REVERSE CHARGE Cellulari Componenti PC: circolare Assonime 13/2011

Dopo la RM 36/E/2011, in data 02/05/2011 anche Assonime pubblica la propria circolare n. 13 di chiarimento degli aspetti applicativi riguardanti il reverse charge che, dal 1° aprile 2011, si applica alle cessioni di apparecchi di telefonia mobile e di componenti di personal computer.

Gli aspetti affrontati da Assonime sono i seguenti:

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

Assonime ricorda che l’autorizzazione UE del 22 novembre 2010 (Decisione 2010/710/UE), prevede all’art.6 che “gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notificazione”. A tal proposito l’Agenzia Entrate, con CM 59/E/2010, ha precisato che, agli effetti della decorrenza dell’obbligo di inversione contabile, occorre tenere in ogni caso presente l’art.3, co. 2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Sulla base di tale disposizione l’Agenzia ha ritenuto che l’obbligo del reverse charge si applicasse alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

L’obbligo dell’inversione contabile si applica per tutte le operazioni che vengono poste in essere nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (CM 59/E/2010). L’Agenzia nella RM 36/E/2011 ha specificato che il riferimento all’attività di commercio al dettaglio deve essere inteso in senso soggettivo, individuandosi con essa gli operatori economici che esercitano le attività di commercio al minuto e assimilate ex art.22, n.1, DPR 633/1972, ed escludendo quindi l’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate:

  • dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • da soggetti diversi da quelli ex art.22 DPR 633/1972 nei casi in cui effettuino le cessioni direttamente a cessionari-utilizzatori finali: tale ultima ipotesi, secondo la citata risoluzione, può verificarsi nel settore della telefonia mobile nelle ipotesi in cui:
    • le cessioni dei cellulari siano accessorie rispetto alla fornitura del servizio di telefonia mobile tramite essi utilizzato ovvero qualora vengano ceduti all’utente, titolare di una o più schede telefoniche (“SIMCARD”), più telefoni cellulari, a condizione, comunque, che il numero dei cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10% il numero delle schede telefoniche vendute allo stesso utente del servizio di telefonia mobile;
    • la cessione avvenga a favore di un soggetto in regime dei minimi.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

A tal proposito Assonime chiarisce che l’autorizzazione UE non coincide con la norma nazionale, poichè in base alla decisione comunitaria sono escluse dal reverse charge le cessioni dei componenti e accessori dei telefoni cellulari. Peraltro, già la stessa Agenzia delle entrate, in conformità a quanto deciso dal Consiglio, ha chiarito, con RM 36/E/2011, che:

  • le cessioni dei componenti e accessori non sono soggette al reverse charge;
  • il meccanismo dell’inversione contabile, però, torna applicabile qualora tali beni vengano ceduti, unitamente ai telefoni cellulari, in qualità di accessori. Le cessioni dei componenti, in tal caso, devono essere assoggettate allo stesso trattamento fiscale stabilito per l’operazione principale, secondo la regola generale ex art.12 DPR 633/1972.

DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

Per le cessioni di dispositivi elettronici si precisa che l’autorizzazione UE non comprende le cessioni di personal computer, e che l’Agenzia delle entrate, sempre con CM 59/E/2010 ha affermato che il reverse charge previsto dalla normativa nazionale si applica solo per le cessioni di componenti di personal computer, definiti come (RM 36/E/2011) i dispositivi riconducibili ai concetti di “circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 00 della Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Reg. CE 2658/87 .

NOTE DI VARIAZIONE

La rettifica, in aumento o in diminuzione, dell’imponibile o dell’imposta delle operazioni effettuate, va fatta tenendo presente che le note di variazione emesse dopo il 1° aprile 2011 ma relative a cessioni effettuate entro tale data, non sono sottoposte al regime del reverse charge, che si applica invece per rettifiche di operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011, in cui quindi l’obbligo di rettifica spetta al cessionario.

SANZIONI

Per le violazioni dell’obbligo di inversione contabile, si applica la disciplina sanzionatoria ex art.6, co. 9-bis, D.Lgs 471/1997, che prevede:

  • sanzione dal 100 al 200 % del tributo, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario soggetto passivo che non assolve l’imposta con il sistema del reverse charge;
  • sanzione dal 100 al 200 % del tributo, con un minimo di 258 euro, nel caso in cui il cedente abbia erroneamente indicato il tributo sulla fattura emessa, omettendone, peraltro, il successivo versamento;
  • sanzione amministrativa pari al 3% dell’IVA irregolarmente assolta, fermo restando il diritto alla detrazione ex art.19 DPR 633/1972, nei casi in cui l’imposta sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario o dal cedente.

Vedi anche:

>>>> INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011;

>>>> REVERSE CHARGE cellulari e componenti PC: partenza dal 1° aprile 2011

>>>> REVERSE CHARGE cellulari RM 36/E/2011

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AUTORIZZAZIONE per operazioni intra UE: a che punto siamo?

In merito all’autorizzazione per le operazioni intra UE, non sono più giunte notizie dall’Agenzia in merito al comportamento da tenere da parte dei soggetti non inclusi nel VIES, laddove intendano effettuare operazioni intracomunitarie (non possono? devono considerare le operazioni come interne?).

