BLACK LIST: comunicazione con riferimento ai soli DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001

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Ai fini delle comunicazioni black list IVA, di imminente scadenza entro il 20 settembre 2016 (art. 1 co.1 DL 40/2010) si deve fare riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001. Punto. L’Agenzia Entrate ha risposto così con una faq il 14 settembre 2016, alla domanda in cui si chiedeva se le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per l’individuazione degli Stati o territori Black List avessero influenza sull’adempimento.

La risposta è quindi NO: le modifiche apportate dalla L.208/2015 sono alla deducibilità dei costi black list (il DM di riferimento è il DM 23/01/2002, dove il Paese entra nella black list se ha la tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana ), che hanno efficacia dal periodo di imposta 2016, e non influenzano le comunicazioni black list IVA per l’anno 2015.

Si precisa che la comunicazione black list IVA riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori Black List ex DM 4/05/1999 e DM 21/11/2001; il riferimento è agli Stati o territori, e non ai loro regimi fiscali: l’obbligo quindi sussiste se lo Stato estero è ricompreso in una sola delle liste.

Come scritto in un precedente articolo, i diversi DM emanati nel 2015 hanno cambiato le liste, bisogna quindi fare attenzione a quali operazioni segnalare nel quadro BL del modello polivalente.

La situazione più dubbia riguarda le operazioni con gli Stati ex art. 3 DM 21 novembre 2001 (“paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie”, attualmente abrogato). Questa sottolista è stata eliminata, e doveva essere sostituita da una nuova lista dell’Agenzia Entrate, che non è mai stata emanata, poichè intanto ex L. 208/2015 il criterio di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata valevoli nell’ambito della normativa CFC (di cui il DM 21/11/2001 è norma di attuazione), è la presenza di una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana, e non più la presenza dello Stato in una determinata black list.

Per effettuare agevolmente l’adempimento:

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