INTRA UE: tutte le novità in tema di fatturazione e IVA dal 1° gennaio 2013

Con DL 216/2012 (decreto “Salva sanzioni”), è stata recepita la Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione, IVA e scambi intra UE, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.

Le novità principali sono le seguenti:

  1. Obbligo di emettere fattura per tutte le operazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972,

Con la dicitura esplicita:

    • “inversione contabile” per cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate a soggetti passivi UE;
    • “operazione non soggetta” per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE.

L’obbligo di fatturazione rimane escluso solo per le operazioni esenti ex art.10, co. 1, n. da 1 a 4 DPR 633/1972 (operazioni bancarie, assicurative e finanziarie rese a soggetti passivi UE).

Fino al 31/12/2012 l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat).

  1. Ampliamento del volume d’affari ai fini IVA

Tutte le fatture ex artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies DPR 633/1972 concorreranno alla formazione del volume d’affari ai fini IVA, ma tali operazioni non dovranno essere considerate ai fini del calcolo del plafond degli esportatori abituali. 

  1. Numerazione progressiva fatture ex art.21 DPR 633/1972.

E’ previsto che la fattura sia numerata con un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, non più quindi un numero progressivo “per anno solare”. La finalità è di permettere l’identificazione univoca della fattura. Non si sa ancora se ciò significhi che il numero di fattura debba essere identificato con l’anno e il numero insieme per renderla unica (ad es. Fattura n. 1/2013). Si attendono chiarimenti dalle Entrate.

  1. Contenuto delle fattura: Partita IVA e Codici Fiscali.

Sarà obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario soggetto passivo, e il codice fiscale, se il destinatario nazionale della fattura non agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni (privati o enti non commerciali).

Fino al 31/12/2012 è obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario/ committente solo per le fatture in reverse charge o per quelle emesse verso operatori UE.

  1. Contenuto delle fattura: classificazione ai fini IVA dell’operazione.

Sarà obbligatorio indicare in fattura queste specifiche diciture:

  • operazione non soggetta per le cessioni di beni non territorialmente rilevanti ex art.7-bis DPR 633/1972;
  • operazione non imponibile per le operazioni ex artt.8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972;
  • operazione esente per le operazioni ex art.10 DPR 633/1972 eccetto quelle di cui al p.to 6 (lotto, lotterie, concorsi pronostici ecc..);
  • operazioni in regime del margine-beni usati per le operazioni in regime del margine ex DL 41/1995;
  • regime del margine-agenzie di viaggio per operazioni in regime del margine delle agenzie di viaggio ex art.74-ter DPR 633/1972. 
  1. Fattura semplificata.

Per fatture di importo complessivo non superiore a 100 euro sarà possibile, al posto dei dati del cliente, indicare solo:

  • la partita IVA o il codice fiscale se il cliente è stabilito in Italia
  • il codice identificativo IVA per i soggetti UE;
  • solo il corrispettivo totale (al lordo dell’IVA) e l’aliquota per lo scorporo, anziché imponibile e imposta.

La fattura semplificata non è però ammessa per cessioni intra UE, ed operazioni ex artt. da 7 a 7-bis effettuate nei confronti di soggetti passivi UE.

  1. Fattura differita anche per i servizi.

Sarà possibile emettere una fattura cumulativa, con il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni medesime, per le seguenti tipologie di operazioni:

  • cessioni di beni la cui consegna risulta da DDT,
  • prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (es: contratto). 
  1. Fatturazione differita servizi generici ex art.7-ter a soggetti Extra UE:

La fattura per tali servizi potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione; per tali prestazioni il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione del servizio.

Per servizi generici a carattere continuativo o periodico come ad es.:

  • noleggi,
  • locazioni di beni mobili,
  • contratti di deposito o di agenzia,

il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la maturazione dei corrispettivi, quindi la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo alla maturazione.

Per servizi ex art.7-quater DPR 633/1972 come ad es.:

  • servizi relativi agli immobili,
  • servizi alberghieri e di ristorazione,

il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento ma qui la fattura NON può essere emessa entro il 15 del mese successivo al pagamento. 

  1. Momento di effettuazione di cessioni ed acquisti intra UE.

Si considereranno effettuati al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente sia le cessioni intra UE che gli acquisti intra UE. Fino al 31/12/2012 gli acquisti intra UE si considerano effettuati al momento della consegna al cessionario nel territorio dello Stato:

  • dal territorio dello Stato (per le cessioni);
  • da quello dello Stato membro di provenienza (per gli acquisti).
  1. Fatturazione differita per le cessioni intra UE.

La fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex art.41 DL 331/93. 

  1. Regolarizzazione acquisti intra UE.

Il cessionario italiano che non riceve la fattura dalla controparte UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, autofattura in unico esemplare, da registrare entro la data di emissione e con riferimento al mese precedente. Fino al 31/12/2012 il termine di cui sopra è entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

  1. Reverse charge per tutte le operazioni ricevute da soggetti passivi UE.

Obbligo di integrazione della fattura UE ex artt.46 e 47 DL 331/1993, per TUTTE le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE.

 

RIMBORSO IVA UE: Partita Iva = stabile organizzazione. No al rimborso da non residente

Fonte: Fisco Oggi

Data: 7/12/2012

Autore: S. Ungaro

Inammissibile il ricorso contro il diniego dell’ufficio e nessuna rilevanza al fatto che l’operazione commerciale non sia stata effettuata tramite il rappresentante fiscale.

Salvo prova contraria, l’attribuzione a un soggetto straniero della partita Iva fa presumere l’esistenza in Italia di una sua stabile organizzazione. E’ questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 21380 del 30 novembre.

Il fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società non residente, in seguito alla sua richiesta di rimborso dell’Iva, un provvedimento di diniego. Ciò, in quanto il possesso di codice fiscale e di partita Iva consentiva di presumere l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, con il conseguente venir meno dei requisiti indicati nell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 per l’esecuzione dei rimborsi ai soggetti non residenti.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’articolo 38-ter, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevedeva il diritto dei soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità europea al rimborso dell’Iva nel caso in cui fossero privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

Tuttavia, non è stata dello stesso avviso la Commissione tributaria provinciale che, con sentenza confermata dai giudici d’appello, ha accolto il ricorso del contribuente e ritenuto che la nomina di un rappresentante fiscale in Italia e la conseguente attribuzione di partita Iva non dimostrassero “di per sé l’esistenza di una stabile organizzazione, che è un fatto che può essere agevolmente dimostrato e non può essere presunto”.

Il ricorso per cassazione
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972.
Per l’ufficio, infatti, nel sistema dei rimborsi dell’Iva, la circostanza che il soggetto comunitario non residente avesse nominato un rappresentante fiscale (articolo 17 del Dpr 633/1972) comportava l’impossibilità di richiedere rimborsi infrannuali attraverso il sistema disciplinato dall’articolo 38-ter, primo comma, a prescindere dalla circostanza, del tutto irrilevante, che l’operazione fosse stata o meno effettuata per il tramite del suddetto rappresentante legale.

La pronuncia
La Corte di cassazione, con la sentenza 21380 del 30 novembre, ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, dal momento che, come già affermato in precedenza dagli stessi giudici di legittimità (Cassazione, sentenze 17373/2002, 10925/2002, 7689/2002, 3570/2003 e 6799/2004), dall’attribuzione della partita Iva a un soggetto che ne abbia fatta richiesta deriva, per ragioni di ordine logico-giuridico, la presunzione dell’esistenza di una stabile organizzazione.
Tale presunzione, tuttavia, non è di ordine assoluto, per cui non è precluso a colui che agisca per il rimborso a norma dell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 (nella versione vigente all’epoca dei fatti) dimostrare la mancanza in concreto di quegli elementi di ordine personale e materiale che contrassegnano la nozione di stabile organizzazione.

Ciò nonostante, ha concluso la Corte suprema, non appare di alcuna rilevanza la circostanza valorizzata dai giudici di merito per sostenere l’ammissibilità del ricorso alla procedura di rimborso nel caso di specie, ovvero che l’operazione commerciale da cui deriva il credito d’imposta sia stata effettuata senza avvalersi del nominato rappresentante fiscale.
Per i suddetti motivi, la Cassazione ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito e cassato la sentenza d’appello, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Il precedente
Non molti anni fa, la Suprema corte ha affrontato l’analogo caso di un contribuente non residente (si trattava di una famosa società operante nel settore del tabacco) al quale l’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso ex articolo 38-ter dell’Iva pagata per rivalsa nell’anno 1995 in relazione a operazioni imponibili fatturate da terzi in Italia. Anche in tal caso, l’ufficio aveva emesso il provvedimento di diniego, poi impugnato dinanzi ai giudici tributari, sulla base della ritenuta esistenza in Italia di una stabile organizzazione della società stessa.
Il ricorso della società era stato accolto in primo grado in quanto, per la Ctp, l’ufficio non aveva offerto elementi di fatto e di diritto atti a dimostrare che la ricorrente risultava disporre di una stabile organizzazione in Italia. Cosa che, invece, era evidente per i giudici di appello, per effetto dell’attribuzione della partita Iva.
La questione è stata risolta definitivamente dalla Corte di cassazione con la sentenza 7703 del 13 aprile 2005 (richiamata anche dalla sentenza 21380/2012), che ha ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: dall’attribuzione della partita Iva a un soggetto straniero deriva la presunzione dell’esistenza in Italia di una sua stabile organizzazione, ferma restando la possibilità per l’interessato di dimostrare l’insussistenza degli elementi che la caratterizzano. Nessun ulteriore onere probatorio incombe, invece, sull’Amministrazione finanziaria.

INTRA UE: le novità in tema di fatturazione ed IVA dal 2013

Dal 1° gennaio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE, sono previste importanti novità in materia di fatturazione.

Le principali novità che verranno introdotte con un D.Lgs sono in breve le seguenti:

  • obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi UE: le disposizioni ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 si applicheranno non solo agli acquisti intra UE ex art. 38 DL 331/1993 e ai servizi generici ex art. 7-ter  DPR 633/1972 (servizi generici, per cui l’integrazione è stata resa obbligatoria, per gli acquisti effettuati dal 17 marzo 2012  dalla Legge 217/2011 Comunitaria 2010),  ma anche agli altri acquisti di beni e servizi da soggetti passivi UE rilevanti nello Stato, ex artt. 7 e ss. DPR 633/1972.
  • Obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate sia nei confronti di committenti soggetti passivi UE che extra UE: ad oggi, l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat). L’obbligo di fatturazione sarà tuttavia escluso per le operazioni esenti ex art. 10, co.1, n.da 1 a 4, DPR 633/1972 (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative) rese a soggetti passivi UE. L’obbligo di fatturazione verso i soggetti extra UE dovrebbe riguardare anche le operazioni nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi, ad es. per i servizi non soggetti ad IVA ex artt. 7-sexies e 7-septies DPR 633/1972. Per i committenti UE, gli obblighi di fatturazione dovrebbero essere invece limitati alle operazioni nei confronti di soggetti passivi.
  • Modifica del momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari ex art. 39 DL 331/1993. Tali operazioni si considereranno effettuate al momento dell’inizio del trasporto o spedizione dall’Italia (per le cessioni intra UE) o dallo Stato UE di provenienza (per gli acquisti intra UE), salve le fattispecie di differimento del trasferimento della proprietà (ad es., vendite con riserva di gradimento o a prova, contratti estimatori). L’anticipato pagamento dei corrispettivi sarà irrilevante, sarà invece rilevante l’emissione anticipata della fattura. In caso di cessioni o acquisti intra UE continuativi, si considereranno effettuati alla fine di ciascun mese.
  • Regolarizzazione degli acquisti intra UE ex art. 46, co. 5, DL 331/1993. Il mancato ricevimento della fattura dovrà essere regolarizzato entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione anziché entro il secondo mese. In caso di fattura irregolare, la regolarizzazione è prevista entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura anziché entro 15 giorni.
  • Possibilità di differire al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione la fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter del DPR 633/1972 resi a soggetti passivi UE. Per i “servizi individuabili attraverso idonea documentazione” effettuati nell’arco di uno stesso mese nei confronti di un medesimo soggetto, potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese seguente. Si ricorda che per i servizi generici, differentemente dalle cessioni intra UE, l’anticipata fatturazione non costituisce momento di effettuazione dell’operazione mentre rileva il pagamento di acconti.
  • Volume d’affari ex art. 20 DPR 633/1972 e sua determinazione. Concorreranno alla sua formazione anche le operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, rese sia a committenti soggetti passivi UE che a soggetti extra UE: tale inclusione avrà conseguenze negative ad es. sul raggiungimento dello status di esportatore abituale (ammontare annuo delle operazioni con l’estero non imponibili supera il 10% del volume d’affari).
  • Contenuti della fattura (art. 21 DPR 633/1972): sarà obbligatorio indicare anche il numero di partita IVA dei cessionari o committenti residenti ovvero il numero identificativo IVA dei soggetti UE. In caso di soggetti non passivi IVA residenti, nella fattura andrà indicato il codice fiscale.

TERRITORIALITA’: nuova pubblicazione dei Dottori Commercialisti sui servizi

Sul sito del CNDCEC è stato pubblicato in data 14/11/2012 un nuovo documento, “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”, ad opera della Commissione di Studio Fiscalità dell’Area Enti Pubblici.

Vengono affrontati in particolar modo i seguenti temi dal punto di vista degli Enti Locali:

  • il momento di effettuazione del servizio;
  • l’integrazione delle fatture UE;
  • la mancata iscrizione al VIES (che diventa addirittura un vantaggio per l’Ente!);
  • la territorialità relativa alle manifestazioni fieristiche.

>>>> Scarica il documento “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”