BLACK LIST: Hong Kong eliminato da quasi tutte le black list

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A far data dal 30/11/2015, a seguito dei due DM 18/11/2015 e dell’entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong del 14/01/2013 ed entrata in vigore il 10/08/2015 (L. 96/2015), Hong Kong viene eliminato da quasi tutte le black list, e cioè:

  • black list “CFC” (DM 21/11/2001 ):  la lista tiene conto sia del livello di fiscalità dello Stato estero, sia della presenza o meno di meccanismi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali. Con l’entrata in vigore della Convenzione, alla condizione del livello “congruo” di fiscalità dello Stato estero (16,5% per le società di capitali, ovvero 15% per le partnership e gli altri enti senza personalità giuridica) si è affiancata la seconda condizione della sussistenza dello scambio di informazioni, garantita dall’art. 25 del Trattato. I benefici sono i seguenti: le controllate di operatori economici IT situate in Hong Kong  non verranno più attratte al regime CFC, quindi i redditi prodotti saranno tassati solo all’atto della distribuzione, e come utili ordinari, che pagano l’imposta in Italia su base imponibile ridotta (ad es. il 5%, se il socio è una società di capitali); le problematiche potrebbero invece rimanere per le controllate i cui proventi derivano per oltre il 50% dai “passive income” come dividendi e royalties, per i quali il regime CFC ex art. 167 co.8-bis TUIR continua ad applicarsi, se il livello di tassazione effettiva della società di Hong Kong è inferiore al 50% di quello italiano (allo scopo, si è ancora in attesa del provvedimento dell’Agenzia Entrate che, ex art. 8 DLgs. 147/2015, dovrebbe dettare modalità semplificate di effettuazione di tale verifica).
  • black list “costi” (DM 23/01/2002): la lista si basa sulla presenza o meno di strumenti di scambio di informazioni, quindi con l’entrata in vigore della Convenzione, l’esclusione di Hong Kong è di fatto automatica. I benefici sono i seguenti:  l’eliminazione dell’obbligo di indicare i costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi (di fatto, gli acquisti da Hong Kong verranno equiparati agli acquisti da fornitori italiani o europei).

Decorrenza dei benefici: la Convenzione Italia – Hong Kong per l’Italia copre dal 01/01/2016 e per Hong Kong i periodi 01/04/2016 – 31/03/2017 e seguenti; dato ciò il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) dovrebbe quindi continuare con le vecchie regole (CFC:obbligo di dichiarare i redditi delle controllate in Hong Kong nel quadro FC, fatti salvi i casi di disapplicazione della disciplina, COSTI: obbligo di indicare separatamente i costi nel quadro RF, siano eccedenti o meno il valore normale).

Si deve fare ancora invece la comunicazione black list IVA – quadro BL comunicazione polivalente: tali comunicazioni sono infatti, obbligatorie se il Paese fa parte della black list ex DM 21/11/2001 (Hong Kong è uscita) e/o della black list ex DM 04/05/1999 (che invece comprende ancora Hong Kong, questo anche se i criteri per la sua redazione (livello di fiscalità dello Stato estero e assenza di scambio di informazioni sono quasi gli stessi previsti per la black list CFC).

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