INTRASTAT: elenco provvedimenti e sanatoria violazioni al 20 luglio 2010

Entro il 20 luglio 2010, i contribuenti che in sede di prima applicazione della nuova normativa INTRASTAT 2010 hanno commesso errori nella compilazione dei modelli, possono sanarli senza incorrere in sanzioni.

Con la riforma UE relativa all’IVA sui servizi intracomunitari (Direttiva 2008/8/CE) e ai modelli INTRASTAT (Direttiva 2008/117/CE), entrambe in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, si è resa necessaria l’adozione a livello nazionale di diversi provvedimenti, sia legislativi che di prassi, che qui riepiloghiamo per comodità:

  • D.Lgs 18/2010, che modifica il DPR 633/1972 e il DL 331/1993;
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 22/02/2010 (Decreto attuativo INTRASTAT);
  • Determinazione 22278/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane (Approvazione nuovi modelli INTRASTAT);
  • CM 5/E/2010;
  • CM 12/E/2010;
  • CM 14/E/2010;
  • Determinazione 63336/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (per la trasmissione degli INTRASTAT tramite Entratel/Fisconline);
  • CM 36/E/2010 (risposte a quesiti pervenuti al Forum INTRASTAT).

Si ricorda che tutti i documenti appena elencati sono disponibili, oltre che sui siti delle Dogane e delle Entrate, anche nella sezione Utility & Download di questo sito.

Il ritardo con cui il legislatore ha adottato tali provvedimenti ha causato diverse incertezze e problemi operativi agli operatori economici, per cui l’Agenzia delle Entrate (CM 5/E/2010) ha dovuto introdurre specifiche disposizioni a valere per il periodo transitorio, disponendo in particolare che non verranno irrogate sanzioni per le violazioni relative ai modelli INTRASTAT:

  • del primo trimestre 2010, per gli obbligati all’invio trimestrale;
  • da gennaio a maggio 2010, per gli obbligati all’invio mensile;

a condizione che gli operatori provvedano a sanare tali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, i relativi elenchi riepilogativi integrativi, redatti secondo le modalità definite dalla normativa.

N.B: questa disposizione, presa in sintonia con quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (L.212/2000), serve per sanare le irregolarità presenti negli elenchi INTRASTAT relativi ai periodi suddetti, quindi per elenchi (errati) già presentati: non ha quindi alcuna efficacia se gli elenchi non sono stati presentati.

BLACK LIST: Nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010

L’ art.1 DL.40 del 25/03/2010 (provvedimento contenente disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali) ha introdotto a carico dei contribuenti nazionali, soggetti passivi IVA, un nuovo adempimento dichiarativo.

L’obiettivo della norma è quello della stretta sull’evasione internazionale, attuata tramite frodi “carosello” o società “cartiere”, che dovrebbe attuarsi tramite la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate degli scambi con operatori economici aventi sede in paesi “black list” da parte degli operatori nazionali.

Ex DM 30/03/2010 (GU 88 del 16/04/2010) sono state indicate  le regole applicative, mentre con il Provvedimento 85352/2010 del 28/05/2010 sono stati pubblicati il modello per la comunicazione e le relative istruzioni, e con il Provvedimento 102282/2010 del 05/07/2010 sono state pubblicate le specifiche tecniche (Allegato A) per la comunicazione.

Al momento in cui si scrive non è stato ancora pubblicato il software per l’invio.

Sarà quindi obbligatorio, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni di:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi resi;
  • acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute;

con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei territori a fiscalità privilegiata (Paesi Black – list[1]).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a presentare la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA nazionali.

Ex DM 30/03/2010 sono esclusi i soggetti privati, mentre sono inclusi nel monitoraggio gli enti non commerciali quando agiscono nella sfera commerciale, le imprese e i professionisti.

AMBITO OGGETTIVO

Vanno comunicate le seguenti operazioni, registrate o soggette a registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010:

  • Operazioni attive:
    • cessioni di beni;
    • prestazioni di servizi rese;
    • relative note di variazione.
  • Operazioni passive:
    • acquisti di beni;
    • prestazioni di servizi ricevute;
    • relative note di variazione

distinte in:

  • operazioni imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • non soggette.

Sembrano al momento escluse dall’obbligo le operazioni di importazione, in quanto, con riferimento alle operazioni passive da indicare vengono richiamati solo gli acquisti senza menzione delle importazioni: tale semplificazione, pur in attesa di conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, discende dal fatto che sulle importazioni non c’è rischio di frode, dal momento che l’IVA è assolta in dogana ex art. 69 segg. DPR 633/1972.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica all’Ufficio delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
  • numero di codice fiscale (o altro codice identificativo similare) attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato black list in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui il medesima è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto diverso da persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui esso è stabilito, residente o domiciliato;
  • periodo di riferimento della comunicazione;
  • per ciascun soggetto black list, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’IVA, al netto delle relative note di variazione;
  • per ciascun soggetto black list, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
  • per ciascun soggetto black list, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

N.B.: nel modello dovranno essere inserite anche alcune informazioni di tipo strettamente soggettivo. Potranno quindi sorgere problematiche riguardanti l’acquisizione:

  • del luogo e della data di nascita del soggetto estero;
  • oppure del numero di codice fiscale o altro codice identificativo equipollente utilizzato nello Stato black list della controparte.

A tale riguardo dovrà essere cura dell’operatore nazionale far riportare nella fattura tali dati.

PERIODICITA’ PRESENTAZIONE

La periodicità è la seguente:

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SANZIONI

Per omessa, incompleta o non veritiera comunicazione, è prevista una sanzione che va da 516 € a 4.130 € (doppio sanzione ex art.11 D.Lgs 471/1997), senza il beneficio del c.d. cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. 471/1997, vale a dire che ogni violazione sarà colpita con una sanzione a sè stante, pari ad un minimo di 516 €.


[1] V. D.M. 4/5/1999 – black list delle persone fisiche; D.M. 21/11/2001 – black list delle società controllate estere

Lo STUDIO GIARDINI offre il servizio di consulenza, preparazione, invio e monitoraggio della comunicazione obbligatoria delle operazioni con i PAESI BLACK LISTCompila il form sottostante per ricevere tutte le informazioni in merito.

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EXPORT: Origine delle merci

Quando il rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi è necessario – al passaggio della frontiera doganale – stabilire l’origine delle merci oggetto della transazione.

L’origine non preferenziale delle merci è la regola generale, quindi una merce è originaria del Paese in cui è stata interamente ottenuta o in cui ha subito l’ultima trasformazione economicamente rilevante. In tal caso la prova dell’origine è data da un certificato di origine rilasciato dalla competente CCIAA.

>>> Scarica il Modello di Certificato d’Origine

L’origine preferenziale deriva da accordi tra la UE e altri Paesi (ne esistono con Svizzera, Messico, Sudafrica, solo per citarne alcuni) con i quali sono stati sottoscritti accordi tariffari di libero scambio, o ai quali la UE accorda autonomamente benefici tariffari. Le regole dell’origine preferenziale variano quindi in base ai singoli accordi e la prova per poter beneficiare delle riduzioni dei dazi è costituita dai relativi certificati di origine preferenziale (EUR1, EUR2, A.TR, ecc.).