INTRA UE: rilevanza probatoria VIES

La normativa comunitaria attribuisce all’inclusione nel VIES rilevanza probatoria dello status del committente, ma l’inclusione nel VIES di per sè non è requisito sostanziale per la soggettività passiva. 

Una nuova sentenza (9/2/2017, causa C-21/16, Euro Tyre) conferma l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza UE: la mancata iscrizione al VIES da parte dell’acquirente non comporta la disapplicazione della non imponibilità della cessione intra UE. Tale assunto è stato più volte affermato in passato (v. sentenze relative alle cause C-273/11, C-587/10, VSTR e C-24/15).

Ciò non significa che l’iscrizione al VIES non sia importante per le attività di controllo: il VIES consente infatti agli operatori di avere conferma della partita IVA dei propri partner UE e alle Amministrazioni la possibilità di verificare dette operazioni, riscontrando eventuali irregolarità; tuttavia

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PLAFOND IVA: aggiornamento e-book versione 2.03

L’e-book PLAFOND IVA è stato aggiornato alla versione 2.03, e si propone come aiuto aggiornato per coloro che si trovano a gestire il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti

Le novità rispetto alla precedente versione 2.02 sono le seguenti:

  • come applicare le novità in vigore dal 2017 in materia di dichiarazione d’intento;
  • come minimizzare l’impatto delle ultime modifiche apportate alla dichiarazione d’intento
  • il nuovo modello di dichiarazione intento e le modalità di compilazione passo per passo;
  • la presentazione della dichiarazione all’Agenzia Dogane;
  • il quadro VI della dichiarazione IVA 2017;
  • come estrarre i beni dal deposito IVA da parte dell’esportatore abituale
  • la disciplina aggiornata delle sanzioni
  • nuovi riferimenti aggiunti per rispondere a (quasi) tutti i casi particolari (con la normativa di legge, gli ultimi provvedimenti e 40+ casi di  giurisprudenza e 100+ casi di prassi con abstract), utili anche per preparare una difesa.

L’ E-book è aggiornato al 7 luglio 2017 ed è in vendita sullo store online del Commercialista Telematico

E’ possibile anche scaricare una breve presentazione gratuita dell’e-book 

PLAFOND IVA: dichiarazione intento per estrazione da deposito IVA

Dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione dal deposito IVA. 

L’Agenzia Entrate, con RM 35/E/2017, ha fornito le istruzioni operative per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali, alla luce delle recenti novità normative e di prassi.

LE ULTIME MODIFICHE

  • a partire dal 01/04/2017 l’art. 4 co. 7 DL 193/2016 ha modificato le disposizioni in materia di depositi fiscali IVA: ex nuovo art. 50-bis comma 6 DL 331/1993 si prevede che l’estrazione di beni dal deposito IVA sia effettuata senza pagamento dell’IVA, qualora sia eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 8 co.1 lett. c) e co.2 DPR 633/1972. La dichiarazione d’intento ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/1983 deve comunque essere trasmessa all’Agenzia Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
  • a partire dal 01/03/2017 tale adempimento è stato recentemente modificato con provv. Dir. Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016: è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento che si usa appunto da tale data.

La RM 35/E/2017 spiega le modalità di compilazione del nuovo modello, precisando che:

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TERRITORIALITA’: consulenze legali su acquisto immobili trattamento

Le consulenze legali su acquisto immobili sono:

  • prestazioni generiche per la prassi,
  • prestazioni relative a beni immobili per la normativa UE in alcuni casi

Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Reg. UE 1042/2013, che individua i requisiti necessari affinché una prestazione di servizi possa considerarsi “relativa ad un bene immobile” ai fini IVA.

Ex art. 7-quater, co.1, lett. a) DPR 633/72 (che recepisce l’art. 47 direttiva 2006/112/CE), le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si intendono effettuate, ai fini IVA, nel luogo in cui si trova l’immobile (senza che assuma rilievo il luogo di stabilimento del committente).

Ex art. 31-bis Reg. UE 282/2011, valido dal 1° gennaio 2017, sono “relative a beni immobili” soltanto le prestazioni che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni (così come definiti dall’art. 13-ter del medesimo regolamento), cioè quando:

  • il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
  • il servizio ha ad oggetto l’alterazione fisica o giuridica del bene.

La CM 37/E/2011 aveva chiarito che sono da ricomprendersi fra i servizi soggetti alla disciplina ex art. 7-quater DPR 633/72 le prestazioni rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati, relative alla progettazione alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di un immobile o alla progettazione di interni e arredamenti.

Esempi di operazione relativa a un bene immobile, ex art. 7-quater DPR 633/72

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