INTRA UE: pronte le esclusioni dal VIES

Pronte le esclusioni dal VIES per “presunzione di inattività” in ambito UE.

Con il comunicato stampa del 03/10/2016, l’Agenzia Entrate ha annunciato l’invio di circa 60.000 comunicazioni per l’esclusione dal VIES, per i soggetti che, a partire dal 1° trimestre 2015, non hanno presentato elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi: infatti ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972, se non si sono presentati gli INTRASTAT allora secondo loro il soggetto passivo “non intende più effettuare operazioni intracomunitarie”.

Tutto questo come se fare un acquisto o una vendita intra UE fosse un dovere, un capriccio o un gioco e non una decisione di acquisto o vendita che si fa in base al mercato, o alla convenienza economica. In tal modo per tutti coloro che effettuano transazioni intra UE legittimamente ma sporadicamente (meno di una volta l’anno) si avrà un nuovo inutile adempimento da osservare (comunicare all’Agenzia che si ha ancora l’intenzione di effettuare operazioni intra UE per non farsi escludere dal VIES). 

Con il VIES (Vat information exchange system), disciplinato ex art. 50 co.2 DL 331/93 e ex art. 35 DPR 633/1972, in attuazione dell’art. 17 par. 1 lett. a) Reg. UE n. 904/2010, che è la banca dati europea delle partite IVA (ogni agenzia fiscale la predispone per il proprio Paese), si ottengono i seguenti scopi:

  • l’Agenzia controlla l’affidabilità degli operatori che operano in ambito intra UE;
  • gli operatori economici sono soggetti ad obblighi e diritti previsti dalla disciplina degli scambi intra UE.

Per tali obiettivi, dunque, la banca dati deve essere sempre aggiornata e per questo l’Agenzia Entrate controlla i soggetti passivi inclusi nel VIES (punto 3.1 del provv. Agenzia Entrate 159941/159941, sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli INTRASTAT).

Al momento, a seguito delle modifiche ex art. 22 DLgs. 175/2014, i soggetti passivi IVA sono da subito inclusi nel VIES, essendo eliminato il tempo tecnico di attesa di 30 giorni previsto dalla disciplina precedente. I controlli dell’Agenzia sono quindi non più preventivi, ma successivi all’avvenuta inclusione nel VIES stesso: dopo tali controlli formali (regolare invio degli INTRASTAT), l’Agenzia invia la comunicazione al soggetto passivo, procedendo alla formale esclusione dal VIES, ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972; l’esclusione dal VIES ha effetti solo dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente (punto 3.2 del provv. Agenzia Entrate n. 159941/2014).

I soggetti passivi che operano in ambito intra-UE, o che comunque dimostrino di avere i requisiti economici e commerciali per restare nel VIES, potranno produrre idonea documentazione agli Uffici per restare nel VIES, entro il termine di 60 giorni, durante il quale termine (v. CM 31/E/2014) l’operatore potrà rivolgersi all’Ufficio competente alternativamente:

  • fornendo la documentazione di tutte le operazioni intra UE effettuate nei quattro trimestri di riferimento (e andando giustamente in sanzione);
  • fornendo adeguati elementi circa le operazioni intra UE in corso o da effettuare;
  • manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intra UE.

L’eventuale esclusione, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nel VIES, per via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

Si tratta quindi di fatto di un nuovo adempimento, per tutti i “regolari” ma “sporadici” (ad es. quelli che hanno comprato un antivirus online da un soggetto tedesco nel 2014 e poi nel 2015 non hanno comprato o venduto nulla intra UE perchè non gli è capitato), come se non ce ne fossero già abbastanza.

INTRA UE: chiarimenti su nuovo VIES CM 31/E/2014

Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di VIES.

Con riferimento al VIES, la problematica più importante riguarda la (assurda e insensata) procedura di esclusione dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun modello INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.

L’Agenzia chiarisce quanto segue :

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INTRA UE: iscrizione immediata al VIES, ma…

Con le modifiche apportate all’art. 35 DPR 633/1972 dall’art. 22 del D.Lgs. “semplificazioni” (termine che va sempre inteso con umorismo), il soggetto passivo IVA sarà iscritto al VIES subito dopo l’opzione (da manifestarsi in sede di inizio attività o successivamente) e potrà quindi da subito effettuare cessioni e acquisti intra UE.  Non si dovranno attendere quindi i 30 giorni dalla manifestazione dell’opzione  per potere effettuare cessioni e acquisti intra UE.

Le nuove norme si raccordano al Reg. UE n. 904/2010 (cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi IVA) eliminando i vincoli posti dal DL 78/2010 e dai seguenti interventi:

  • CM 39/E/2011 , che aveva categoricamente escluso la possibilità, per un soggetto con partita IVA, ma non ancora iscritto al VIES, di effettuare operazioni intra UE e aveva espressamente stabilito che, se effettuate, tali operazioni dovessero andare con l’IVA dello Stato UE di origine dei beni o di stabilimento del prestatore di servizi, senza possibilità di detrarre l’IVA applicata sugli acquisti con il reverse charge;
  • RM 42/E/2012, che in espressa violazione dei principi comunitari (v. sentenza Corte di giustizia UE causa C-587/10, del 27/09/2012, in cui si dice che anche se la partita IVA fornisce la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevola il controllo delle operazioni intra UE, si tratta tuttavia solo di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intra UE) riconferma tale posizione.

Tutto risolto quindi? Ancora una volta no. Anzi.

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INTRASTAT: semplificazioni autorizzazione VIES

Fonte: governo italiano – CdM n. 21 del 20/06/2014

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con l’attribuzione della partita IVA (ovvero, presumibilmente, attraverso una dichiarazione di variazione dati, per i soggetti già attivi).

Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia Entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.

Insieme alla semplificazione, vengono però previste anche regole più stringenti: coloro che non presenteranno alcun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi saranno esclusi dal Vies, previa comunicazione da parte dell’agenzia. Questa, inoltre, controllerà gli elementi dichiarati dall’interessato in sede di inizio attività e, se del caso, adotterà un provvedimento di cessazione della partita Iva, cancellandola altresì dal registro VIES.

Commento: messa così sembra che chi non effettua quasi mai operazioni intra UE e fa un acquisto o una cessione solo saltuariamente, dovrà controllare quando ha fatto l’ultimo acquisto o cessione e se del caso richiedere di nuovo l’inclusione.

Vedi anche:

>>>> inclusione Archivio VIES (su Agenzia Entrate)

>>>> sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata al VIES