VIES: è sanabile la mancata iscrizione all’archivio intracomunitario?

Fonte: Eutekne.info

Data: 09/05/2012

Autore: S. Cerato

L’art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 contiene la possibilità di sanare la mancata comunicazione preventiva per la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali”, purché sussistano i seguenti requisiti:
– la violazione non sia già stata oggetto di constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero altre attività di accertamento;
– il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– sia effettuata la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– sia versata contestualmente la sanzione di 258 euro.

Il perimetro applicativo della disposizione in esame sembra, ad una prima lettura, particolarmente ampio, atteso che riguarda tutte le fattispecie in cui per fruire di un beneficio fiscale, ovvero per accedere a regimi opzionali, il contribuente debba presentare unacomunicazione, o una richiesta, all’Amministrazione finanziaria. In attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, necessario e nel contempo urgente per dar modo ai contribuenti di comprendere con esattezza l’oggetto della “sanatoria”, molti operatori economici si stanno domandando in questo periodo se sia possibile sanare, tramite la disposizione di cui all’art. 2 del DL n. 16/2012, anche la mancata iscrizione al VIES, quale condizione necessaria per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

A tale proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate, dapprima nella CM 39/E/2011 e successivamente nella recente RM 42/E/2012, ha precisato che, in assenza di regolare iscrizione al VIES:
– le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale, non iscritto nel VIES, devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto operazioni “interne” e non intracomunitarie;
– specularmente, si precisa nella RM 42/E/2012, “l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile”.

Premesso che l’iscrizione al VIES deve essere richiesta prima dell’effettuazione delle operazioni intracomunitarie, per l’effettuazione delle quali è tra l’altro richiesto un lasso temporale di 30 giorni dalla data della richiesta, è necessario verificare se tale “iscrizione” costituisca o meno la condizione per fruire di benefici fiscali, ovvero per accedere ad un regime fiscale opzionale. Relativamente al primo aspetto, a parere di chi scrive l’iscrizione al VIES non costituisce una condizione per fruire di benefici fiscali, in quanto il regime IVA delle operazioni intracomunitarie non presenta particolari benefici fiscali, atteso che le disposizioni del DL 331/93 prevedono il regime della tassazione a destino dell’operazione intracomunitaria, in luogo di quello, tipico delle operazioni interne, della tassazione nel luogo di partenza.

VIES come condizione per accedere a un regime fiscale opzionale

Più delicato, invece, è il secondo aspetto, quello relativo ai regimi fiscali opzionali, in quanto è necessario chiedersi se l’iscrizione al VIES, quale condizione per operare in ambito comunitario, costituisca o meno un regime fiscale opzionale. Tenendo conto delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in precedenza riportate, e in attesa di conoscere il pensiero definitivo dell’Amministrazione finanziaria a tale riguardo, la risposta potrebbe essere affermativa, in quanto l’Agenzia stessa sembra di fatto sostenere che l’iscrizione al VIES costituisca una sorta di opzione per poter applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie (tassazione a destino), in assenza della quale si rende applicabile il regime “naturale” delle operazioni ai fini IVA (tassazione nel luogo di partenza). Tale interpretazione, che si riscontrerebbe anche nel pensiero dell’Agenzia (CM 39/E/2011 e RM 42/E/2012), costituisce di fatto un naturale effetto del rapporto che sussiste tra la disciplina generale dell’IVA, contenuta nel DPR 633/1972, e quella “derogatoria” prevista per le operazioni intracomunitarie, di cui al DL 331/93, applicabile in presenza dei requisiti ivi contenuti, e previo esercizio dell’“opzione” che si materializza con la richiesta di iscrizione al VIES. In assenza di tale opzione, quindi, torna naturalmente applicabile il regime proprio previsto dalle disposizioni “nazionali” del DPR 633/1972.

RM 42/E/2012: conseguenze mancata iscrizione al VIES

Senza iscrizione al VIES, l’acquisto effettuato da un soggetto passivo italiano presso un soggetto passivo di altro Stato UE, non può essere considerato acquisto intracomunitario esente dall’IVA, quindi l’operazione è rilevante, ai fini IVA, nel Paese del fornitore e non è applicabile in Italia il regime del reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate, con RM 42/E/2012, ha fornito chiarimenti sulla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all’archivio informatico VIES, esaminando il caso particolare di una società italiana che ha acquistato pannelli fotovoltaici da un’impresa tedesca, perfezionando l’operazione nel mese di aprile 2011, senza essere iscritta al VIES.

Ex art. 35 DPR 633/1972, come modificato ex art. 27, co. 1 DL 78/2010, il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intra UE deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle entrate, manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni.

In particolare, nel provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 29/12/2010 n. 188376 viene specificato che, per coloro che già possiedono un numero di partita IVA, la predetta volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; viceversa, per i soggetti non titolari di posizione IVA, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio di attività, compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell’Agenzia delle entrate, o anche in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio VIES.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intra UE e l’autorizzazione o il diniego, non può compiere operazioni intra UE.

Per le operazioni intra UE effettuate senza la regolare iscrizione al VIES, l’Agenzia ha osservato che:

  • le cessioni o prestazioni intra UE effettuate da soggetto passivo italiano non ancora nel VIES (o escluso a seguito di diniego/revoca) vanno assoggettate ad IVA in Italia, con le conseguenti sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
  • gli acquisti da soggetto passivo UE non sono operazioni intra UE, pertanto l’IVA non è dovuta in Italia ma nel paese del fornitore.

Quindi sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (art. 47 DL 331/1993), che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione ex art. 6, co.6, Dlgs. 471/1997.

Peraltro, in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intra UE.

Regime sanzionatorio; profili temporali

La CM 39/E/2011 stabilisce che le sanzionati per l’effettuazione di operazioni intra UE da parte di soggetti non regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della circolare: dato che la circolare è stata pubblicata in data 01/08/2011 e che le eventuali violazioni commesse dall’istante sono riferibili ad un periodo precedente, l’Agenzia ritiene che non vada applicata nel caso di specie alcuna sanzione.

Iscrizione al VIES e applicazione IVA: chiarimento Agenzia Entrate

L’iscrizione al VIES condiziona l’assoggettamento a IVA

L’Agenzia delle Entrate, nel videoforum del 18/01/2012, ha chiarito che il soggetto passivo che effettua acquisti intracomunitari, senza essere iscritto nell’archivio VIES, è tenuto a pagare l’IVA nello stato membro UE dove ha effettuato l’acquisto ed inoltre non può chiedere il rimborso dell’imposta, in quanto l’operazione viene equiparata ad un acquisto effettuato da un privato consumatore.

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E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, versione 1.06 , sesto aggiornamento al  06/09/2011.

L’e-book conta ora oltre 360 pagine, rispetto alla prima uscita di 242 pagine.

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In particolare nella versione 1.06 sono stati aggiornati:

– Cap. 1 (Introduzione e principi generali) con:

  • le aliquote IVA in vigore nella UE al 1° luglio 2011
  • il Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • precisazioni dell’Agenzia Entrate (CM 37/E/2011) sulla Stabile Organizzazione e sul traffico di perfezionamento passivo;
  • precisazioni della CM 29/E/2011 ed altre risposte in tema di autofatturazione
  • la RM 80/E/2011 sul rappresentante fiscale
  • la RM 36/E/2011 e la Circolare Assonime n.13 del 02/05/2011 sull’applicazione del reverse charge per cellulari e componenti PC

– Cap. 2 (Esportazioni) con alcuni accorgimenti per gestire i rischi legati alle esportazioni, nonché con la trattazione delle procedure semplificate (domiciliata, semplificata, AEO, Esportatore autorizzato);

– Cap. 4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con

  • chiarimenti della CM 37/E/2011
  • risposte delle CM 28/E/2011 e CM 29/E/2011 a diversi quesiti relativi alla territorialità

– Cap. 5 (Operazioni intra UE) con

  • la CM 39/E/2011 in materia di VIES
  • le indicazioni della CM 21/E/2011 in materia di controlli  e della CM 21/D/2011 in materia di indagini finanziarie e controlli sugli scambi intra UE
  • le attività di verifica poste in capo al prestatore del servizio ex Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • le risposte della CM 28/E/2011 con la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di effettuare alcune operazioni intra UE

– Cap. 6 (Sistema Intrastat), all’argomento viene dedicato un capitolo a parte per razionalizzare la trattazione e renderla più agevole:

  • ampliamento della trattazione delle rettifiche Intrastat

Cap. 7 (Triangolazioni) con le ultime sentenze della Cassazione in materia di non imponibilità in caso di trasporto del cessionario promotore

– Cap. 8 (Operazioni con Città del Vaticano e RSM) con il miglioramento della trattazione sulle operazioni con RSM

– Cap. 10 (Operazioni con i Paesi Black List) con le risposte

  • della CM 28/E/2011 a quesiti relativi all’obbligo di comunicazione;
  • della RM 71/E/2011 in merito ad alcune modalità di comunicazione

– Cap. 11 (Deposito doganale, accise, IVA) con:

  • risposte della CM 28/E/2011 sulla fatturazione delle spese di deposito IVA
  • integrazioni del Decreto Sviluppo alla disciplina dei depositi IVA

– Cap. 12 (Contenzioso doganale) con gli elementi da verificare nella bolletta doganale ai fini del controllo

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