INTRA UE: cessione a soggetto UE cessato imponibile

La cessione a soggetto UE cessato (e senza prova del trasferimento) è imponibile IVA. Per non perdere la non imponibilità il cedente nazionale deve provare lo status di soggetto passivo del cessionario e il trasferimento del bene (Sentenza n. 1577/5/2016 CTR Firenze).

Perde il regime di non imponibilità la cessione intra UE in cui:

  • sulla fattura sia stato indicato il codice VIES di un soggetto UE cessato prima dell’emissione della fattura,
  • manchi inoltre anche la prova dell’effettivo trasferimento del bene da uno Stato membro all’altro.

E’ obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario UE ex art. 46, co.2 DL 331/1993?

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INTRA UE: prova della cessione

La prova della cessione intra UE in caso di cessioni ex works dipende dalla controparte.

Quando c’è la vendita franco fabbrica o ex-works (costo a carico della controparte UE), riguardo alla prova che il cedente deve fornire per dimostrare che la cessione ex art. 41 del DL 331/93 ha carattere intra UE, vale il principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE 6 settembre 2012 causa C-273/11, punto 42: se l’acquirente ha il potere di disporre del bene ceduto come proprietario nello Stato membro di cessione e provveda al trasporto di detto bene verso lo Stato membro di destinazione, occorre tener conto del fatto che la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente. Quindi il venditore nazionale deve impegnarsi per ottenere ogni documentazione di prova della spedizione e soprattutto del trasferimento a destino nello Stato UE, ma non può fare ciò che non è in suo potere.

UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE 

Cassazione sentenza 5833/2016: ha dato ragione a un cedente IT che aveva esibito come prova della cessione intra UE la dichiarazione del cessionario FR, le lettere di vettura internazionale CMR e i documenti di trasporto. Si tratta, sebbene non si dice in sentenza, di lettere non firmate dalla controparte UE (in caso contrario non si vede la necessità della sua dichiarazione).

Infatti come molti sapranno, l’Amministrazione pretende le lettere di vettura firmate non solo dal cedente IT, ma anche dal cessionario UE, cosa talvolta impossibile (si pensi ai casi di groupage), anche se l’Agenzia Entrate (RM 477/E/2008, nota n. 141933/2010) ha affermato che tale documento può essere sostituito da altra documentazione equipollente.

Se all’Agenzia non basta la sola dichiarazione della controparte di aver ricevuto la merce, questa dichiarazione, insieme ad altri elementi, prova la cessione intra UE.

Quali altri elementi?

  • gli ordini della merce,
  • le fatture emesse dal corriere nei confronti del cessionario comunitario (se emerge il nome del cedente italiano),
  • la dichiarazione della controparte UE,
  • le fatture emesse,
  • la documentazione di pagamento
  • gli elenchi INTRASTAT.

C.T. Reg. Torino 8 maggio 2014 n. 629/24/14: la dichiarazione del cessionario non deve necessariamente essere temporalmente “vicina” alla cessione; nulla cambia infatti, non essendoci, almeno nella maggioranza dei casi, alcuna data certa, inoltre non deve essere dettagliata, ovvero indicare per filo e per segno le merci ricevute e ordinate.

Chiaramente, nel mondo reale, un operatore commerciale, specie se di piccole dimensioni, non può sempre pretendere un documento simile dal cessionario UE, se si vogliono mantenere buoni rapporti commerciali (v. C.T. Prov. Rieti 26 agosto 2013 n. 160/1/13).

 

Un maggiore rigore probatorio può invece essere giustificato quando il cedente IT:

  • è oggettivamente negligente nell’appurare la serietà della controparte comunitaria oppure
  • è sospettato di aver partecipato ad una frode.

UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE

Strumento operativo composto da:

  • n.3 moduli editabili utili per provare la cessione intracomunitaria di una merce; disponibili in italiano e inglese; essi sono di uso alternativo tra loro, a seconda delle esigenze 
  • un breve e-book sulla prova della cessione intracomunitaria con la normativa e la prassi di riferimento (.pdf) e le spiegazioni dei moduli operativi

INTRA UE: pronte le esclusioni dal VIES

Pronte le esclusioni dal VIES per “presunzione di inattività” in ambito UE.

