INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011

A partire dal 1° aprile 2011 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di:

  • cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori),
  • dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),

nei confronti di imprese e professionisti.

In pratica il reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti, dato che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti e che, pertanto, continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla CM 59/E/2010, a seguito della decisione del Consiglio UE 22 novembre 2010 con la quale l’Italia (insieme ad Austria e Germania), è stata autorizzata ad applicare il reverse charge per le vendite dei beni ex art. 17, co.6, lett. b) e c) DPR 633/1972.

MODALITA’ EMISSIONE FATTURA

Le modalità sono le seguenti:

  • la fattura del cedente va emessa senza addebito dell’IVA ex art.17, co.6, DPR 633/1972, indicando anche la Decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE;
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

SANZIONI

Ex CM 59/E/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica la sanzione ex art. 6,co. 9-bis DLgs. n. 471/1997:

  • dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario (responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione);
  • oppure sanzione ridotta del 3%, con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta il diritto alla detrazione da parte del cessionario (non vale la soglia di 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa, poichè, ex RM 140/E/2010, tale limite valeva per gli anni 2008, 2009 e 2010).

PROBLEMATICHE APERTE

Non sono chiare le modalità operative da adottare nei seguenti casi ipotetici, per i quali si attendono chiarimenti:

  • vendita effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso il venditore è un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile;
  • professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure dovrà fatturare con IVA?
  • dettagliante che vende ad altro dettagliante che commercia nello stesso settore deve fatturare in reverse charge?

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Paesi e Territori appartenenti alla UE: Aliquote IVA al 1° gennaio 2011

Il territorio dello Stato ai fini IVA è il territorio della Repubblica Italiana tranne:

–          il Comune di Livigno;

–          il Comune di Campione d’Italia;

–          le acque italiane del lago di Lugano.

Questi nell’applicazione dell’IVA sono considerati Paesi terzi, sia per quanto riguarda le cessioni di merci che per la prestazione di servizi.

Appartengono al territorio dello Stato anche i punti franchi, i depositi franchi e altri analoghi luoghi considerati extraterritoriali ai fini doganali.

Il territorio dello Stato comprende:

  • lo spazio terrestre compreso entro i confini politici;
  • lo spazio aereo sovrastante;
  • le acque territoriali entro le 12 miglia marine (1 miglio marino = 1852 metri);
  • le acque comprese fra golfi, baie e insenature i cui punti estremi distino tra loro non più di 24 miglia marine;

Inoltre per:

  • Prestazioni a bordo di aerei e navi : appartengono al territorio dello Stato le navi e gli aeromobili italiani in navigazione in acque o spazi aerei internazionali ( cod. nav.);
  • Navi in alto mare: territorio dello Stato di appartenenza; il potere di governo dello Stato di bandiera si esercita sulle navi ovunque si trovino e quindi anche in acque adiacenti a Stati esteri e negli stessi porti stranieri (diritto internazionale);
  • Aerei italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato: è territorio italiano (cod. nav.)

NB: La Repubblica di San Marino e Città del Vaticano sono due Stati Esteri che si trovano nel territorio italiano.

Il territorio Comunitario è composto dai seguenti Paesi e territori (si riportano per comodità nella tabela che segue anche i codici ISO dei Paesi UE, la data di ingresso nella UE, i territori inclusi ed esclusi, le aliquote IVA vigenti in ciascun Paese – agg. gennaio 2011 – ed infine la divisa utilizzata):

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RIMBORSO IVA NON RESIDENTI: scadenza del 31 marzo 2011

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2008/9/CE, a partire dal 1° gennaio 2010 (quindi con i rimborsi relativi all’anno 2009) il meccanismo del rimborso dell’IVA pagata da un soggetto passivo in uno Stato diverso da quello di stabilimento è ora il seguente:
  • i soggetti passivi IVA residenti in uno Stato UE possono ottenere il rimborso dell’IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;
  • i soggetti passivi IVA residenti in Italia possono chiedere il rimborso nei vari Paesi UE per i costi ivi sostenuti, secondo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.
In particolare, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso IVA in uno stato UE diverso da quello in cui sono stabiliti devono presentate l’istanza esclusivamente via web direttamente al paese in cui sono stabiliti (tramite la propria amministrazione fiscale) entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello di riferimento.
Per le sole istanze relative al 2009 (cioè per l’IVA pagata all’estero nel 2009 di cui si sarebbe dovuto chiedere il rimborso entro il 30 settembre 2010) è stato deciso, a causa delle difficoltà verificatesi nell’attuazione delle procedura telematiche in alcuni Stati UE, di prorogare il termine del 30 settembre 2010 al 31 marzo 2011.
In Italia tale proroga è stata recepita con Provvedimento prot. 141440/2010 dell’11/11/2010 del direttore dell’Agenzia Entrate.
Riepiloghiamo di seguito brevemente la procedura.
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SOGGETTI ITALIANI
I contribuenti italiani presentano la richiesta di rimborso tramite Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. L’abilitazione può essere chiesta e ottenuta anche da soggetti non residenti che però devono prima chiedere il codice fiscale italiano (con modello AA5/6) e dopo l’abilitazione devono essere in possesso di formale delega per potere avanzare la richiesta di rimborso al centro operativo di Pescara.
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SOGGETTI UE
I soggetti residenti in altro stato UE che vogliono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia devono presentare la richiesta di rimborso alla propria amministrazione finanziaria la quale provvederà ad inoltrarla all’agenzia delle Entrate.
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SOGGETTI EXTRA UE
I soggetti extra UE, invece, continuano a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo, tramite il [download id=”6619″]
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PROCEDURA TELEMATICA
Per accedere al servizio telematico occorre collegarsi al sito www.agenziaentrate.it, accedere al portale per i rimborsi IVA e compilare on line la domanda con l’ausilio della Guida Operativa messa a disposizione nel sito: sempre nel sito inoltre sono riportate tabelle che aiutano i contribuenti a conoscere le diverse condizioni vigenti nei singoli Paesi della UE e i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.
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CONDIZIONI
Il contribuente:
  • deve aver svolto attività d’impresa,
  • non aver effettuato unicamente operazioni esenti e non soggette che non danno diritto al rimborso,
  • non essersi avvalso del regime dei minimi, o del regime speciale per i produttori agricoli.
La domanda di rimborso può essere:
  • trimestrale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è pari a 400 euro (se inferiore il rimborso sarà annuale);
  • annuale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

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INTRA UE: modifiche alla disciplina IVA per adeguamento alle direttive UE

Il Governo ha varato un DDL, esaminato e approvato dal Consiglio dei ministri del 9/2/2011, volto a recepire misure recentemente emanate dalla UE.

In particolare sono previste le seguenti modifiche (si illustrano 4 dei 6 articoli del DDL in quanto gli ultimi due non riguardano la materia di questo sito):

  1. Art. 8-bis DPR 633/1972 :viene riscritto per limitare la non imponibilità alle sole navi adibite alla navigazione d’alto mare e a tutte quelle adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio e assistenza in mare (adeguamento agli artt. 148, 371, all’Allegato X della Direttiva 2006/112/CE);
  2. Effettuazione servizi intra UE: vengono modificati il momento di effettuazione (articolo 6, commi 3 e 5 del Dpr 633/1972) dei servizi intracomunitari B2B (prestazioni generiche ex art.7 – ter DPR 633/1972) collegandolo al momento di effettuazione ex art.63 Direttiva 2006/112/CE, l’autofatturazione (articolo 17, comma 2 del Dpr 633/729 che viene equiparata all’integrazione prevista per le operazioni intra UE (articoli 46 e 47 DL 331/1993), e le disposizioni riguardanti i rimborsi (articolo 38bis DPR 633/1972).
  3. Prodotti energetici (gas, energia elettrica, ecc.): tassazione nel luogo di destinazione dell’operazione, sia per le cessioni (articolo 7 bis, comma 3 DPR 633/1972) sia per le prestazioni relative alle concessioni di accesso (articolo 7 septies, lett. g) DPR 633/1972). Vengono adeguate le disposizioni sull’importazione di tali prodotti (art. 68 DPR 633/1972) e sulle operazioni intracomunitarie (artt. 38 e 41 DL 331/1993). Il regime di non imponibilità (art.72, comma 3)  DPR 633/1972) viene ampliato agli enti comunitari che godono dei privilegi di cui al Protocollo sui privilegi delle Comunità Europee 8 aprile 1965.
  4. Beni importati in prosecuzione verso altro Stato UE: viene recepita la Direttiva 2009/69/CE quanto alle modifiche sulle procedure di esenzione delle «importazioni con prosecuzione» dei beni a destinazione di un altro Stato Ue (art. 67 DPR 633/1972), nel senso che il regime di sospensione IVA sulle importazioni destinate ad uno Stato UE è concesso solo se l’importatore può dare prova dell’avvenuto trasferimento delle merci nell’altro Stato UE

Tali modifiche confluiranno in un Decreto Legislativo che modificherà il DPR 633/1972 (Decreto IVA) e il DL 331/1993.