RIMBORSO IVA non residenti: novità dal 2010

Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole relative ai rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti non residenti: si tratta della Direttiva 2008/9/CE istitutiva della nuova procedura per la richiesta del rimborso IVA ex art. 170 Direttiva 2006/112/CE; un iter interamente elettronico assicurerà rimborsi più rapidi e, soprattutto, garantirà gli interessi legali nel caso in cui le Amministrazioni fiscali eroghino i rimborsi in ritardo.

I soggetti passivi di imposta residenti in uno Stato membro UE possono ottenere il rimborso dell’IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro.

I soggetti passivi di imposta residenti in Italia, identificati con il numero di partita IVA, possono chiedere il rimborso nei vari Paesi della Comunità per i costi ivi sostenuti, secondo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.

Il nuovo sistema prevede che i soggetti passivi IVA potranno chiedere il rimborso dell’imposta assolta in altro Stato membro mediante richiesta fatta nello Stato membro di stabilimento, tramite un portale elettronico. Tale ultimo Stato provvederà ad inoltrare la richiesta allo Stato del rimborso, fornendo anche indicazione sul soggetto passivo (esistenza, pro-rata, ecc.). Nel contempo saranno notevolmente ridotti i casi di materiale presentazione delle fatture di acquisto che potranno essere sostituite da messaggi elettronici, fermo restando la possibilità (non sistematica) dello Stato del rimborso di chiedere in casi specifici la presentazione delle fatture.

Le richieste vanno compilate nella lingua e nella moneta ufficiali del Paese membro al quale si chiede il rimborso. Il nuovo sistema dovrebbe quindi agevolare gli operatori negli adempimenti necessari per l’ottenimento del rimborso, determinando al tempo stesso una più stretta collaborazione tra Stato di stabilimento e Stato del rimborso.

Lo STUDIO GIARDINI offre il servizio di consulenza, preparazione, invio e monitoraggio dell’istanza di RIMBORSO IVA UE telematico. Compila il form sottostante per ricevere tutte le informazioni in merito.

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INTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI)

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Quando delle operazioni intra UE sono oggetto di:

  • variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi;
  • errori e omissioni sostanziali,

è necessario procedere a successive rettifiche (N.B. non confondere con la mancata presentazione dei modelli, ipotesi che va sanata con la sanzione e la successiva presentazione del modello omesso).

I modelli di riferimento a questo fine sono:

–  Intra 1 – ter (sezione 2 – cessioni di beni);

–  Intra 1 – quinquies (sezione 4 – servizi resi), per rettifiche successive al 01/01/2010

–  Intra 2 – ter (sezione 2 – acquisti di beni)

–  Intra 2 – quinquies (sezione 4 – servizi ricevuti), per rettifiche successive al 01/01/2010

N.B. Ci si occuperà qui solo delle rettifiche relative alle cessioni e acquisti di beni (Intra 1 – ter e Intra 2 – ter), dal momento relativamente ai servizi sussiste ancora qualche incertezza.

Le modalità di rettifica sono le seguenti:

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INTRASTAT: istruzioni di compilazione (CESSIONI e ACQUISTI di BENI)

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Intrastat cessioni e acquisti di beni

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  • Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria (v. Tabella DM 27/10/2000 e s.m.)
  • Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita IVA del soggetto passivo d’imposta con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria
  • Valore in euro (colonna 4): va riportato l’importo in euro della merce oggetto dell’operazione intracomunitaria + eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite (trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.). La regola è la seguente, ex art.12 DPR 633/1972:
    • Se le spese sono previste da contratto e riaddebitate forfetariamente incrementano il valore dei beni;
    • Se non sono previste da contratto o riaddebitate “in nome e per conto” non costituiscono onere accessorio e vanno come prestazione autonoma
  • L’importo va arrotondato all’unità, per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€.
  • Ammontare in valuta (colonna 5 acquisti): va indicato l’importo in valuta del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria applicando il tasso di cambio alla data di fattura; è obbligatorio per operazioni con paesi che non hanno aderito all’euro. L’importo va arrotondato all’unità , per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€).
  • Natura della transazione (colonna 5 cessioni; colonna 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli riportati nella tabella relativa del DM 27/10/2000, riportata sotto. In presenza di operazione triangolare comunitaria in cui l’operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico.

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