FRODI IVA: dalla UE uno strumento in più per combatterle a fondo

Fonte: Fisco Oggi, Reg. 79/2012/CE

Autore: A. De Angelis

Data: 15/02/2012

Reca la data del 31 gennaio l’emanazione di un nuovo regolamento che introduce alcune novità contro l’evasione

L’Unione europea, con l’emanazione del regolamento di esecuzione n. 79/2012 del 31 gennaio 2012,  intende migliorare la valenza degli strumenti a disposizione degli Stati membri. L’obiettivo è rendere ancora più incisiva l’azione di contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto. A tal proposito nella normativa comunitaria, di recente approvazione, sono indicate le modalità applicative di talune disposizioni contenute nel regolamento 904/2010 del Consiglio. Quest’ultimo documento, che disciplina la cooperazione amministrativa e la lotta alle frodi Iva, ha rifuso e abrogato precedenti norme comunitarie in materia e  non ultimo il regolamento CE n. 218/92.

Lo spirito del nuovo regolamento
Le disposizioni, cui il regolamento 79/2012 intende dare pratica attuazione, sono contenute negli articoli 14, 32, 48, 49 e 51. In particolare le istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Per raggiungere questo obiettivo, ogni Stato è tenuto a specificare esattamente le informazioni oggetto di scambio attenendosi, inoltre, alle modalità pratiche e alle periodicità fissate per tali scambi. Le  informazioni sono trasmesse con l’ausilio delle autorità tributarie. Le modalità pratiche di scambio delle informazioni devono tenere anche nella dovuta considerazione la normativa in materia di fatturazione e di aliquote dell’Iva.
Il riferimento alla direttiva 2008/9/CE
La direttiva 2008/9/CE, per consentire agli Stati membri lo scambio di informazioni previste, costituisce, con alcune sue disposizioni, una normativa di riferimento. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 2 prevede che lo Stato membro, destinatario di richiesta del rimborso, possa richiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate, come previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9. A norma del paragrafo 2, inoltre, occorre specificare i codici da utilizzare per effettuare la trasmissione delle informazioni predette.
L’articolazione del regolamento
Il regolamento 79/2012 consta di ben 14 articoli e proprio nell’ultimo è contenuta e disciplinata la data di entrata in vigore, stabilita nei venti giorni successivi al primo febbraio 2012, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 2 e 3 contengono un elenco di quelle che vengono denominate categorie e sottocategorie di informazioni di scambio automatico. Tra le prime troviamo le informazioni relative agli operatori e ai mezzi di trasporto. Nelle sottocategorie, invece,  ulteriori dettagli sulle informazioni oggetto di scambio automatico, quali il numero di identificazione Iva o i dati sulle modalità di rimborso Iva. Entro il 20 maggio 2012, stabilisce l’articolo 4, ciascuno Stato membro deve notificare, alla Commissione europea, per iscritto, la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie del regolamento. Quanto alle informazioni relative ai soggetti passivi, l’articolo 7, stabilisce che gli Stati membri forniscono dettagli relativi alla fatturazione facendo riferimento all’articolo 32 del regolamento UE n. 904/2010. Gli articoli 8, 9 e 10 trattano rispettivamente i codici da utilizzare nella trasmissione delle ulteriori informazioni a seguito di rimborso, il trattamento delle notizie relative alla descrizione dell’attività economica, alla notifica delle decisioni relative ai rimborsi Iva. Gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 12, a comunicare le norme nazionali in vigore nel settore di applicazione del regolamento 79/2012

Legge Comunitaria 2010: 3) Rimborso credito IVA trimestrale

RIMBORSO CREDITO IVA INFRANNUALE (in vigore dal 17/03/2011)

N.B.: NON si fa riferimento in questo articolo ai rimborsi ex artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter DPR 633/1972

La Legge Comunitaria 2010 ha modificato l’art. 38-bis DPR 633/1972,  ampliandone la portata ed estendendo la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972.

