IVA: da domani 1° ottobre 2013 aliquota al 22% – ISTRUZIONI

Da domani 1° ottobre 2013, nonostante tutto, l’IVA aumenta dal 21% al 22%. Senza commentare questa ennesima bastonata, di seguito le regole per un’applicazione corretta di questa infausta modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione ex art.6 DPR 633/1972:

CESSIONI DI BENI

  • cessioni di beni mobili: IVA al 22% a partire dalle consegne/spedizioni effettuate dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni di beni immobili: IVA al 22% a partire dai rogiti stipulati dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni con fatture differite: consegne o spedizioni effettuate a settembre 2012 con fattura da emettere entro il 15/10/2013, dal momento che tali cessioni vanno nella liquidazione IVA di settembre si applica l’IVA al 21%.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

  • prestazioni di servizi eseguite fino al 30/09/2013,
    • se fatturate ed incassate dal 1/10/2013, IVA al 22%;
    • se emessa parcella proforma fino al 30/09/2013, ma con incasso e fatturazione dal 1/10/2013, IVA al 22%;
  • prestazioni di servizi ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per i quali il momento di effettuazione coincide con il momento di ultimazione della prestazione, che devono essere trattati in reverse charge dal committente italiano, con autofattura o integrazione della fattura estera: il discrimine in questo caso tra l’applicazione dell’IVA al 21% o al 22% è la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, conformemente a quanto previsto dalla CM 16/E/2013.

NOTE DI VARIAZIONE

note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, emesse a partire dal 1/10/2013, si applica l’aliquota dell’operazione originaria, in particolare se l’operazione originaria è stata effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, quindi al 21%, allora la nota di variazione avrà la medesima aliquota, anche se emessa successivamente

AGGIORNAMENTO: ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE Da Fisco Oggi 30/09/2013

Da domani l’Iva aumenta di un punto: dal 21 passa al 22 per cento

Le prime indicazioni dell’Agenzia agli operatori economici per l’applicazione della nuova aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto in vigore dall’1 ottobre
Un comunicato stampa delle Entrate, informa che la regolarizzazione di eventuali errori nell’attuazione dell’articolo 40, comma 1-ter del Dl 98/2011 (come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dl 76/2013) non darà luogo a sanzioni, se il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi dovuti, avviene nei termini indicati nella circolare 45/E del 12 ottobre 2011.Gli operatori economici, che dovranno applicare, già da domani (OGGI ndr) , la nuova aliquota Iva del 22%, nella fase di prima applicazione, potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento, se per ragioni di ordine tecnico non riescono ad aggiornare rapidamente i software per la fatturazione e i misuratori fiscali.
Nel comunicato si precisano le scadenze entro cui potrà essere effettuato il versamento dell’Iva a debito, in base alla nuova aliquota, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni.

 

Liquidazione periodica Periodo di fatturazione Termine versamento
mensile ottobre e novembre Versamento acconto IVA
(27 dicembre)
dicembre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)
trimestrale quarto trimestre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)

Inoltre, la nota avverte che “Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21 per cento”.

 

 

RIMBORSO IVA UE: termine per istanza perentorio

Fonte: Fisco Oggi

Data: 17/09/2013

Autore: Giurisprudenza delle imposte a cura di ASSONIME

Nel Rimborso Iva per non residenti è perentorio il termine per l’istanza. Considerarlo meramente ordinatorio, contrasterebbe con lo scopo perseguito dalle direttive Cee di armonizzare le diverse discipline interne vigenti nei vari Stati membri

