L’Agenzia Entrate con comunicato stampa del 19/12/2014 conferma che se i contribuenti completeranno l’invio delle black list relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le vecchie regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal DLgs. 175/2014 e quindi non si dovrà presentare il modello annuale.
Questa precisazione si è resa necessaria poichè le nuove regole riguardano tutte le operazioni relative all’anno di imposta in corso al 13/12/2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), e tali regole come noto prevedono sia il passaggio dalla periodicità mensile/trimestrale a quella annuale, sia l’innalzamento a 10.000 euro della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio.
Dato che gli operatori hanno già presentato la maggior parte delle comunicazioni del 2014 (10 su 12 se mensili, 3 su 4 se trimestrali), si ponevano due dubbi:
- se nella black list annuale cumulativa riferita al 2014 dovessero essere nuovamente re-indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili/ trimestrali;
- e in caso tali movimenti non dovessero essere re-indicati, se si potesse continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, come se niente fosse, in modo da potere evitare la presentazione della black list annuale cumulativa.
Con il comunicato del 19/12/2014 l’Agenzia Entrate afferma che un comportamento del genere sarebbe quasi preferibile, scrivendo che “per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”. Per una volta si tratta di un’indicazione coerente con l’art. 6 comma 4 Statuto del contribuente (al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche).
Di seguito una esemplificazione degli effetti del comunicato
Ad es. se l’impresa ha effettuato nel 2014 30 acquisti di merce da un fornitore black list, da 450 euro ognuno, non avrà mai fatto le black list mensili/trimestrali, poichè ciascuna fattura è sotto i 500 euro, mentre con le nuove regole, l’impresa dovrebbe comunicare tutti questi movimenti, in quanto l’importo cumulato (450 x 30 = 13.500) supera la nuova soglia di 10.000 euro; con la precisazione che la comunicazione delle operazioni residue del 2014 secondo le vecchie regole evita l’obbligo di presentare la comunicazione annuale, discende che, nell’esempio appena fatto non ci sarebbe più alcun obbligo di comunicazione annuale; avrebbero potuto anche dire che in questi casi la comunicazione annuale riepilogativa del 2014 avrebbe dovuto comprendere anche movimenti non comunicati poichè al di sotto dei 500 euro, ma relativi ad una controparte black list con cui l’interscambio annuale supera i 10.000 euro.
Meglio chiudere il 2014 con le vecchie regole
Stando così le cose, potrebbe esser meglio presentare la black list di novembre 2014 entro il 31/12/2014 e di dicembre 2014 o del 4° trimestre 2014 entro il 2/2/2015, e chiudere così definitivamente l’anno 2014, fermo restando che in caso contrario non ci potrà essere sanzione, poichè dal 13 dicembre 2014 non ci sono più le periodicità mensili o trimestrali.