INTRASTAT: Circolare 10 IRDCEC

L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha analizzato, con la propria [download id=”0″] l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nel 2010.

In particolare, sotto l’esame dell’Istituto di Ricerca sono:

  • Ambito di applicazione
  • Modalità e tempistiche d’invio
  • Nuovi Modelli Intrastat;
  • Comunicazioni degli Enti non Commerciali: analisi dei modelli
  • Efficacia temporale del D.Lgs18/2010 e DM 22/02/2010;
  • Sanzioni.

La circolare, che ripercorre in maniera puntuale l’obbligo INTRA, inoltre osserva che

  • riguardo alle prestazioni di servizi generiche, rese e ricevute, l’obbligo di indicare i dati di ogni prestazione anche quando siano realizzate diverse operazioni con un unico soggetto, complica le procedure relative di compilazione e appare in contrasto con la normativa comunitaria dove, all’art. 264, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE, si prevede solo che nell’INTRA vi sia “per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo”.
  • l’obbligo di presentazione degli INTRA  anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE , non solo per quelle rese stride con l’art. 262 Direttiva 2006/112/CE prevede l’obbligo di invio degli elenchi solo per le prestazioni di servizi rese e non anche per quelle ricevute. Il Governo ha, tuttavia, ritenuto che l’elenco relativo ai servizi ricevuti, oltre ad essere utile per il contrasto delle frodi IVA in ambito UE, sia giustificato normativamente ex art. 273 Direttiva, dove stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre “altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni”. Tali argomentazioni, secondo l’IRDCEC, non sono convincenti perchè  il citato art. 273 ha, come unica finalità di tutelare la parità di trattamento delle operazioni interne rispetto a quelle effettuate tra Stati membri diversi, inoltre la previsione di nuovi obblighi formali dovrebbe comunque rispettare i princìpi generaliprevisti dalla normativa comunitaria in merito agli elenchi riepilogativi, infine  la possibilità di ampliare la portata oggettiva degli elenchi è prevista ex art. 268 Direttiva con esclusivo riferimento agli acquisti di beni e non anche, quindi, ai servizi ricevuti.

INTRA UE: verifica online inclusione nel VIES

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’elenco delle partite IVA che, al 30 gennaio 2011, risultano autorizzate ad effettuare operazioni intracomunitarie.

>>>> Vai alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Risulta ovvio quindi che i titolari di partita IVA presenti nel suddetto elenco non devono effettuare l’istanza di autorizzazione all’Agenzia a porre in essere operazioni intra UE, come invece è stato paventato da più parti.

Per converso, coloro che risultano presenti nell’elenco e non desiderano intraprendere operazioni intra UE, possono invece inoltrare all’Agenzia istanza di revoca.

Si precisa che a partire dalla fine di febbraio 2011, concluse le procedure di controllo dei requisiti, l’effettiva consultazione dell’Archivio dei soggetti autorizzati sarà disponibile esclusivamente tramite il servizio Vies o tramite i siti internet della Commissione europea e degli altri Stati membri.

BLACK LIST: le risposte della CM 2/E/2011

La [download id=”6613″] risponde a diversi quesiti relativi all’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi Black List, che si riportano di seguito:

1. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

1.1 Importazioni

D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola, oltre ai dazi doganali, anche il costo dei servizi di trasporto. Considerato, inoltre, che il tasso di cambio doganale – adottato per stabilire il valore  doganale della merce – non coincide con quello utilizzato per la registrazione dell’acquisto in contabilità generale, si chiede quali dati rilevino ai fini dell’obbligo di comunicazione.

R: In linea generale, la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di documento equipollente alla fattura. Le importazioni devono, quindi, essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive – di cui ai righi A19 e seguenti del modello di comunicazione – tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.  Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione,  dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti – al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni – da inserire nei righi A28 e A29 del modello di comunicazione.

1.2 Spese di trasferta dei dipendenti

D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.

R: In considerazione della finalità di contrasto alla  frode e all’evasione fiscale perseguita con l’introduzione dell’obbligo  di comunicazione, sono escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa.

1.3.Cessioni gratuite di beni

D: Devono essere segnalate le cessioni gratuite di beni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list?

