INTRA UE: prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani

Prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani.

L’Agenzia Entrate, con la CM 12/E/2020, chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di prova del trasporto in una cessione intra UE, anche in relazione alle VAT quick fixes 2020 (applicabili dal 1/1/2020, introdotte ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011).

VAT QUICK FIXES 2020

Sono finalizzate ad uniformare la prova della cessione intra UE negli Stati membri: in sintesi, le nuove regole direttamente applicabili negli Stati UE stabiliscono presunzioni relative, diverse a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte obbligata.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DEL VENDITORE

Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato UE di destinazione qualora il venditore dichiari tale circostanza e sia in grado di produrre alternativamente:

  • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere,
  • ovvero uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DELL’ACQUIRENTE

In tal caso è necessario che il fornitore sia in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione scritta dell’acquirente stesso che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

TRASPORTO EFFETTUATO DA FORNITORE O ACQUIRENTE

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni sia stata effettuata dal fornitore o dall’acquirente senza l’intervento di parti terze, come chiarito dalle Note esplicative della Commissione UE e anche dall’Agenzia Entrate, l’applicazione della presunzione relativa è esclusa.

PROVA CESSIONE INTRA UE IN ITALIA

In Italia non vi sono norme specifiche ma diversi documenti di prassi (RM 19/E/2013, RM 71/E/2014, Risposta a interpello 8 aprile 2019 n. 100, ecc. – vai alla sezione dedicata del sito).

Pertanto, nei casi in cui la presunzione di cui sopra non possa valere, l’Agenzia conclude con il principio fondamentale per cui la prassi nazionale continua a trovare applicazione. Ne consegue che è compito dell’Agenzia valutare, caso per caso, la documentazione di prova prodotta in base alle prescrizioni della prassi nazionale.

 

INTRA UE: prova cessione intra UE dal 01/01/2020

Dal 01/01/2020 la prova della cessione intra UE viene uniformata. 

Dopo le quick fixes, dal 01/01/2020 diventano operative nella UE le nuove disposizioni sulla prova della cessione intra UE. E’ sempre stato problematico infatti determinare con chiarezza quali documenti potessero provare la cessione intra UE, che è sicuramente la prova più complessa e importante, tra le condizioni di esenzione IVA ex art. 138 Direttiva 2006/112/Ce (in Italia non imponibilità ex art. 41, comma 1 lett. a) DL 331/93).

COSA CAMBIA

Le nuove regole (Reg. UE 2018/1912, modificativo del Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), stabiliscono mezzi di prova differenti a seconda che il trasporto sia a carico del cedente oppure del cessionario.

  • Trasporto a carico del cedente: si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il cedente certifichi tale circostanza e sia in possesso alternativamente di:
    • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra i seguenti: documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere,
    • di uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, sempre rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento di spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione,  ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.
  • Trasporto a carico del cessionario: il cedente deve essere in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. La dichiarazione dovrà contenere, tra l’altro, data di rilascio, dati del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario.Il cessionario dovrà fare pervenire al cedente la dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.

Se la cessione riguarda un mezzo di trasporto sarà necessario riportare anche il numero di telaio (o identificativo similare).

Note Esplicative (NE) Commissione UE del 20/12/2019

  • Gli Stati membri dovrebbero avere un approccio flessibile tanto sul formato (elettronico o cartaceo) e la forma (email, posta certificata, ecc.) di tale dichiarazione, quanto al fatto che l’eventuale mero mancato rispetto del termine previsto non precluda l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 138 Direttiva UE (in presenza di dichiarazione e documentazione) (paragrafi 5.3.6 e ss.).
  • Tale conclusione dovrebbe valere anche se manca la documentazione richiesta dall’art. 45 bis (paragrafo 4.3.3.), qualora il cedente possa provare all’Amministrazione finanziaria che i beni ceduti siano effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.
  • Le regole fin qui esposte non dovrebbero essere tassative, gli Stati membri possono stabilire condizioni meno stringenti ma, in ogni caso, le istruzioni non si ritengono applicabili quando il cedente o il cessionario eseguono il trasporto in proprio, venendo meno le “parti indipendenti” e diverse da quelle tra cui è stipulata la compravendita (NE § 5.3.2., 5.3.5.; Assonime circ. n. 29/2019 § 2.3.).

