Con l’approvazione definitiva del D.Lgs “semplificazioni” fiscali (il virgolettato è d’obbligo) cambia dal 2015 la comunicazione delle operazioni IVA con paesi Black List ex art.1 DL 40/2010, in particolare:
- la periodicità passa da mensile o trimestrale ad annuale,
- la soglia minima al di sotto della quale la comunicazione non è obbligatoria passa da 500 euro a 10.000 euro;
Tali novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, che dovrebbe essere il 2014 (se la disposizione verrà pubblicata nel 2014 in GU).
Sulla questione restano i seguenti dubbi:
- sulla decorrenza: se la periodicità passa ad annuale dal 2014, allora gli operatori dovranno presentare una comunicazione riepilogativa di tutto il 2014, dopo avere già presentato (quasi) tutte le comunicazioni mensili o trimestrali, e non solo. Essendo diverse le soglie, sarà necessario, in mancanza di ripensamenti dell’Agenzia (sulla validità delle vecchie comunicazioni da considerare “sostitutive” della nuova comunicazione annuale), fare una cernita delle operazioni superiori a 10.000 euro già comunicate e presentare l’annuale (che magari potrebbe convenire per inserire movimenti non comunicati per errore nei modelli mensili o trimestrali)
- sul termine di presentazione della comunicazione annuale, dovrebbe valere il termine ex art. 3 DM 30/03/2010 (l’ultimo giorno del mese successivo al mese o trimestre), quindi diverrebbe il 31 gennaio dell’anno successivo.
- sul calcolo della soglia dei 10.000 euro, la nuova norma precisa che si tratta di un importo complessivo annuale, che dovrebbe di logica essere riferito a ciascuna controparte black list (ad es. se un’impresa IT acquista merci da fornitore Hong Kong 1 per 12.000 euro, da fornitore Hong Kong 2 per 9.000 euro, mentre effettua cessioni verso un’impresa CH per 5.000 euro, si comunicano le sole operazioni con il fornitore Hong Kong 1). Non è invece chiaro se il limite si applichi distintamente per le categorie di operazioni (cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute) o più probabilmente per tutte le operazioni effettuate nei confronti dello stesso cliente o fornitore.
- sulle disposizioni ex art. 110 co.10 TUIR in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con controparti black list, il decreto semplificazioni prevede che l’individuazione di tali Stati sarà effettuata, con apposito DM, avendo riguardo al solo parametro dell’assenza dello scambio di informazioni, quindi alcuni Stati usciranno dalla lista, per cui i costi in questione non dovranno più essere indicati separatamente in UNICO. Tale modifica non avrà però ripercussioni sulle comunicazioni da effettuare ex DL 40/2010, in quanto a tali fini valgono le indicazioni dei DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001, mentre ciò che verrebbe sostituita sarebbe la lista ex DM 23/02/2002, la quale non rileva ai fini dell’adempimento in esame.