INTRA UE: VIES rilevante anche per servizi Intra UE

VIES rilevante anche per i servizi intra UE. 

Dopo quasi due anni dal 1° gennaio 2020, con il DLgs. 192/2021 è avvenuto il recepimento delle disposizioni sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra UE di beni, tra cui con rilevanza sostanziale:

  • l’iscrizione al VIES del cessionario UE,
  • la presentazione dell’INTRASTAT vendite (art. 41 comma 2-ter DL 331/93).

Per le prestazioni di servizi.

La prestazione di servizi “generica”, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ha una diversa rilevanza territoriale, ai fini IVA:

  • se resa a committente soggetto passivo (B2B) – NON è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72).
  • se resa a committente privato consumatore(B2C) – è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72).

Committente soggetto passivo IVA.

  • Ex art. 7-ter comma 2 lett. a) DPR 633/72, ai fini della territorialità IVA, sono soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese coloro che esercitano “attività d’impresa, arti o professioni”.
  • Ex art. 18, par. 1, Reg. UE 282/2011, salvo informazioni contrarie, il prestatore del servizio può considerare che il committente UE sia soggetto passivo se:
    • abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA;
    • il prestatore ne abbia verificato l’iscrizione al VIES.
  • sembrerebbe possibile che il prestatore disponga di “informazioni contrarie” rispetto allo status di non soggetto passivo IVA derivante dalla mancata iscrizione al VIES.
  • Inoltre, se il committente non ha ancora un numero di identificazione IVA, ma abbia informato il prestatore di averlo richiesto, questi può verificarne lo status, ottenendo qualsiasi altra prova attestante che il destinatario delle prestazioni è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini IVA ed effettuando una verifica ragionevole dell’esattezza delle informazioni ricevute.

Committente non soggetto passivo IVA.

Il committente, stabilito in un altro Stato UE, non è da considerare soggetto passivo IVA se non ha comunicato al prestatore il suo numero d’identificazione IVA (art. 18, par. 2, Reg. UE 282/2011) questo anche se comunque che l’art. 18, par. 1, lett. a) Reg. UE 282/2011 sembra attribuire all’inclusione nel VIES la funzione di confermare al prestatore che il destinatario è un soggetto passivo, non di più.

Conseguenza della mancata iscrizione al VIES del committente

Il committente non si considera soggetto passivo, con conseguente rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di servizi eseguita da un prestatore soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ex art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72.

Prassi Agenzia Entrate.

L’Agenzia Entrate, prima delle modifiche di cui alla direttiva 2018/1910/Ue, si era pronunciata in favore della rilevanza solamente formale dell’iscrizione al VIES del cessionario, salvo comportamenti fraudolenti (Videoforum 23 gennaio 2019), anche se:

  • vale sempre la CM 28/E/2011 secondo cui i soggetti passivi IVA che “effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate” .
  • l’inclusione nel VIES è necessaria anche per quei soggetti “che effettuano solo prestazioni di servizi intra UE soggette ad IVA nel paese di destinazione ex art. 7-ter”; per le prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi UE, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato “dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES” (CM 37/E/2011, § 2.1.2 e § 3).

INTRASTAT: link rapidi

Di seguito alcuni link rapidi, utili per l’adempimento Intrastat:

INTRASTAT

Software – Programmi per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari

Link: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-intrastat-intrastat

Faq e assistenza online

Link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat

VIES

Verifica delle partite IVA intracomunitarie, da effettuare prima di ogni operazione con la controparte comunitaria

Link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CREDENZIALI ACCESSO

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Link: COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE

Mini e-book  utile per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale (tempo: meno di 15 minuti)
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane (meno di 5 minuti)
  • utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

SITO DELLO STUDIO

Articolo aggiornato sulle SANZIONI INTRASTAT

Link: https://www.studiogiardini.com/wordpress/intrastat-sanzioni-applicabili-aggiornamento-2021.html

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

INTRA UE: Cessione intra UE valida anche senza iscrizione al VIES del cessionario

La Cassazione, con ordinanza n. 10006/2018 del 24/04/2018, ha stabilito che l’assenza di iscrizione al VIES del cessionario non fa venir meno dell’effettività della cessione intra UE, nè il corrispondente regime di non imponibilità IVA, a meno che si tratti di un caso di frode.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE (causa C-21/16 del 9/2/2017): ai fini della realizzazione di una cessione intra UE, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali previste dalla normativa di riferimento, mentre l’iscrizione al VIES del soggetto passivo UE rappresenta solamente un requisito “formale” e non risulta quindi rilevante.

Quali sono i requisiti sostanziali della cessione intra UE?

Essi sono definiti ex art. 138, par. 1 direttiva 2006/112/CE (recepito dall’art. 41 comma 1 DL 331/1993 in Italia) e sono i seguenti:

  1. status di “soggetto passivo IVA” sia del fornitore che dell’acquirente;
  2. i beni devono essere trasportati o spediti al di fuori del territorio dello Stato di partenza verso un altro Stato dell’Unione europea;
  3. carattere oneroso della cessione di beni effettuata.

Dunque, se sono presenti i requisiti sostanziali sopra descritti, la non imponibilità IVA dell’operazione può essere messa in discussione solo se:

  • il cedente abbia intenzionalmente partecipato a una frode fiscale
  • la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del sussistere dei requisiti sostanziali.

Vedi anche:

INTRA UE: rilevanza probatoria VIES

La normativa comunitaria attribuisce all’inclusione nel VIES rilevanza probatoria dello status del committente, ma l’inclusione nel VIES di per sè non è requisito sostanziale per la soggettività passiva. 

Una nuova sentenza (9/2/2017, causa C-21/16, Euro Tyre) conferma l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza UE: la mancata iscrizione al VIES da parte dell’acquirente non comporta la disapplicazione della non imponibilità della cessione intra UE. Tale assunto è stato più volte affermato in passato (v. sentenze relative alle cause C-273/11, C-587/10, VSTR e C-24/15).

Ciò non significa che l’iscrizione al VIES non sia importante per le attività di controllo: il VIES consente infatti agli operatori di avere conferma della partita IVA dei propri partner UE e alle Amministrazioni la possibilità di verificare dette operazioni, riscontrando eventuali irregolarità; tuttavia

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