In assenza di chiarimenti in merito, si rimanda ai precedenti articoli in materia (dal più recente al meno recente):

>>>> INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 2

>>>> INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 1

>>>> INTRA UE: verifica online inclusione nel VIES

>>>> INTRA UE: autorizzazione VIES estesa ai servizi intra – manifestazione di volontà entro il 29 gennaio

>>>> INTRA UE: accesso condizionato al Sistema VIES

>>>> INTRA UE: necessaria l’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

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REVERSE CHARGE cellulari e dispositivi a circuito integrato: RM 36/E/2011

L’Agenzia delle Entrate, con la RM 36/E/2011, integra i chiarimenti già forniti con la CM 59/E/2010 sull’obbligo di applicazione del reverse charge, a partire da oggi 1° aprile 2011, alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, cioè i beni per i quali il Consiglio UE (Decisione 2010/710/UE), ha autorizzato l’Italia a stabilire che il debitore d’imposta, in deroga all’art. 193 Direttiva 2006/112/CE, sia il cessionario soggetto passivo.

La decisione della UE è volta a contrastare le frodi carosello nel commercio non al dettaglio di tali beni, per cui,  in linea con tale finalità, la CM 59/E/2010 limita il nuovo obbligo alle “cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”. Il meccanismo di inversione contabile prescinde, peraltro, dal valore delle cessioni, dal momento che l’autorizzazione concessa all’Italia non contempla alcuna soglia monetaria minima.

ASPETTO SOGGETTIVO

commercianti al minuto ex art. 22, co. 1, n. 1) DPR 633/1972 (commercianti autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante):

  • sono esclusi dal reverse charge come regola generale;
  • sono obbligati al reverse charge quando l’operatore economico acquisti beni oggetto dell’attività propria per i quali è obbligato a richiedere l’emissione della fattura. La classificazione del bene come di “attività” dovrebbe, dunque, essere sufficiente per ritenere che il cessionario non agisca come utilizzatore finale del bene ceduto.

Sono escluse dal reverse charge, inoltre, le cessioni poste in essere da soggetti diversi dai commercianti al minuto, direttamente nei confronti degli utilizzatori finali:

  • per i cellulari, tale ipotesi si verifica esclusivamente quando la cessione di uno o più cellulari sia accessoria alla fornitura del traffico telefonico; in caso, però, di cessione di più telefonini allo stesso acquirente, titolare di una o più SIMCARD, l’esclusione del reverse charge opera solo se il numero di cellulari ceduti non sia superiore al 10% del numero delle SIMCARD cedute al titolare dell’utenza telefonica;
  • per i dispositivi a circuito integrato, il reverse charge si applica se le relative cessioni sono anteriori alla loro installazione in prodotti (pc) destinati al consumatore finale, ed è irrilevante la circostanza che il cessionario, dopo l’acquisto, provveda o meno all’installazione o all’assemblaggio.

ASPETTO OGGETTTIVO

La UE ha autorizzato il reverse charge per:

  • telefoni cellulari la cui funzione principale sia di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità; i relativi componenti ed accessori (auricolari, custodie, caricabatterie), anche se richiamati ex art. 17, co. 6, lett. b) DPR 633/1972, non sono stati invece autorizzati, ma comunque vanno in reverse charge se ceduti unitamente ai telefonini, per via del principio di accessorietà ex art. 12, co. 1 DPR 633/1972;
  • dispositivi a circuito integrato, con riguardo ai microprocessori e le unità centrali di elaborazione. Tale riferimento va considerato a titolo esemplificativo, in quanto il sistema di inversione contabile si applica anche ai beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, come i server aziendali e, più in generale, ai dispositivi comunque riconducibili ai “circuiti integrati elettronici” (codice NC 8542 3190 00 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune).

ALTRI CHIARIMENTI

La RM 36/E/2011 precisa, inoltre, che:

  • il reverse charge si applica anche alle rettifiche dell’imponibile e dell’imposta poste in essere attraverso le note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, purché tali note si riferiscano ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2011; è pertanto il cessionario in tali casi ad essere obbligato/ ad avere la facoltà  di rettifica;
  • il cessionario non residente identificato ai fini IVA in Italia, è obbligato ad assolvere l’imposta; si tratta di un’indicazione contraria a quella ex RM 89/E/2010, secondo cui l’identificazione del soggetto non residente, nella specie tramite rappresentante fiscale, non è idonea a far considerare l’operatore come residente nel territorio dello Stato;
  • il reverse charge si applica anche nei passaggi da committente a commissionario o da commissionario a committente, dei beni venduti o acquistati in esecuzione dei contratti di commissione ex art. 2, co. 2, n. 3) DPR 633/1972;
  • non c’è obbligo, da parte del cedente, di acquisire una specifica attestazione e/o dichiarazione rilasciata dal cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo.

Vedi anche:

>>>> INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011;

>>>> REVERSE CHARGE cellulari e componenti PC: partenza dal 1° aprile 2011

Trovate inoltre una trattazione approfondita della materia nell’e-book dello Studio Giardini “Operazioni Internazionali 1.05″, 337 pagine aggiornato al 01/03/2011, in vendita sul sito del Commercialista Telematico.

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RIMBORSI IVA UE ANNO 2009: oggi 31 marzo la scadenza

Scade oggi 31 marzo 2011 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’IVA assolta nell’anno 2009, per l’acquisto di beni e servizi:

  • in altri Paesi UE da parte degli operatori economici nazionali;
  • in Italia dai soggetti passivi residenti in uno Stato membro della UE.

Coloro che avessero commesso errori pertanto hanno a disposizione solo oggi per correggere l’istanza con un secondo invio.
La data iniziale di scadenza (30 settembre 2010) era stata posticipata a causa dell’attuazione della direttiva 2010/66/UE, con provvedimento dell’Agenzia Entrate dell’11 novembre 2010.

Si precisa che sono escluse dal rinvio le istanze di soggetti passivi di Stati extra UE, con cui vigono accordi di reciprocità, che hanno posto in essere operazioni rilevanti in Italia.