INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione

La disciplina sulle sanzioni concernenti i modelli INTRASTAT è come sempre abbastanza incomprensibile (in linea questo con la maggior parte delle norme fiscali italiane).

Si tenterà quindi di fare un po’ di chiarezza.

I casi in cui si incorre in sanzione con riguardo all’INTRASTAT sono:

  • l’omessa presentazione,
  • la presentazione inesatta o irregolare,

che vengono punite con una sanzione piena da € 516 a € 1.032.

Queste due casistiche possono essere sanate come segue.

OMESSA PRESENTAZIONE

Si possono avere questi casi:

  • sanzione ridotta del 50% (da € 516 a € 258) se il contribuente invia l’INTRASTAT entro i 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici, oppure se il contribuente si ravvede di propria iniziativa (CM 23/E/1999);
  • ravvedimento operoso  con sanzione ridotta a 64,5 (1/8 di € 516), a meno che non siano iniziati accessi o verifiche. Il ravvedimento deve essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, versando le sanzioni ridotte e presentando l’INTRASTAT;
  • semplice invio tardivo del modello, e allora in tal caso le sanzioni dovrebbero d’ufficio essere applicate in maniera ridotta (cosa che non avverrebbe se il contribuente non inviasse nulla e gli uffici non lo invitassero a regolarizzare);
  • sanzione piena se il contribuente non invia nulla e gli uffici non invitano a regolarizzare.

In ogni caso è possibile la definizione agevolata ex art. 16 co.4 D.Lgs 472/1997 a 1/3 delle sanzioni, che va operata sull’importo irrogato.

Il codice tributo da utilizzare è 8911 (altre violazioni tributarie).

PRESENTAZIONE IRREGOLARE O INESATTA

Si possono avere questi casi:

  • la sanzione non si applica se il contribuente, su invito degli uffici o di sua iniziativa, invia il modello in maniera corretta;
  • non ha senso fare il ravvedimento operoso (sono € 64 contro € 0); se il contribuente, anche anni dopo la scadenza del termine per l’invio del modello INTRASTAT, sana la violazione, non può mai esserci nessuna sanzione;

In ogni caso è possibile la definizione agevolata a 1/3 delle sanzioni irrogate quando arriverà l’atto di contestazione delle stesse, nel caso in cui il contribuente non sana la violazione e gli uffici non invitano alla regolarizzazione (non sembra che si possa rinvenire un obbligo in tal senso per gli uffici).

CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI

Se il contribuente abbia omesso o inviato tardivamente più elenchi INTRASTAT, o abbia inviato più elenchi errati o irregolari, può applicare il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 co.1 DLgs. 472/1997, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

INTRA UE: la cessione intra UE può anche essere imponibile IVA

Fonte: Eutekne.info

Autori: V. Cristiano e M. Sodini

Data: 07/09/2012

La Corte di Giustizia, con sentenza 6 settembre 2012, procedimento C-273/11, conferma il principio secondo cui, nel quadro di una cessione intracomunitaria complessivamente considerata, gli Stati membri possono non riconoscere al venditore l’esenzione dall’IVA soltanto quando il contribuente non riesce “compiutamente” a dimostrare che si tratta di una transazione commerciale intercorsa tra soggetti comunitari.

Se però questa è la regola generale, i giudici riconoscono la “sopravvivenza” di un principio in deroga: se l’operatore comunitario (venditore) ha soddisfatto gli adempimenti che sorgono dal diritto nazionale e dalla prassi comune (anche consuetudinaria), il medesimo non può qualificarsi quale debitore dell’imposta nello Stato Ue di cessione laddove la previsione contrattuale di spedire (o trasportare) le merci fuori dal territorio del Paese non sia stata assolta dall’acquirente.

Il percorso elaborato dai Giudici della Corte Ue parte dall’esame dell’articolo 138, par. 1, della Direttiva 2006/112, in forza del quale gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell’Unione, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

Richiamando la costante giurisprudenza comunitaria, i giudici europei chiariscono che l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile “solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (cfr. sentenza 27 settembre 2007, C-409/04, Teleos). Ancor più nello specifico, viene chiarito che il trasferimento all’acquirente del diritto di disporre di un bene materiale come proprietario costituisce una condizione relativa a qualsiasi cessione di beni, ex art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112, ma non per questo in grado di “etichettare” come comunitaria l’operazione di interesse.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene è stato spedito o trasportato al di fuori dello Stato membro di cessione, dalla giurisprudenza comunitaria risulta che, in mancanza di specifiche disposizioni nella Direttiva 2006/112 per quanto riguarda le prove che i soggetti passivi siano tenuti a fornire per beneficiare dell’esenzione dall’IVA, “spetta agli Stati membri, conformemente all’articolo 131 della direttiva 2006/112, fissare le condizioni alle quali le cessioni intracomunitarie sono da essi esentate, per assicurare una corretta e semplice applicazione di dette esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso”. Tuttavia, sottolinea la Corte, nell’esercizio dei loro poteri, gli Stati membri devono rispettare “i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità”.

A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha già evidenziato che, in una situazione in cui manifestamente non esiste alcuna prova tangibile che permetta di ritenere che i beni di cui trattasi sono stati trasferiti al di fuori del territorio dello Stato membro di cessione, porre il soggetto passivo nell’obbligo di fornire una tale prova non garantisce la corretta applicazione del regime delle esenzioni (cfr. sentenza Teleos citata).