Si rimarca quindi che tali regole non sono applicabili se il cedente o il cessionario trasportano i beni in proprio

UTILITY: INTRASTAT + PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE

PLAFOND IVA: UTILITY CONTROLLO PLAFOND FORNITORE

UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE

Il fornitore di esportatori abituali deve porre in essere diverse verifiche prima di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972:

  • il ricevimento della dichiarazione d’intento dal cessionario o committente in possesso dello status di esportatore abituale;
  • il riscontro dell’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore,
  • accertarsi che la stessa non sia falsa,
  • il monitoraggio durante l’anno dell’utilizzo del plafond indicato dal cliente

In caso contrario, il fornitore rischia le sanzioni seguenti:

  • dal 100% al 200% dell’IVA non versata, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa (art. 7 comma 3 DLgs. 471/1997) – se effettua un’operazione senza applicazione dell’IVA in mancanza dei relativi presupposti,
  • da 250 a 2.000 euro ex art. 7 comma 4-bis DLgs. 471/1997 – se i presupposti ci sono ma verifica tardivamente l’avvenuto invio all’AdE

per le quali è comunque possibile il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 472/97).

Inoltre la Cassazione (Cass. n. 1988/2019) impone al fornitore di provare ad es. che, qualora sia accertata la presenza di una dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode.

Ex art. 7 co.3 secondo periodo DLgs. 471/97, se invece la dichiarazione d’intento è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento dell’IVA rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato tale dichiarazione.

Per questo motivo abbiamo predisposto la seguente UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE, un semplice tool in excel che consente di tenere sotto controllo le cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972

Si arricchiscono quindi gli strumenti a disposizione degli operatori per una corretta gestione del plafond IVA:

TERRITORIALITA’: Servizi immobiliari e IVA

Territorialità IVA per la messa a disposizione del luogo destinato a un evento: sono servizi immobiliari 

Interpello n. 77 del 22 novembre 2018: sono prestazioni relative a beni immobili, ai fini della territorialità IVA, anche i servizi di messa a disposizione dei luoghi unitamente a servizi aggiuntivi il cui corrispettivo è incluso nel prezzo complessivo del contratto. In tal caso si applica l’IVA nello Stato in cui si trova il bene immobile cui la prestazione si riferisce (art. 7- quater DPR 633/1972) e non nello Stato del committente soggetto passivo (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/1972).

Ex art. 31-bis , par. 1, Reg. UE 282/2011, rientrano tra i servizi immobiliari i servizi che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni” (immobili). La messa a disposizione del luogo destinato ad un evento (nel caso di specie, per la durata dell’evento, viene data disponibilità di un parco, una villa, una foresteria, ed altre strutture immobiliari), secondo l’Agenzia Entrate, soddisfa il “nesso” rispetto al bene immobile considerato. Ex lett. a) art. 31- bis, par. 1, Reg. UE 282/2011, infatti, il nesso si riscontra, in particolare, “allorquando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ovvero quando il servizio è erogato o destinato all’immobile”; condizione che in questo caso soddisfatta.

Il servizio di messa a disposizione del luogo destinato a un evento non può essere considerato “servizio generico”, territorialmente irrilevante ai fini IVA in Italia (art. 7 ter DPR 633/1972), come aveva invece ipotizzato il soggetto interpellante, se resi a un committente stabilito all’estero; secondo l’Agenzia, è inapplicabile, nella fattispecie, l’art. 31- bis, par. 3, lett. e) Reg. UE 282/2011 che esclude dai servizi immobiliari “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati (…)“.

Secondo l’interpello n. 77/2018 rientrano anche i servizi accessori resi unitamente alla messa a disposizione del luogo dell’evento: sono i servizi aggiuntivi “obbligatori” (es. progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, servizi di security, climatizzazione e illuminazione, smaltimento dei rifiuti) e i servizi aggiuntivi “opzionali” (es fornitura di arredi, di servizi audio e video, di addobbi floreali, di intrattenimento, di ristorazione); l’Agenzia Entrate giunge alla conclusione che tutti i predetti servizi aggiuntivi soddisfino il nesso di accessorietà ex art. 12 DPR 633/1972, i servizi “obbligatori” in quanto “strettamente collegati all’immobile” e quindi inclusi nella messa a disposizione dello stesso; i servizi “opzionali” in quanto aventi la finalità di rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del committente. In conclusione, anche i servizi accessori sono soggetti al trattamento IVA dell’operazione principale (ex art. 7- quater DPR 633/72, rilevanti territorialmente nello Stato ove l’immobile è situato, a prescindere dal luogo di stabilimento del committente ).