Con la sentenza n. 16692 del 3 luglio, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla natura perentoria ovvero ordinatoria del termine semestrale entro il quale i soggetti non residenti sono tenuti a presentare l’istanza di rimborso del tributo assolto sull’acquisto di beni e/o servizi in un altro Stato membro (nella specie, Italia), di cui all’articolo 7, par. 1, co. 1, della direttiva Cee n. 79 del 6 dicembre 1979, recepito nel nostro ordinamento con l’articolo 38-ter del Dpr 633/1973 (entrambi nel tenore vigente “ratione temporis”).Come noto, l’articolo 7, par.1, co.1, della direttiva n. 79/1072/Cee del 6 dicembre 1979 (vigente all’epoca dei fatti dedotti in controversia), fissava detto termine nel sesto mese successivo allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta era divenuta esigibile e, cioè, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui era sorto il diritto al rimborso (termine successivamente prorogato al 30 settembre dello stesso anno, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2008/9/Ce del 12 febbraio 2008, recepita nel nostro ordinamento dal Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18).Il termine in questione era stato introdotto nella normativa nazionale con l’articolo 1 del Dm 20 maggio 1982, attuativo della disciplina recata dall’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 (ora confluita negli articoli 38-bis2 e 38-bis3 del citato Dpr n. 633), senza peraltro specificarne la natura perentoria, o meno.

Come ricordato dalla Suprema corte nella sentenza in nota, l’incertezza generata dalla mancata indicazione della natura di detto termine aveva determinato l’insorgere di un contrasto giurisprudenziale, sanato solo da una recente pronuncia della Corte di giustizia europea.
La Corte di giustizia, con la sentenza 21 giugno 2012, n. C-294/11, ha infatti riconosciuto al termine in questione carattere decadenziale e, quindi, posto a pena di decadenza dall’esercizio del relativo diritto (in senso conforme: Cassazione 5 aprile 2013, n. 8366; 15 marzo 2005, n. 5559; 13 aprile 2005, n. 7703; 3 maggio 2005, n. 9142; mentre, in senso contrario: Cassazione 12 gennaio 2010, n. 286; 1° dicembre 2004, n. 22563).

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha inteso conformarsi all’interpretazione da ultimo fornita dai Giudici europei, ricordando che, viceversa, considerare il medesimo termine come avente carattere meramente ordinatorio, si porrebbe in contrasto con lo scopo (perseguito dalle medesime direttive) di armonizzazione delle diverse discipline interne vigenti in materia nell’ambito dei vari Stati membri.
Le conclusioni cui perviene la sentenza in esame si pongono in linea anche con quanto in passato affermato dall’Amministrazione finanziaria nazionale con la risoluzione n. 320966 del 24 luglio 1985, nonché la risoluzione n. 47/E dell’11 aprile 2000.

BLACK LIST: semplificazioni e nuovo modello in arrivo

Il c.d. DDL “Semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19/06/2013, prevede che la comunicazione black list vada trasmessa con cadenza annuale, senza essere più collegata alle singole operazioni.

L’art. 1, co. 1, 2 e 3, DL 40/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia Entrate acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500 (valore previsto ex DL 16/2012), poste in essere con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata(v. DM 04/05/1999 persone fisiche e DM 21/11/2001 persone giuridiche).

La comunicazione va presentata telematicamente, con periodicità mensile o trimestrale.

È, inoltre, previsto l’incremento della soglia di esenzione dagli attuali € 500 a € 1.000.

Con il Provvedimento 02/08/2013, prot. 94908, l’Agenzia Entrate ha stabilito che la comunicazione delle operazioni “black list”, effettuate a partire dal 01/10/2013, dovrà essere fatta utilizzando il modello previsto per la comunicazione delle operazioni IVA (c.d. “spesometro”).

I termini di presentazione della comunicazione restano gli stessi, e cioè entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda se la periodicità è mensile o trimestrale.

 

EXPORT: prova dell’esportazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19750 del 28 agosto 2013, ha stabilito che la cessione all’esportazione e la conseguente non applicazione dell’IVA, può essere provata con ogni mezzo che abbia il carattere di certezza ed incontrovertibilità.

E’ stata quindi ribaltata la decisione dei giudici tributari della CTR Lombardia che avevano disconosciuto una cessione all’esportazione poiché priva del documento amministrativo unico (DAU). L’ufficio aveva interpretato in maniera restrittiva la normativa ritenendo esclusivamente i mezzi di prova enunciati idonei a provare la natura di operazione extracomunitaria alla cessione operata dal contribuente.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente escludendo che la prova dell’esportazione potesse sostanziarsi semplicemente nella fattura di trasporto/spedizione oppure nella documentazione di pagamento: costituiscono validi mezzi di prova anche la bolletta doganale (DAU) o la vidimazione della fattura o della bolla/DDT.