R: Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad IVA ex art. 2, co.2,  n. 4), DPR 633/1972. Conseguentemente, vanno comunicate se la controparte è un operatore economico situato  in un Paese c.d.  black list.

Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione – in quanto cessioni non soggette ad IVA – le cessioni gratuite di:

  • beni (di costo unitario non superiore a euro 25,82) la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, ovvero di
  • beni per i quali, all’atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta ex art. 19-bis1 DPR 633/1972.
  • campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati che, ex art. 2, co.3, lett. d), DPR 633/1972, non sono considerate cessioni di beni.

1.4. Acquisti da un operatore economico non  black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato

D: Devono essere comunicati gli acquisti effettuati presso il rappresentante fiscale – nominato in un Paese black list – di un fornitore che non è stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato?

R: La CM 53/E/2010 (cfr. paragrafo 2.1) ha incluso tra le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese  non incluso nella black list. Tale soluzione è coerente con il ruolo del rappresentante fiscale, vale a dire quello di mandatario del soggetto estero “rappresentato”, tramite il quale quest’ultimo adempie gli obblighi d’imposta previsti dalla legge ed esercita i diritti derivanti dall’applicazione del tributo.

Pertanto, in linea con tale orientamento interpretativo, sono escluse dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la controparte dell’operazione – non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori.

1.5. Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore

D: La fattura relativa ai servizi territorialmente rilevanti nello Stato a regime fiscale privilegiato espone l’imposta pagata dal soggetto passivo IVA al prestatore estero. Si chiede di precisare se nel modello di comunicazione debba essere indicata separatamente l’eventuale imposta pagata all’estero.

R: L’art. 3 DM 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list non soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità. Come si evince dal modello, tali operazioni – il cui ammontare è comprensivo dell’imposta pagata all’estero – devono essere indicate nel rigo A27 del modello di comunicazione (“Importo complessivo degli acquisti di servizi”) al lordo dell’eventuale imposta assolta all’estero.

1.6.Commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito residente in un Paese a regime fiscale privilegiato

D: Deve essere comunicato l’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato?

R: L’addebito di commissioni bancarie da parte dell’istituto di credito localizzato in un Paese black list concretizza un’operazione esente ex art.10, co.1, n. 1),  DPR 633/1972, a fronte dalla quale il soggetto passivo IVA provvede all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente. Come precisato nella CM 12/E/2010 (cfr. paragrafo 3.1), la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (cfr. artt. 23 e 25 DPR 633/1972). Conseguentemente, l’operazione deve essere segnalata posto che la stessa si realizza con un operatore economico black list ed è, altresì, soggetta all’obbligo di registrazione.

1.7.Operazioni attive e passive dei tour operator

D: Come devono essere classificate nell’ambito del modello di comunicazione le operazioni attive e passive dei tour operator atteso che nelle relative fatture l’IVA non è esposta separatamente?

R: Le operazioni realizzate dai  tour operator con operatori economici stabiliti in Paesi black list dovrebbero, a rigore, essere indicate nel modello di comunicazione tra le operazioni imponibili. Peraltro, atteso che le fatture emesse a fronte delle suddette operazioni non evidenziano  separatamente l’imposta e, conseguentemente, stante l’impossibilità di indicare l’importo complessivo della relativa imposta, le operazioni devono essere indicate tra le operazioni non soggette ad IVA, al fine di superare i problemi tecnici che  si presenterebbero in sede di trasmissione del modello di comunicazione.

1.8.Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata

D: Sono da inserire nella  black list le carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata (esempio, in Svizzera)?

R: La disciplina della c.d. scheda carburante (DPR n. 444/1997) si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale. In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi territorialmente  non  rilevanti nello Stato agli effetti dell’IVA, in virtù di espressa previsione contenuta nell’articolo 3 DM 5 agosto 2010.

1.9.Vendite non documentate da fattura

D.  Si chiede conferma del fatto che le operazioni dei  commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list, in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte.

