L’Agenzia delle Entrate, con CM 54/E del 28/10/2010, ha stabilito che in sede di prima applicazione della nuova normativa, non saranno applicate sanzioni per le violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione, qualora il contribuente provveda a sanare tali irregolarità con una comunicazione integrativa da inviare entro il termine del 31 gennaio 2011.
La decisione in tal senso dipende dal “carattere di novità dell’adempimento” , “in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame”, per cui “è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione” ; si tratta delle obiettive condizioni d’incertezza previste ex art.10, co. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che impediscono l’irrogazione di sanzioni da parte dellAgenzia.
In particolare, l’Agenzia non irrogherà sanzioni in sede di controllo relativamente:
- ai soggetti trimestrali, per le comunicazioni black list luglio/settembre 2010;
- ai soggetti mensili, per le comunicazioni luglio/novembre 2010;
a patto che i contribuenti in questione sanino tali irregolarità, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa (3° trimestre 2010 – soggetti trimestrali, oppure i mesi interessati da luglio a novembre 2010 – soggetti mensili), redatti secondo le modalità corrette.
In conclusione, l’Agenzia con la CM 54/E/2010 offre una possibilità per sanare le comunicazioni irregolari, ma le comunicazioni black list devono comunque essere state presentate nei termini: tale possibilità non contempla il caso di comunicazioni omesse, dove infatti si ritiene che resti applicabile il doppio della sanzione ex art.11, co.1, D.Lgs 471/1997, quindi da 516€ a 4.130 € ad elenco. Meglio quindi presentare una comunicazione nei termini, anche se incompleta o irregolare, e poi procedere eventualmente ad una comunicazione integrativa senza sanzioni.
Si riporta, per comodità di chi legge:
- il quadro normativo dell’adempimento, a partire dal primo intervento in poi:
- DL 40/2010 istitutivo dell’obbligo;
- DM 30/03/2010 decreto attuativo dell’obbligo;
- Provvedimento 28/05/2010 del direttore dell’Agenzia Entrate con il modello di comunicazione e le istruzioni di compilazione;
- DM 05/08/2010 decreto che fornisce i primi chiarimenti sull’obbligo e posticipa la scadenza del primo invio al 2 novembre 2010;
- CM 53/E/2010 circolare Agenzia Entrate con chiarimenti e spiegazioni più dettagliate sul nuovo obbligo di comunicazione (il più importante);
- CM 54/E/2010 circolare Agenzia Entrate con la quale si escludono le sanzioni in caso di elenchi relativi alle prime scadenze irregolari e sanati entro gennaio 2011;
- gli articoli di www.studiogiardini.com sull’argomento, a partire dal primo in poi:
Si riportano infine l'[download id=”0″] e lo [download id=”0″].