La prova dipende dagli elementi che il cedente riceve dall’acquirente

Non da ultimo, occorre precisare che, qualora l’acquirente benefici del potere di disporre del bene di cui trattasi come proprietario nello Stato membro di cessione e, contestualmente, provveda al trasporto di detto bene verso lo Stato membro di destinazione, si deve tener conto del fatto che la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente.

La Corte, in conclusione, si sofferma su un ulteriore aspetto: l’esenzione di una cessione intracomunitaria non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’Amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima.

Intra UE: quali sanzioni per acquisti senza VIES nei primi 30 giorni

Il contribuente che vuole poter effettuare operazioni intra UE deve richiedere all’Agenzia Entrate l’autorizzazione in uno dei seguenti modi:

  • nella dichiarazione di inizio attività;
  • o nell’apposito modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Ex art. 35 co. 7 bis DPR 633/1972, l’Agenzia Entrate può:

  • entro i 30 giorni successivi alla richiesta, negare l’autorizzazione tramite provvedimento, in assenza del quale l’autorizzazione si intende concessa, per il principio del silenzio-assenso;
  • oppure nel futuro revocare con provvedimento di diniego l’autorizzazione già concessa tacitamente .

Con RM 42/E/2012, l’Agenzia Entrate, confermando di fatto il precedente orientamento ex CM 39/E/2011, sostiene che se l’autorizzazione manca o viene revocata, la soggettività passiva intracomunitaria è sospesa, quindi le operazioni dovranno essere trattate come operazioni interne.

La stessa sospensione della soggettività vale per le operazioni che devono essere eseguite nei 30 giorni successivi alla richiesta; in questo lasso temporale, anche se l’autorizzazione verrà poi concessa, si ha che

  • l’emissione della fattura senza IVA ad opera del cedente nazionale sconta una sanzione pari dal 100% al 200% del tributo (art. 6 co.1 DLgs. 471/1997), e
  • l’esecuzione del reverse charge ad opera del cessionario nazionale è punita con una sanzione pari all’imposta indebitamente detratta (art. 6 co.6 D.Lgs. 471/1997).

Secondo Assonime (circolare 21/2012), l’assunto dell’Agenzia contrasta con l’art. 18 del Regolamento 282/2011, che, in certe situazioni, ammette di dimostrare la soggettività passiva con modalità alternative al VIES: a questo punto una soluzione potrebbe essere quella in cui si riconosce l’applicabilità della disciplina degli scambi intra UE contestualmente alla richiesta di autorizzazione, fermo restando il successivo recupero dell’imposta non applicata qualora l’Amministrazione accerti che il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti per effettuare le operazioni di cui si tratta.

In pratica il contribuente potrebbe eseguire l’operazione, accollandosi il rischio di un recupero dell’IVA e delle sanzioni se l’autorizzazione dovesse essere negata.

Inoltre i provvedimenti di diniego e revoca dell’autorizzazione sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie: cosa succede se sono state irrogate sanzioni e poi la sentenza è invece favorevole al contribuente?

Se vengono impugnati entrambi gli atti (diniego/revoca e accertamento con sanzioni), si possono riunire i ricorsi e ottenere la sospensione del processo, anche se è pur vero che se c’è un diniego espresso (obbligatoriamente entro 30 giorni), questo va impugnato entro 60 giorni, quindi le parti, prima dell’eventuale notifica dell’accertamento (in genere almeno dopo due anni dall’operazione), hanno già un quadro della situazione.

Se la sentenza di primo grado annullasse il diniego, allora l’operazione sarebbe intracomunitaria, quindi nessuna sanzione potrà essere irrogata, stante il carattere retroattivo della sentenza; se la sentenza di appello fosse invece sfavorevole al contribuente, le sanzioni si applicherebbero, fermi restando i termini di decadenza ex art.20 D.Lgs 472/1997.

 

IVA: Invio dati lettere d’intento, è sufficiente indicare l’anno

Fonte: Fisco Oggi

Data: 02/08/2012

Autore: P. De Iuliis

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di compilazione del frontespizio, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “semplificazioni tributarie”

Stesso modello, modalità di compilazione aggiornata. Nel frontespizio della “comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” è sufficiente indicare l`anno di riferimento, cioe` il 2012. I chiarimenti arrivano con la RM 82/E/2012 dell’1 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).

L’invio del modello di comunicazione dei dati, infatti, non deve essere più eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa “lettera d’intento”, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 4, Dl 16/2012). Resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le “lettere d’intento”, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è  stata ancora effettuata.

In attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuerà a utilizzare quello attualmente in uso.
La risoluzione di oggi mette in evidenza che nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012. Ciò, sia nel caso in cui la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.

Dichiarazione d’intento e obbligo di comunicazione 
Si ricorda, brevemente, che gli esportatori abituali possono acquistare senza il pagamento dell’Iva se, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d`affari conseguito nello stesso periodo (ad esempio, esportatori che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100mila euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10mila euro).
Per acquistare senza pagamento dell’Iva, gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento.
I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento ricevute (articolo 1, comma 1, legge 746/1983).
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).