In particolare il rimborso è ammesso per i servizi resi da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti, purché l’ammontare di tali servizi  sia di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, riguardanti:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporto di beni e relative intermediazioni, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni;
  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dall’UE (art. 19 co. 3 lett. a-bis DPR 633/1972: tale articolo richiama le prestazioni ex art.10 n. da 1 a 4 DPR 633/1972) ;

Si precisa che il rimborso del credito IVA infrannuale può essere richiesto ex art.30, co.2 DPR 633/1972, se di importo > di 2.582,28 Euro, a queste condizioni:

  • operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni;
  • operazioni non imponibili per un ammontare > al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • acquisto beni ammortizzabili, limitatamente all’imposta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre, per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti di beni e servizi imponibili;
  • soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o con rappresentate fiscale in Italia, indipendentemente dai presupposti di cui sopra.

Per il rimborso trimestrale si deve prestare idonea garanzia, non necessaria per i rimborsi:

  • non superiori a 5.164,57 Euro;
  • non superiori al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti alla data della richiesta;
  • non superiori a 258.228,45 Euro richiesti dal curatore fallimentare/commissario liquidatore;
  • richiesti dalle imprese virtuose, che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità ex art. 38-bis, co.7 DPR 633/1972.

LEGGI ANCHE:

>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

REVERSE CHARGE: inderogabile il regime di inversione contabile IVA

Fonte: sentenza Corte di giustizia UE del 15.12.2011 procedimento C-624/10 – su Fisco Oggi

Data: 16/12/2011

Autore: A. De Angelis

A stabilirlo la Corte di Giustizia europea che è stata interrogata su tre differenti questioni pregiudiziali ma collegate tra loro da un denominatore comune

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso presentato dalla Commissione europea con cui si contesta il comportamento della Francia che, con apposite circolari amministrative, concedeva talune deroghe rispetto al regime comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare  la possibilità, nell’ambito dello svolgimento di operazioni imponibili Iva tramite soggetti non residenti nel territorio nazionale, di non applicare il regime di inversione contabile e addebitare l’imposta direttamente al soggetto tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale per ottemperare agli obblighi di natura tributaria.

Il procedimento pre-contenzioso

La Commissione UE nel rilevare il contrasto di taluni provvedimenti amministrativi adottati dalla Francia con la normativa in materia di IVA presentava opportune osservazioni. Le autorità francesi rispondevano alle obiezioni sollevate contro i provvedimenti amministrativi controversi di voler continuare ad applicare ai soggetti passivi non residenti il regime di deroga, cd. tolleranza amministrativa, alla disciplina comunitaria IVA in merito alla nomina di un rappresentante fiscale. Alla successiva richiesta di parere motivato, presentato dalla Commissione UE, il governo francese non forniva alcuna risposta e, di conseguenza, veniva sottoposta la questione dinanzi ai giudici della Corte.

Le questioni pregiudiziali

Il procedimento, relativo alla compatibilità della normativa amministrativa nazionale con il regime comune in materia di IVA, si articola in tre distinte ma collegate questioni pregiudiziali. La prima concerne sostanzialmente l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per le operazioni imponibili compiute da soggetti non residenti nel territorio francese. La seconda riguarda l’assoggettamento agli obblighi ai fini IVA del soggetto non residente rispetto al titolare di partita IVA residente. La terza concerne il meccanismo di detrazione dell’IVA che deve essere tale da permettere la compensazione, tra IVA a credito e IVA a debito, per le operazioni imponibili assoggettate ad imposta per singoli soggetti. In altri termini, la questione riguarda se il soggetto residente che versi l’IVA in nome e per conto dei propri clienti possa detrarsi l’IVA assolta o debba necessariamente chiedere un rimborso.

