BLACK LIST: CM 54/E – nessuna sanzione per le prime comunicazioni

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L’Agenzia delle Entrate, con CM 54/E del 28/10/2010, ha stabilito che in sede di prima applicazione della nuova normativa, non saranno applicate sanzioni per le violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione, qualora il contribuente provveda a sanare tali irregolarità con una comunicazione integrativa da inviare entro il termine del 31 gennaio 2011.

La decisione in tal senso dipende dal “carattere di novità dell’adempimento” “in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame”, per cui  “è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione” ; si tratta delle obiettive condizioni d’incertezza previste ex art.10, co. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che impediscono l’irrogazione di sanzioni da parte dellAgenzia.

In particolare, l’Agenzia non irrogherà sanzioni in sede di controllo relativamente:

  • ai soggetti trimestrali, per le comunicazioni black list luglio/settembre 2010;
  • ai soggetti mensili, per le comunicazioni luglio/novembre 2010;

a patto che i contribuenti in questione sanino tali irregolarità, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa (3° trimestre 2010 – soggetti trimestrali, oppure i mesi interessati da luglio a novembre 2010 – soggetti mensili), redatti secondo le modalità corrette.

In conclusione, l’Agenzia con la CM 54/E/2010 offre una possibilità per sanare le comunicazioni irregolari, ma le comunicazioni black list devono comunque essere state presentate nei termini: tale possibilità non contempla il caso di comunicazioni omesse, dove infatti si ritiene che resti applicabile il doppio della sanzione ex art.11, co.1, D.Lgs 471/1997, quindi da 516€ a 4.130 € ad elenco. Meglio quindi presentare una comunicazione nei termini, anche se incompleta o irregolare, e poi procedere eventualmente ad una comunicazione integrativa senza sanzioni.

Si riporta, per comodità di chi legge:

Si riportano infine l'[download id=”0″] e lo [download id=”0″].

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