R.: ex art.22 DPR 633/1972, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura sempreché la stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti sono, però, tenuti, per evidenti necessità di controllo da parte dell’Erario, alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Ne consegue che, limitatamente all’ipotesi in cui operi la semplificazione di cui al richiamato articolo 22 e vengano emessi, al posto della fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, poiché da tali documenti non è possibile desumere tutti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, ex art.1 DL  25 marzo 2010, n. 40, i dettaglianti ed i soggetti agli stessi equiparati sono esonerati dal predetto obbligo di comunicazione.

1.10 Stabili organizzazioni

D.  La RM 121/E/2010 ha precisato che vanno comunicate anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in paesi black list. Si chiede se tale regola deve estendersi anche ad operazioni verso contribuenti black list effettuate da stabili organizzazioni di contribuenti italiani in paesi non black list.

R.: Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’articolo 3, co.1, DM 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione ex art.1 DL 25 marzo 2010, n. 40 anche “alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list”. La RM 121/E/2010da interpretare, in accordo al richiamato decreto, limitatamente alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territorialeha chiarito che le stesse, se effettuate dalla stabile organizzazione in un paese black list di un operatore passivo italiano, vanno comunicate. Principio desumibile dal suddetto documento di prassi è che il rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costituisce un’articolazione della seconda e  non un soggetto distinto dalla medesima.

In applicazione, quindi, del medesimo principio di  “trasparenza”, vanno comunicate anche le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese  black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese  a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia.

1.11 Cessioni e acquisti di beni “estero su estero”

D. Le cessioni di beni effettuate direttamente all’estero (fuori campo IVA art. 7-bis, DPR 633/1972) e gli acquisti di beni all’estero senza successiva importazione (in quanto ivi mantenuti o consumati, come acquisti di carburanti o simili) sono esonerati da comunicazione, non rientrando nei casi di operazioni “non soggette” previsti dalla norma (operazioni con obbligo di fatturazione e prestazioni di servizi con carenza del requisito di territorialità)? Tali cessioni o acquisti estero su estero devono essere comunicate solo se effettuate dalla stabile organizzazione del soggetto residente (RM 121/E/2010).

R. Con RM 121/E/2010, è stato affermato il principio secondo cui le operazioni che avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti, vanno comunicate. Tale obbligo deve, tuttavia, essere interpretato conformemente a quanto disposto ex art.3, co.1, DM 5 agosto 2010 –  peraltro espressamente richiamato nel documento di prassi citato – che ha esteso l’obbligo di comunicazione alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale. Pertanto, poiché le cessioni/acquisti di beni non soggetti ad IVA non vanno comunicate, si è dell’avviso che le medesime considerazioni valgano anche quando la cessione/acquisto venga effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

1.12 Dichiarazione in caso di fusione

D. Applicando le istruzioni che furono previste per gli elenchi clienti e fornitori italiani del 2007, la società incorporante deve presentare, per il periodo in cui ha avuto effetto una operazione di fusione, due distinte comunicazioni: una per sé stessa ed una separata per il soggetto incorporato relativamente alle operazioni effettuate tra l’inizio del periodo e la data di efficacia giuridica dell’operazione. Dovrà inoltre essere presentata, se non vi ha provveduto la società estinta, la dichiarazione per il periodo chiuso prima della data di effetto dell’operazione. In entrambi i casi nel frontespizio andrà riportato il codice carica 9. Si chiede conferma di tale impostazione, in quanto  diversi sono invece i criteri fissati dall’Agenzia delle entrate per la comunicazione delle operazioni superiori a 3.000 euro (Provvedimento del 22 dicembre 2010). In questo caso, infatti, l’incorporante dovrà trasmettere un unico elenco contenente anche i dati del soggetto estinto.

R. Al fine di individuare le modalità di assolvimento  dell’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list occorre osservare che tale adempimento, a differenza del soppresso elenco clienti e fornitori e dell’attuale comunicazione delle operazioni IVA rilevanti, ha cadenza periodica mensile ovvero trimestrale. Ciò vuol dire che, se nel corso dell’anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingue a seguito di un’operazione straordinaria, il soggetto risultante deve presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potrà presentare un’unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto previsto per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro.

2. MOMENTO RILEVANTE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE

2.1 Acquisto di servizi in reverse-charge

D: Qual è il momento rilevante ai fini della comunicazione di un acquisto di servizi, per il quale si applica il  reverse – charge, qualora l’operazione sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima dell’assolvimento dell’imposta mediante detto meccanismo?

R: Secondo i chiarimenti resi con la CM 53/E/2010 (cfr.paragrafo 3.1) il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide con la data di registrazione nei registri IVA delle fatture relative alle operazioni realizzate ovvero – se precedente o alternativa – alla data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie. Pertanto, l’acquisto di servizi deve essere segnalato tenendo conto della data di annotazione dell’operazione nei registri di contabilità generale qualora la stessa sia anteriore all’annotazione dell’autofattura nei registri IVA.

2.2 Note di variazione relative ad operazioni realizzate prima del 1° luglio 2010

D: Vanno incluse nel modello di comunicazione le note di variazione, emesse o ricevute, relative ad operazioni registrate prima del 1° luglio 2010 – vale a dire prima del termine di decorrenza dell’obbligo di comunicazione?

R: ex art. 5, co.1, DM 30 marzo 2010, l’obbligo di comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate con operatori economici stabiliti in Paesi  black list si applica con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Pertanto, non vanno comunicate le note di variazione (emesse o ricevute) relative ad operazioni poste in essere prima della predetta data in quanto tali  operazioni non hanno formato oggetto di comunicazione.

2.3 Fatture di acconto

D: Qual è il momento rilevante, ai fini della comunicazione, di un’operazione consistente nella fornitura di beni destinati ad essere esportati qualora la controparte corrisponda un acconto sul prezzo?

R: L’obbligo di comunicazione ha ad oggetto le operazioni realizzate con operatori economici stabiliti in Paesi  black list registrate ovvero soggette a registrazione. Dato che al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all’estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante, ai fini dell’obbligo di comunicazione, coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili. In tal caso, l’importo dell’operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all’ammontare dell’acconto fatturato.

3. DETERMINAZIONE DELLA PERIODICITA’

3.1 Transazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud

D: Ai fini del calcolo della periodicità (mensile o trimestrale) di presentazione del modello di comunicazione, in sede di prima applicazione del nuovo adempimento, si deve tener  conto delle operazioni realizzate – prima del 1° luglio 2010 – con operatori economici localizzati nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud?

R: Ex art. 2 DM 30 marzo 2010 per stabilire la periodicità, mensile ovvero trimestrale, di presentazione della  comunicazione si deve aver riguardo all’ammontare totale di ciascuna categoria di operazioni da comunicare realizzate nei quattro trimestri precedenti rispetto a quello di riferimento. Come precisato con CM 53/E/2010, l’art. 4, co.1, DM 5 agosto 2010 esclude dal novero delle operazioni che vanno comunicate, già a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud. Conseguentemente, già dal primo invio del modello di comunicazione, tali operazioni non assumono rilevanza ai fini della determinazione della periodicità di presentazione.

3.2 Opzione per la periodicità mensile

D: I soggetti che sono tenuti alla presentazione trimestrale possono presentarla con periodicità mensile per l’intero anno solare. Tale scelta, che deve essere manifestata barrando nel modello relativo alla prima comunicazione mensile l’apposita casella “Variazione di periodicità”,  vincola il contribuente alla presentazione mensile per l’intero anno solare. Un contribuente  trimestrale che nella comunicazione periodica di luglio abbia optato per  la periodicità mensile, nel caso in cui intenda mantenere anche per l’anno 2011 la periodicità mensile, deve nuovamente barrare la casella “Variazione di periodicità” nella comunicazione di gennaio 2011?

R: La scelta della periodicità mensile, da parte di un contribuente trimestrale, vincola quest’ultimo almeno fino al termine dell’anno solare nel corso del quale ha esercitato la scelta stessa e, comunque, fino a successiva revoca da esercitarsi barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l’apposita casella denominata “Variazione di periodicità”. In tale senso, devono considerarsi integrate le istruzioni relative al modello di comunicazione.

4. COMUNICAZIONE INTEGRATIVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

4.1 Rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso

D: Secondo le istruzioni al modello, la casella “comunicazione integrativa” va utilizzata solo quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente  intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l’ultimo giorno del mese  successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, per il periodo d’imposta cui si riferisce la comunicazione. Presupposto per poter presentare  la comunicazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Si chiede quali siano i rapporti tra questa forma di integrazione ed il ravvedimento operoso ex art.13, D.Lgs. 472/1997 e quale sia il termine ultimo entro il quale il contribuente può avvalersi di tale istituto (un anno dalla commissione della violazione oppure la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di commissione della violazione stessa).

R: Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella “Comunicazione integrativa”. Scaduto il suddetto termine, come chiarito dalla circolare n. 53/E/2010, tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonché l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, co.1, lettera b), D.Lgs 472/1997 (come  da ultimo modificato ex art. 1, co.20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220). In particolare, l’omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti od inesatti è punita con la sanzione amministrativa ex art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 471/1997, elevata al doppio. Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest’ultimo potrà sanare l’omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata “Comunicazione integrativa”. Inoltre, affinché il ravvedimento si  perfezioni, dovrà versare la sanzione ex art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 471/1997 in misura ridotta ad un ottavo del minimo secondo quanto disposto dal ricordato art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs 472/1997. Quanto al termine entro il quale perfezionare tale  ravvedimento, poiché la comunicazione in parola è stata introdotta esclusivamente per finalità di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere” (e, quindi, non risulta legata alla dichiarazione annuale IVA), il versamento della sanzione in misura ridotta dovrà essere eseguito entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore.

4.2 Regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 gennaio 2011 (CM 54/E/2010) – Estensione all’omessa presentazione per errore “scusabile”

D: L’Agenzia delle Entrate con CM 54/E/2010, riconoscendo le “obiettive condizioni di incertezza”, non applicherà sanzioni per errori nella compilazione delle comunicazioni del periodo da luglio a novembre per i contribuenti mensili e delle comunicazioni del periodo da luglio a settembre per i contribuenti trimestrali. È necessario, però, che le violazioni vengano sanate attraverso l’invio di comunicazioni integrative entro il 31 gennaio 2011. Si chiede di precisare se la regolarizzazione senza sanzioni riguardi soltanto le Comunicazioni validamente presentate oppure sia ammessa anche nel caso di omessa presentazione per errori cosiddetti  “scusabili”, ossia per un errore che attraverso l’impiego della normale diligenza non si sarebbe comunque realizzato, ma è sorto per effetto di successive interpretazioni circa l’inclusione di transazioni di cui obiettivamente si dubitava dell’obbligo di comunicazione.

R.: Come previsto dalla CM 54/E/2010l’Amministrazione non applicherà, in sede di controllo, sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010, per i  soggetti trimestrali, ovvero ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti mensili. Tale esimente opera a condizione che i contribuenti provvedano a sanare le eventuali violazioni con l’invio, entro il 31 gennaio 2011, di modelli di comunicazione integrativa. Il presupposto per poter procedere  alla regolarizzazione di violazioni commesse senza l’applicazione delle relative sanzioni è l’inoltro di una comunicazione, originaria e valida, seppur incompleta e/o non esatta. Resta preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dall’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi di omessa presentazione della comunicazione.

4.3 Mancanza del codice identificativo degli operatori economici localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato

D: Consapevoli che non sarà possibile ottenere i codici fiscali o equipollenti di tutti i soggetti collocati nei Paesi a fiscalità privilegiata e gli indirizzi delle aziende estere, il contribuente italiano non potendo regolarizzare entro il prossimo 31 gennaio le liste, sarà soggetto a sanzioni?

R: Con CM 54/E/2010 è stata  riconosciuta, in via generale, l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza” in relazione alle violazioni commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni black list. In particolare, ex art. 10, co. 3,  L. 212/2000,  (Statuto dei diritti del contribuente) è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali violazioni rilevate in sede di controllo concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

  • al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti trimestrali;
  • ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti mensili.

In entrambi i casi l’esimente opera a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli integrativi. Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza dell’errore scusabile – consistente nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha intrattenuto rapporti commerciali – rimane di competenza degli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’esimente, conformemente alle regole generali di applicazione delle sanzioni ex D.Lgs 472/1997.

