EXPORT: ventilazione corrispettivi con IVA teorica per esportatore abituale

Fonte: Eutekne.info

Data: 08/11/2012

Autore: M. Peirolo

Gli acquisti non imponibili non incidono sulla ripartizione dei corrispettivi delle operazioni attive, annotati senza distinzione di aliquota

Può accadere che l’esportatore abituale, come definito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 746/1983, svolga, allo stesso tempo, una doppia attività, nella specie di commercio al minuto e di commercio all’ingrosso.
In tale ipotesi, l’IVA deve essere determinata separatamente, ex art. 36, comma 4, del DPR n. 633/1972, se il commercio al minuto, avente ad oggetto la vendita di beni soggetti ad aliquote diverse, è esercitato con il metodo della c.d. “ventilazione dei corrispettivi”, regolato dal DM 24 febbraio 1973.

La situazione presa in considerazione è quella dell’operatore che ha assunto lo status di esportatore abituale siccome l’attività di commercio all’ingrosso è prevalentemente diretta almercato estero e, quindi, per le corrispondenti vendite, ha maturato il c.d. “plafond”, da “spendere” per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972.
La qualifica di esportatore abituale prescinde dalla destinazione dei beni acquistati all’una o all’altra attività, essendo riferita al soggetto passivo unitariamente inteso, tant’è che – in caso di separazione delle attività – il suddetto status è determinato in riferimento al volume d’affari complessivo (domestico e non).

Può così verificarsi che i beni acquistati senza IVA siano destinati, in tutto o in parte, all’attività di commercio al minuto, soggetta alla semplificazione contabile prevista dall’art. 24, comma 3, del DPR n. 633/1972, che consente di registrare i corrispettivi delle vendite non documentati da fattura senza distinzione di aliquota e con successiva ripartizione (c.d. “ventilazione”), ai fini dello scorporo dell’imposta, in proporzione agli acquisti effettuati nell’anno.

Ebbene, gli acquisti non imponibili, ossia ad “aliquota zero”, non incidono sulla ripartizione dei corrispettivi delle operazioni attive, annotati senza distinzione per aliquota.
Deve, infatti, escludersi che la “preminenza” dello status di esportatore abituale rispetto al duplice regime contabile adottato, di separazione delle attività prima e di “ventilazione dei corrispettivi” dopo, si traduca, a valle, nell’esonero, in tutto o in parte, dell’IVA dovuta sulle vendite interne, imponibili per natura. Il metodo della “ventilazione”, in particolare, rappresenta una semplificazione contabile che non può prestarsi ad essere utilizzata per ridurre o azzerare il debito IVA, anche perché provocherebbe inevitabili distorsioni della concorrenza a danno degli operatori che non adottano tale metodo e/o che siano privi della qualifica di esportatore agevolato.

Per queste ragioni, in assenza di una deroga espressamente prevista, la ripartizione dei corrispettivi dovrebbe avvenire in base alle “aliquote teoriche” applicabili ai beni acquistati. Rispetto alle fatture passive non riportanti l’addebito dell’imposta, il rivenditore, in sede di registrazione degli acquisti, deve pertanto individuare le aliquote teoriche e tenerne memoriaai fini della “ventilazione” dell’ammontare globale dei corrispettivi di vendita da eseguire per ciascun periodo di liquidazione dell’imposta.

Diverso il caso dell’esportatore abituale in regime di pro rata

Si rileva, dunque, una differenza rispetto al caso dell’esportatore abituale in regime di pro rata per la presenza contemporanea di operazioni imponibili e di operazioni esenti. In tale ipotesi, infatti, è soltanto in sede di dichiarazione annuale che si determina, in via definitiva, l’IVA ammessa in detrazione, tenendo conto dell’IVA teorica (da indicare nel rigo VF35) relativa agli acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta per effetto dell’utilizzo del plafond.

Similmente, per i passaggi interni di beni da un’attività all’altra, cioè dall’attività di commercio al minuto soggetta a “ventilazione” a quella di commercio all’ingrosso o viceversa, l’art. 36, comma 5, del DPR n. 633/1972 dispone che l’IVA non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere registrati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno festivo successivo a quello del passaggio. L’IVA teorica dei beni acquistati spendendo il plafondinfluisce non solo sulla registrazione, ma anche sul rapporto di composizione degli acquisti di cui all’art. 3 del DM 24 febbraio 1973.

TERRITORIALITA’: nuovo regime IVA speciale servizi di telecomunicazione

Fonte: Fisco Oggi – Consiglio Europeo

Data: 6/11/2012

Autore: A. De Angelis

Nuovo regime speciale IVA per servizi di telecomunicazione. A introdurlo, con carattere facoltativo, un regolamento comunitario

L’emanazione del regolamento n. 967/2012 si è resa necessaria a seguito delle nuove disposizioni, in materia di Iva, che entreranno in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE. L’idea del Consiglio europeo è di agevolare, con il nuovo regolamento comunitario, gli adempimenti di carattere fiscale previsti per le prestazioni di servizi, di telecomunicazione o tele radiodiffusione o elettronici,  resi a persone non soggetti passivi.

I regimi speciali Iva

Nella sostanza il regolamento in esame introduce un nuovo regime speciale IVA a fianco di quello già in essere come previsto dalla direttiva Iva. Pertanto, dal 1° gennaio 2015 i servizi di tele-comunicazione/radiodiffusione saranno sottoposti a tassazione nello Stato membro in cui il soggetto destinatario è stabilito. Viene esteso ai servizi di telecomunicazione, resi a persone non soggetti passivi, il trattamento speciale Iva già previsto per il prestatore di servizi comunitario che non sia stabilito nello Stato membro di residenza del fruitore del servizio. Un soggetto passivo stabilito in più Stati membri, grazie al nuovo regime speciale, può designare un singolo Stato come quello di identificazione (punto unico di contatto elettronico) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Lo Stato membro di identificazione è quello, per note ragioni, in cui il soggetto passivo ha la sede della sua attività economica.

Il carattere facoltativo del regime

Il regime è a carattere facoltativo sebbene sia previsto da un regolamento. In quanto tale, infatti, una volta ottenuto un numero di identificazione IVA, il soggetto passivo deve dichiarare di aderire al regime speciale. L’adesione non può essere retroattiva in quanto la semplice identificazione IVA non ammette al nuovo regime e, pertanto, occorre dichiarare da quale momento si intende usufruirne. Ai fini dichiarativi, inoltre, è previsto che la dichiarazione IVA debba essere presentata, per via elettronica, nello Stato membro di identificazione.

Entrata in vigore

Nel rispetto del termine di 20 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione in GUCE, il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

DOGANA: acquistare senza IVA nei duty free aeroportuali

Fonte: Fisco Oggi – la Posta

Data: 5/11/2012

Autore: A. Giordano

Domanda

Un viaggiatore in possesso di “through check-in” può acquistare in esenzione Iva prodotti nei duty free shops aeroportuali? L’acquisto deve essere documentato con lo scontrino fiscale?

Risposta

Il through check-in si realizza con il rilascio, alla partenza, di un unico biglietto di viaggio e di due carte di imbarco, una per il primo volo comunitario e l’altra per la successiva coincidenza con destinazione finale extra Ue. La Commissione europea, affermando le questioni di principio basilari in ordine alla vendita di beni in esenzione Iva, ha riconosciuto che il transito su un aeroporto comunitario, prima di giungere alla finale destinazione in un Paese terzo, non modifica lo status di viaggiatore diretto fuori dalla Ue, e ha rimandato alla competenza dello Stato membro interessato il riconoscimento di condizioni e modalità per la corretta applicazione dell’esenzione in argomento, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione di eventuali evasioni, elusioni e abusi della citata esenzione.
In Italia, l’articolo 38-quater DPR 633/1972, che ha recepito la prescrizione recata dall’articolo 15 della direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388 (VI direttiva Iva), nel disciplinare le condizioni per l’applicabilità dell’esenzione da imposta all’esportazione e assimilate, ha previsto, per le cessioni di beni destinati a essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali può essere concesso il beneficio, che “la prova dell’esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell’ufficio doganale di uscita dalla Comunità”.
In Italia, pertanto, i registratori di cassa dei duty free shops sono muniti di apposito lettore ottico che, in presenza del through check-in (alla partenza, biglietto unico e due carte di imbarco), in ragione della destinazione del viaggiatore indicata sulla banda magnetica della seconda carta d’imbarco, permette, senza possibilità di intervento da parte dell’addetto alla cassa, l’emissione dello scontrino fiscale in esenzione d’imposta e l’annotazione degli estremi del documento di vendita sulla seconda carta d’imbarco.

IVA: Si applica sulle imbarcazioni del Corpo Forestale dello Stato

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P. Pullella Lucano

Data: 24/10/2012

Le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato, impiegate per il controllo della salute delle acque, non sono come quelle che istituzionalmente salvano e assistono

L’IVA sale a bordo delle navi impegnate per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne: non tutti i compiti istituzionali delle imbarcazioni statali godono del regime di non imponibilità. Lo vuole l’ordinamento comunitario e l’Italia, in quanto parte della Comunità, si è adeguata.

È la risposta data al Corpo forestale dello Stato con la RM 97/E/2012 del 24 ottobre.

Il nocciolo della questione sta nel fatto che l’attività di controllo degli equilibri del mare e delle creature che lo popolano non è equiparabile a quella di “salvataggio e assistenza”.
Un particolare affatto irrilevante, in quanto, nella nuova formulazione dell’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 (operata dalla legge comunitaria, la 217/2011, frutto, a sua volta, del recepimento della direttiva Ue 24/2010) alla lettera a), quella chiamata in causa dal Corpo forestale dello Stato, è inequivocabilmente specificato che sono assimilate alle cessioni all’esportazione (quindi, non imponibili Iva) “le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o adoperazioni di salvataggio o di assistenza in mare… – pertanto, solo quest’ultima attività, effettuata anche da imbarcazioni “istituzionali” come nel caso in esame, gode del regime di non imponibilità – poi, alla lettera b) prosegue con “le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica”, mentre, nella precedente versione la stessa lettera recitava “le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti…”. Sono, in sostanza, sparite le navi.

La norma, così scritta, non offre spazi a deroghe o a interpretazioni estensive; lo ha oltretutto sottolineato il dipartimento delle Finanze, interpellato dall’Agenzia delle Entrate per un parere sull’argomento. Infatti, le operazioni di salvaguardia dell’ambiente marino, pure se sono universalmente ritenute meritevoli, esulano dal concetto di utilità pubblica, e, alle stesse non può essere accordato un regime Iva di favore poiché questo incrinerebbe l’equilibrio dell’ordinamento comunitario relativo all’imposta sul valore aggiunto.

Ricapitolando, le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non sono istituzionalmente adibite a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva.