INTRASTAT: Scadenzario 2010

Come noto, dal 1° gennaio di quest’anno sono entrate in vigore nuove regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA ed anche di invio degli elenchi INTRASTAT, che sono già state affrontate su questo sito e sull’e-book che si trova in vendita sul sito del Commercialista telematico.

Pubblichiamo a questo proposito lo scadenzario intrastat 2010gratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti INTRASTAT per l’anno 2010, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si sono verificati, una panoramica delle date precise di invio.

Di seguito un’anteprima dello scadenzario:

>>> Scarica lo SCADENZARIO INTRASTAT 2010

N.B.: si precisa che questo scadenzario non è in conflitto con il precedente (intra/black list/rimborso IVA) che contiene le date indicative dei tre adempimenti, senza tener conto quindi delle festività, i rinvii ecc.

BLACK LIST: Proroga della comunicazione al 2 novembre 2010 – DM 05/08/2010 – ultime novità

BLACK LIST

CRONISTORIA DELL’ADEMPIMENTO

L’art. 1, DL 40/2010 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni (cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute), poste in essere con operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata  (c.d. black list ex DM 4.5.1999 e DM 21.11.2001), al fine di contrastare l’evasione fiscale (frodi “carosello” e “cartiere”).

Il DM 30/03/2010 ha previsto che tale comunicazione vada presentata per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.

Con Provvedimento 28 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, mentre con Provvedimento 5 luglio 2010 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Con DM MEF 5 agosto 2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni mensili relative ai mesi di luglio e agosto (il termine per settembre sarebbe stato comunque il 2 novembre, dal momento che il 31 ottobre è festivo).

ULTIME PRECISAZIONI IN TEMA DI BLACK LIST

Il citato DM 05/08/2010 ha precisato quanto segue:

  • sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
    • le operazioni effettuate con Malta, Cipro e Corea del Sud;
    • le operazioni esenti IVA realizzate dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR 633/1972 (resta comunque l’obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate da questi soggetti).
  • per le operazioni effettuate dal 1° settembre 2010 vanno comunicate anche le prestazioni di servizi con Paesi “black list”, fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità;
  • enti, associazioni e altre organizzazioni ex art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), DPR 633/1972, presentano la comunicazione solo relativamente alle operazioni effettuate in ambito commerciale (non quindi le operazioni “istituzionali”, come è invece per gli elenchi Intrastat).

OPERAZIONI DA SEGNALARE

Per quanto riguarda le operazioni da segnalare vanno quindi indicate:

  • cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”;
  • le operazioni effettuate con operatori economici (imprese ed esercenti arti o professioni), mentre non vanno indicate quelle con privati consumatori o con enti non esercenti attività commerciali.

Il momento in cui vanno dichiarate le operazioni è quindi legato a quello in cui le operazioni vengono registrate o, nel caso di omissione, al momento in cui avrebbero dovuto essere registrate; nel decreto non c’è infatti alcun riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.

Nel modello devono essere dichiarate le operazioni:

  • imponibili, non imponibili, esenti, non soggette a IVA, effettuate dal 1° luglio 2010.
  • prestazioni di servizi fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, effettuate dal 1° settembre 2010.

 

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, vanno quindi dichiarate:

  • a partire dal 1° luglio 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute e soggette ad autofatturazione,
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
  • a partire dal 1° settembre 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, rese e ricevute.

Resta ancora da capire – si attende in merito un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – se vanno segnalate le importazioni di beni extra UE, che non sono stati già immessi in libera pratica nella UE, mentre invece vanno sicuramente dichiarati gli acquisti di beni effettuati con San Marino.

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZARIO

  • periodicità trimestrale soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) non hanno superato il limite di € 50.000;
  • periodicità mensile soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) hanno superato il limite di € 50.000.

Il riferimento è ai quattro trimestri che compongono l’anno solare.

Le singole categorie di operazioni non si sommano ma vanno considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta la periodicità mensile anche per le altre categorie (N.B.: notare la differenza con l’Intrastat).