4.4. Codici fiscali

D. In caso di mancanza di un codice fiscale estero, può essere indicato nell’apposito campo A1 – casella 11, il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore di  black list? Se la controparte non comunica alcun codice identificativo, è possibile lasciare il campo in bianco? In questo caso è necessario acquisire una dichiarazione della controparte circa l’inesistenza di alcun codice identificativo?

R. Ex art.4  DM 30 marzo 2010, nel modello di comunicazione ex art. 1 DL  40/2010, deve essere incluso, tra l’altro, il “numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo”. Qualora, quindi, manchi un codice fiscale estero, è possibile indicare, nell’apposito campo, un altro dato similare (ad es. numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l’identificazione dell’operatore economico  black list. Nel caso in cui il soggetto passivo italiano si trovi nell’impossibilità di ottenere qualunque codice identificativo dei soggetti  black list con cui ha intrattenuto rapporti commerciali, la valutazione circa l’applicazione, in tale ipotesi, dell’esimente dell’errore scusabile ai fini della non applicazione delle sanzioni per erronea compilazione del modello di comunicazione,  è rimessa comunque agli organi accertatori.

INTRA UE: autorizzazione VIES estesa ai servizi intra – manifestazione di volontà entro il 29 gennaio

Arrivano i primi chiarimenti sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Nel Forum Italia Oggi del 14 gennaio, l’Agenzia Entrate ha chiarito, tra l’altro, quanto segue in merito al regime di autorizzazione e diniego ad effettuare operazioni intracomunitarie introdotto dall’art. 27 del DL 78/2010 (che integra l’art.35, co.2, lett. e – bis) DPR 633/1972).

AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE

Tale regime sembrerebbe circoscritto alle “operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL 331/1993″,  e quindi, alle sole cessioni ed acquisti di beni.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – anche ad integrazione dei provvedimenti n. 188376 e 188381 del 29 dicembre 2010  – che la preventiva manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie deve essere espressa anche dai contribuenti che effettuano o intendono effettuare solo prestazioni di servizi intracomunitarie.

La norma è stata infatti  introdotta a seguito del Regolamento UE del 7 ottobre 2010, n. 904 in materia di contrasto alle frodi IVA, che ”non distingue tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi”. L’obiettivo dell’Agenzia è quindi di rendere il più completo possibile il sistema VIES, che raccoglie le partite IVA degli operatori dei vari Stati membri, per effettuare un monitoraggio continuo sugli stessi.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’

In secondo luogo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il seguente aspetto, (provvedimento n. 188376), in ordine all’inclusione nel VIES dei contribuenti che si trovano nelle condizioni di essere esclusi, e presentano apposita istanza di autorizzazione.

Se al 28 febbraio 2011, termine della procedura di esclusione degli operatori preesistenti:

  • sono già passati 30 giorni dalla domanda di inclusione da parte del richiedente, esso permarrà senza soluzione di continuità nel VIES, potrà effettuare operazioni intra UE, e sarà soggetto ad una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011.
  • non sono ancora passati 30 giorni dalla domanda di inclusione, il contribuente sarà contestualmente “escluso dall’archivio, per poi essere nuovamente ammesso al 31° giorno dalla presentazione della medesima istanza, in mancanza di diniego”.

In entrambi i casi saranno attivate le procedure di verifica previste in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal provvedimento n. 188381.

La data del 29 gennaio 2011 (N.B. 30 giorni prima del 28 febbraio) costituisce quindi un importante spartiacque per gli operatori che intendono porre in essere operazioni con soggetti economici UE, pena il rischio di esclusione della propria partita IVA dal VIES.

Si precisa infine che l’Agenzia delle Entrate distingue ai fini dell’autorizzazione tre differenti categorie di operatori economici, titolari di partita IVA, per i quali gli adempimenti saranno differenti:

  1. titolari di partita IVA concessa fino al 30 maggio 2010 (categoria più ampia);
  2. titolari di partita IVA concessa dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011;
  3. titolari di partita IVA concessa dal 1° marzo 2011 in poi.