Con il comunicato stampa del 03/10/2016, l’Agenzia Entrate ha annunciato l’invio di circa 60.000 comunicazioni per l’esclusione dal VIES, per i soggetti che, a partire dal 1° trimestre 2015, non hanno presentato elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi: infatti ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972, se non si sono presentati gli INTRASTAT allora secondo loro il soggetto passivo “non intende più effettuare operazioni intracomunitarie”.

Tutto questo come se fare un acquisto o una vendita intra UE fosse un dovere, un capriccio o un gioco e non una decisione di acquisto o vendita che si fa in base al mercato, o alla convenienza economica. In tal modo per tutti coloro che effettuano transazioni intra UE legittimamente ma sporadicamente (meno di una volta l’anno) si avrà un nuovo inutile adempimento da osservare (comunicare all’Agenzia che si ha ancora l’intenzione di effettuare operazioni intra UE per non farsi escludere dal VIES). 

Con il VIES (Vat information exchange system), disciplinato ex art. 50 co.2 DL 331/93 e ex art. 35 DPR 633/1972, in attuazione dell’art. 17 par. 1 lett. a) Reg. UE n. 904/2010, che è la banca dati europea delle partite IVA (ogni agenzia fiscale la predispone per il proprio Paese), si ottengono i seguenti scopi:

  • l’Agenzia controlla l’affidabilità degli operatori che operano in ambito intra UE;
  • gli operatori economici sono soggetti ad obblighi e diritti previsti dalla disciplina degli scambi intra UE.

Per tali obiettivi, dunque, la banca dati deve essere sempre aggiornata e per questo l’Agenzia Entrate controlla i soggetti passivi inclusi nel VIES (punto 3.1 del provv. Agenzia Entrate 159941/159941, sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli INTRASTAT).

Al momento, a seguito delle modifiche ex art. 22 DLgs. 175/2014, i soggetti passivi IVA sono da subito inclusi nel VIES, essendo eliminato il tempo tecnico di attesa di 30 giorni previsto dalla disciplina precedente. I controlli dell’Agenzia sono quindi non più preventivi, ma successivi all’avvenuta inclusione nel VIES stesso: dopo tali controlli formali (regolare invio degli INTRASTAT), l’Agenzia invia la comunicazione al soggetto passivo, procedendo alla formale esclusione dal VIES, ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972; l’esclusione dal VIES ha effetti solo dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente (punto 3.2 del provv. Agenzia Entrate n. 159941/2014).

I soggetti passivi che operano in ambito intra-UE, o che comunque dimostrino di avere i requisiti economici e commerciali per restare nel VIES, potranno produrre idonea documentazione agli Uffici per restare nel VIES, entro il termine di 60 giorni, durante il quale termine (v. CM 31/E/2014) l’operatore potrà rivolgersi all’Ufficio competente alternativamente:

  • fornendo la documentazione di tutte le operazioni intra UE effettuate nei quattro trimestri di riferimento (e andando giustamente in sanzione);
  • fornendo adeguati elementi circa le operazioni intra UE in corso o da effettuare;
  • manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intra UE.

L’eventuale esclusione, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nel VIES, per via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

Si tratta quindi di fatto di un nuovo adempimento, per tutti i “regolari” ma “sporadici” (ad es. quelli che hanno comprato un antivirus online da un soggetto tedesco nel 2014 e poi nel 2015 non hanno comprato o venduto nulla intra UE perchè non gli è capitato), come se non ce ne fossero già abbastanza.

BLACK LIST: tutti gli strumenti per la scadenza del 20 settembre

Di seguito tutti gli strumenti utili per la scadenza della comunicazione delle operazioni con operatori economici residenti in Paesi/Territori Black List del 20 settembre:

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