I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale possono optare per la periodicità mensile, tuttavia la scelta è vincolante per l’intero anno solare (barrare la casella “Variazione di periodicità”, sul frontespizio del modello, nell’ambito della prima comunicazione mensile dell’anno).

Al momento in cui si scrive non è ancora chiaro se, in sede di prima applicazione della normativa:

  • occorra ricostruire il volume delle operazioni pregresse (4 trimestri precedenti l’avvio dell’adempimento);
  • oppure, come per gli INTRA servizi, si possa partire con la periodicità trimestrale, salvo il superamento delle soglie già in luglio o agosto 2010 (1° e 2° mese del terzo trimestre).

I soggetti trimestrali che superano il limite nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, devono presentare le comunicazioni con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo a quello di superamento.

In tal caso, per i mesi già trascorsi, devono essere presentati gli elenchi riepilogativi appositamente contrassegnati (barrando la casella “Variazione di periodicità”).

Si fornisce il seguente esempio:

  • si supera la soglia a ottobre 2010, si diventa mensili da novembre>>>> il 30 novembre si presenta un modello mensile;
  • si supera la soglia a novembre 2010, si diventa mensili da dicembre>>>> il 31 dicembre si presentano 2 modelli mensili (ottobre e novembre)

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, la comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale (sempre che non abbiano superato la soglia di € 50.000 nei trimestri già trascorsi).

Ex DM 5 agosto 2010, il primo invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il 02/11/2010.

SANZIONI

In caso di omesso invio della comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica il doppio della sanzione prevista dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997: da € 516 a € 4.130. Il legislatore ha espressamente affermato che non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico, che unificherebbe la sanzione in caso di una pluralità di violazioni. Pertanto, la violazione di ciascuna comunicazione sarà autonomamente sanzionata.

Dovrebbero invece applicarsi:

  • il ravvedimento operoso (sanzione ridotta a € 51 per ciascuna violazione);
  • l’istituto dell’acquiescenza e della definizione agevolata (sanzioni ridotte ad un quarto del minimo).

Non ci sono ulteriori variazioni rispetto a quanto già scritto in precedenza (vedi articolo BLACK LIST: nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010 )

Lo Studio ha predisposto uno scadenzario, gratuito e personalizzabile, per le comunicazioni del 2010, di cui vedete un’anteprima di seguito:

Scarica lo Scadenzario Black List

Per visionare l’elenco dei paesi e territori inclusi nelle black list, scarica l’ELENCO AGGIORNATO

Trovate una trattazione più approfondita della materia, oltre che nel DM citato, nell’ E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 20 € + IVA (Clicca qui per scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book).

INTRASTAT: sanzioni

Si riportano le sanzioni che sono applicabili alle varie violazioni in materia di INTRASTAT.

Esse si dividono in:

1) Violazioni di natura fiscale (Art.11 D.LGS 471/1997):

[table id=22 /]

2)Violazioni di natura statistica (Art.11 D.LGS 322/1989):

[table id=23 /]

3) Ravvedimento operoso:

La sanzione è ridotta (art. 13 D.Lgs 472/97 e art. 2 D.Lgs 99/2000) sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, ad un decimo del minimo (NB: tale importo è stato così ridotto dal DL 185 del 29/11/2008, art.16, mentre precedentemente era pari a 1/5) , se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .

Le sanzioni sono le seguenti, per ciascun elenco:
[table id=24 /]

 

NOTE
(*) Non si applica art.13, co.1, lett. c) D.Lgs 472/1997 (presentazione entro 90 gg. sanzione ridotta a 1/8
(**) Dal momento che la violazione è meramente formale non è sanzionabile, a meno che non riguardi l’ammontare delle
operazioni o il codice identificativo dell’operatore UE
Il ravvedimento deve essere eseguito con le seguenti modalità
• pagamento della sanzione;
• versamento delle sanzioni relative all’Intra con modello F24 codice tributo 8911.
• è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso.