazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici.Il protagonista della controversia
La società organizza azioni di formazione e conferenze specializzate in vari settori di istruzione e formazione. Tali azioni sono organizzate dalla società nell’ambito delle proprie attività economiche il cui fine consiste nel generare un regolare profitto. Tra l’Amministrazione e la società è insorta una controversia relativa alla possibilità che i servizi di formazione erogati siano esentati dall’Iva, ovvero ad essa assoggettati.Il rinvio ai giudici comunitari
La controversia è approdata all’autorità giurisdizionale competente che ha sollevato dinanzi alla Corte Ue, tra l’altro, la seguente questione pregiudiziale. In particolare se le disposizioni ex artt. 132, 133 e 134 direttiva Iva debbano essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione dall’Iva.Le valutazioni della Corte Ue
In via preliminare l’art. 132 Direttiva, alla lettera i) prevede l’esenzione per “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
In base a quanto risulta dalla giurisprudenza consolidata, i termini con cui sono state designate le esenzioni, ex art. 132 sesta direttiva, devono essere interpretati restrittivamente. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da tali esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dell’Iva.
Quanto all’obiettivo perseguito dall’esenzione ex art. 132 Direttiva IVA, emerge da tale disposizione che l’esenzione, garantendo un trattamento più favorevole, in materia di Iva, alle prestazioni connesse all’insegnamento, è diretta a facilitare l’accesso a tali prestazioni evitando l’aumenti dei costi che si verificherebbe nel caso del loro assoggettamento a imposta.
Sulla base di tali finalità, si deve rammentare che il carattere commerciale di una attività non esclude, nell’ambito dell’articolo 132 della direttiva Iva, che essa presenti il carattere di un’ attività di interesse pubblico.
Parimenti, la Corte UE ha precisato che il termine organismo, menzionato ex art. 132, è in via di principio sufficientemente ampio per includere enti privati che perseguono scopi di lucro.
Laddove il legislatore comunitario non ha espressamente subordinato il beneficio delle esenzioni in parola alla mancanza di uno scopo di lucro, il perseguimento di tale scopo non può escludere il beneficio delle esenzioni.
Inoltre, l’articolo 134 della direttiva non esclude affatto la possibilità di estendere l’esenzione di cui all’articolo 132 della direttiva a organismi privati che effettuino servizi educativi a fini commerciali.
La Corte ritiene al riguardo che le disposizioni ex artt. 132, 133 e 134 Direttiva non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati da Iva.
Secondo l’articolo 132 della direttiva Iva, i servizi educativi sono esentati soltanto se effettuati da enti di diritto pubblico con uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato  membro interessato aventi finalità similari. Da ciò deriva che gli altri organismi, quali quelli privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle dei suddetti organismi pubblici.
Pertanto, un’esenzione applicabile in maniera generale, come nel caso di specie, all’insieme delle prestazioni di servizi educativi, qualunque sia lo scopo perseguito dagli organismi privati che forniscono tali prestazioni, è incompatibile con l’articolo 132, come concepito dal legislatore comunitario.
Nei limiti in cui l’articolo 132 della direttiva Iva non precisi le condizioni e le modalità in base alle quali tali finalità simili possono essere riconosciute, compete in via di principio al diritto nazionale di ciascuno Stato membro fissare le norme in base alle quali un tale riconoscimento può essere accordato ad organismi del genere.

Le conclusioni della Corte di giustizia
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che le disposizioni degli articoli 132, 133  e 134 della direttiva Iva devono essere interpretate nel senso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati dall’Iva.
Tuttavia, l’articolo 132  osta a una esenzione dell’insieme delle prestazioni di servizi  educativi, in maniera generale, senza che siano prese in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni.

Fonte:
Data della sentenza
28 novembre 2013
Numero della causa
C‑319/12
Nome delle parti
Minister Finansów
contro
MDDP sp. zo.o. Akademia Biznesu

IVA: passaggio dal 21% al 22% – CM 32/E/2013

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P. Pullella Lucano

Data: 5/11/2013

Iva ordinaria dal 21 al 22%: le istruzioni, ora come allora

Chiarimenti più “maturi” sulle modalità operative connesse all’applicazione della nuova aliquota affinché i contribuenti possano gestire al meglio i relativi adempimenti.
A un mese dall’entrata in vigore della disposizione normativa che ha decretato l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria (articolo 40, comma 1-ter, DL 98/2011, come modificato dall’articolo 11 comma 1, lettera a), del DL 76/2013), l’Agenzia delle Entrate, con la CM 32/E/2013 del 5 novembre, rinviando in linea generale alle precisazioni fornite in occasione del precedente aumento dell’imposta (circolare n. 45/2011), dà indicazioni sul comportamento da adottare in caso di dubbi sul momento di effettuazione delle operazioni, in particolare per quei settori costretti a fare i conti con fatturazioni riferite a periodi in cui vigeva un’aliquota diversa.È il caso dei fornitori di acqua, luce, gas e di tutte le altre società che erogano servizi di pubblica utilità. L’Agenzia, infatti, considerata la complessità gestionale relativa alla fatturazione – prima presuntiva e, poi, di conguaglio a credito del cliente – dei servizi offerti, indica un percorso alternativo rispetto a quello descritto nella CM 45/E/2011 e afferma che, nelle note di accredito per pareggiare i conti in base ai consumi effettivi, è applicabile l’aliquota ordinaria dell’ultima “fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa”.
Se invece il cliente risulta debitore, l’aliquota da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.L’aliquota è fedele al momento anche se questo cambia
Sul quando si deve ritenere concluso uno scambio, la circolare ricorda che, qualunque sia il momento di effettuazione delle operazioni, a quello bisogna guardare per la corretta applicazione della nuova aliquota. In sostanza, anche se le norme sono cambiate, in particolare riguardo agli acquisti intracomunitari, per gli operatori del settore nulla è mutato: è sufficiente individuare il momento giusto di un’operazione, facendo riferimento alla disposizione che lo fissa: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del Dpr 633/1972; per gli acquisti intra-Ue, l’articolo 39 DL 331/1993. Quest’ultimo, dall’1 gennaio 2013, fa coincidere tale momento con la partenza del bene dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.
Stesso discorso anche per chi ha scelto di stare nel regime Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012). La norma, pur prevedendo deroghe in relazione al momento di esigibilità dell’imposta e di esercizio della detrazione, non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.

Regolarizzare le sviste: tutto come la prima volta
Per correggere senza sanzioni le fatture emesse dall’1 ottobre con la vecchia aliquota, gli operatori dovranno effettuare le opportune variazioni in aumento (articolo 26 del Dpr 633/1972) e versare la maggiore imposta nei termini anticipati dal comunicato stampa del 30 settembre scorso. Quindi:

  • i contribuenti mensili, entro il termine di versamento dell’acconto (27 dicembre) per le fatture emesse a ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per quelle del mese di dicembre
  • i trimestrali, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.