Le argomentazioni dei giudici 

A difesa delle proprie ragioni le autorità francesi affermano che le disposizioni amministrative controverse hanno l’ardire di semplificare gli adempimenti in materia di IVA per scoraggiare comportamenti fraudolenti o di evasione fiscale. La prevista nomina di un rappresentante fiscale, infatti, ha il solo obiettivo di rendere più agevole l’espletamento degli adempimenti IVA relativi all’operazione commerciale imponibile tra soggetto non residente e cliente. La nomina di un rappresentante fiscale, sottolineano le autorità francesi, si rende necessaria anche se il soggetto non residente abbia solamente obblighi dichiarativi e questo ai fini di una migliore tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini fiscali. Quanto al confronto con il principio comunitario di neutralità fiscale, la regolamentazione amministrativa di cui alla causa principale seppur emanata in un ottica di semplificazione amministrativa, non vuole affatto disattendere e porsi in contrasto con tale principio. La direttiva 2000/65 ha abrogato quelle disposizioni comunitarie in materia di IVA che prevedevano la possibilità per gli Stati membri, di nominare dietro autorizzazione, un rappresentante fiscale. Al riguardo la Corte già si è espressa in passato pronunciandosi nel senso che non possa essere giustificata la scelta di nominare un rappresentante fiscale, contravvenendo al regime IVA comunitario, basando tale scelta sulla volontarietà da parte dei soggetti coinvolti. Inoltre, le disposizioni amministrative francesi sono tali da essere delle disposizioni che derogano al regime della inversione contabile nonostante la Francia abbia istituito tale sistema altrimenti noto come “reverse charge”. Quanto alla registrazione ai fini IVA dei soggetti non residenti in merito alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi tale adempimento non sembra plausibile in virtù proprio dell’istituzione del regime dell’inversione contabile e del fatto che comunque il soggetto non residente resta legalmente responsabile in quanto viene comunque identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in applicazione di specifiche disposizioni della sesta direttiva IVA. Infine, il riconoscimento della possibilità di portare a detrazione, da parte del soggetto non residente, anche l’IVA assolta per conto e in nome di clienti necessiti di una preventiva autorizzazione ai sensi della sesta direttiva Iva, art. 395, paragrafo 1. Pertanto, il soggetto non residente può comunque rivalersi attraverso l’attivazione di una procedura di rimborso.

Il giudizio della Corte

A conclusione della disamina eseguita sulla questione pregiudiziale presentata alla Corte, i giudici della ottava sezione si sono espressi dichiarando come non si possa contravvenire al regime comunitario in materia di IVA, direttiva del Consiglio 2006/112/CE, senza un espressa autorizzazione delle istituzioni comunitarie. Pertanto, le norme di natura amministrativa di cui alla causa principale, non possono introdurre misure in deroga al principio della inversione contabile e prevedere per il soggetto passivo non residente la nomina di un rappresentante fiscale nel territorio francese.

IVA: varata Legge Comunitaria 2010

Il Senato ha definitivamente approvato mercoledi 30 novembre il DDL relativo alla Legge comunitaria 2010 contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, nello specifico il recepimento delle Direttive 2008/117/CE (in vigore dal 1° gennaio 2010), 2009/69/CE, 2009/162/CE (in vigore dal 1° gennaio 2011).

Le novità più importanti – modifiche al Decreto IVA – riguardano:

  • il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri,
  • l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri,
  • le cessioni di gas, calore e freddo;
  • i criteri per il rimborso infrannuale IVA;
  • il settore nautico.

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L’ESTERO

In adeguamento alla Direttiva 2008/117/CE, le prestazioni generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore.

Tali prestazioni, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.

Il nuovo criterio, valido sia per i servizi resi che ricevuti, si applicherà alle prestazioni con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia intra che extra UE, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori UE.

Per le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori UE, il committente soggetto passivo IT, tenuto ad applicare l’IVA con reverse charge, sarà obbligato a integrare la fattura del fornitore, non dovrà più quindi emettere autofattura.

IMPORTAZIONI IN SOSPENSIONE IVA

In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati, previa autorizzazione doganale; le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:

  • l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
  • a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.

CESSIONI DI GAS

In recepimento della Direttiva 2009/162/CE, in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti, vengono estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
In tal modo viene compensata la perdita del plafond relativa ai “servizi intra UE” ex art.40 DL 331/1993 in vigore fino alla fine del 2009.

SETTORE NAUTICO

Il regime di non imponibilità viene limitato solo alle navi contemporaneamente

  • destinate alla navigazione d’alto mare (esclusi quindi mare territoriale ed acque interne);
  • destinate all’esercizio di attività commerciali e della pesca

DECORRENZA

Gran parte delle novità scatteranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del settore nautico, le cui novità scattano immediatamente – con l’entrata in vigore della legge – per evitare la procedura d’infrazione in corso con la UE.

Si precisa però che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a proprio favore, data la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore antecedente al recepimento disposto dal legislatore italiano.